Cliccando sul bottone è possibile modificare le partecipazioni del soggetto direttamente dall'Anagrafica Unica.
Impostare la barratura "Partecipazione non presente in Anagrafica Unica" nella sezione "Altri dati facoltativi" per inserire la partecipazione direttamente nei Redditi PF e non nella procedura Anagrafica Unica.
Utilizzare questa modalità solo nei seguenti casi:
non vengono gestiti i Redditi SP con la nostra procedura;
in caso di recesso del socio in corso d'anno, ma solo se le somme ricevute per il recesso siano superiori al prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote di patrimonio.
Solo in questo caso la partecipazione deve essere indicata nel quadro RH, senza indicazione della quota di partecipazione (col. 3) e con "Tipo" (col. 2) uguale a 5 o 6 o 7 o 8.
Dati provenienti da Anagrafica Unica in Redditi PF
Codice fiscale (col. 1)
Codice fiscale della società o dell'associazione partecipata.
Indicare il subcodice solo nei casi in cui si deve indicare su più righi la stessa società.
Partecipazione in attività soggetta a Studi di settore
Barrare la casella se l'attività della società in cui si ha la partecipazione è soggetta a Studi di settore.
Se presente viene barrata in automatico l'apposita casella "Partecipazioni in attività soggetta a Studi di settore" presente nel quadro Impostazioni (Ctrl Z).
Viene riportata in automatico dal trasferimento dei dati dal titolare dell'impresa familiare o azienda coniugale quando è barrata la casella "Studi" nel quadro Impostazioni del titolare.
La barratura viene utilizzata per il trasferimento in F24 in caso di un'eventuale proroga dei versamenti, per i soggetti che applicano gli studi di settore.
Cod. Attività
Cliccare sul bottone o premere il tasto F9 per selezionare
il codice attività presente nella Tabella Codici attività Ateco 2007 in
vigore dal 01/01/2008.
Tipo (col. 2)
Società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità ordinaria o GEIE;
Associazioni fra artisti e professionisti;
Società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità semplificata;
Società semplici;
nel caso in cui la società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa, azienda coniugale, imprese familiari, in contabilità ordinaria o GEIE abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto delle quote di patrimonio;
nel caso in cui la società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa, azienda coniugale, imprese familiari, in contabilità semplificata abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto delle quote di patrimonio;
nel caso in cui l’associazione partecipata abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio;
nel caso in cui la società semplice partecipata abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio.
Nel caso in cui la società semplice o l’associazione fra artisti e professionisti attribuisca al socio una quota di reddito (o perdita) che è stata ad essa imputata da una società o associazione di diversa natura (ad esempio a seguito di partecipazione in società in nome collettivo), occorre indicare separatamente le quote in ragione del relativo codice (1, 2, 3, 4 oppure in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale 5, 6, 7, 8).
In caso di partecipazioni in imprese familiari che partecipano a loro
volta in società trasparenti (di cui all'art. 116 del Tuir), il collaboratore
dovrà indicare la partecipazione nella sezione , e nella
sezione
dovrà indicare oltre al codice fiscale dell'impresa
familiare, l'importo dei crediti d'imposta ante opzione ("Credito
imposte estere ante opzione (col. 11)"), l'importo delle eccedenze
da trasparenza ("Eccedenze (col. 13)") e l'importo degli acconti
da trasparenza ("Acconti (col. 14)").
Quota di partecipazione (col. 3)
Indicare la quota di partecipazione espressa in percentuale.
La quota non va indicata se nel campo "Tipo" è stato indicato il codice 5 o 6 o 7 o 8 (in caso di recesso del socio con somme ricevute maggiori del prezzo di acquisto delle quote).
Perdite illimitate (col. 5)
Barrare la casella se vengono dichiarate perdite riportabili senza alcun limite di tempo dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società commerciali in contabilità ordinaria.
Reddito dei terreni (col. 6)
Barrare la casella se la società partecipata ha attribuito una quota di reddito dei terreni determinato nel quadro RA.
Soggetto contributo
Non soggetto
Reddito non soggetto IVS
Artigiano/Commerciante
Reddito soggetto IVS artigiani e commercianti
deve essere utilizzato anche dal soggetto collaboratore dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale, in questo caso nel quadro RK va indicato "3 Coadiuvante commerciante" o "4 Coadiuvante artigiano" nel campo "Categoria" .
Nota:
Se il soggetto collaboratore dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale, per una parte dell'anno è anche socio della società, deve utilizzare "Artig./Comm. collaboratore per una parte dell'anno".
Professionista
Reddito soggetto al contributo 17% o 24,72% - Contributi dovuti da liberi professionisti L. 8/8/95 n. 335.
Cassa Geometri
Reddito soggetto a contributo della Cassa Geometri (quadro RR sezione III).
Artig./Comm. collaboratore per parte dell'anno
deve essere utilizzato solamente dal soggetto che, per una parte dell'anno, è socio della società, e per la restante parte dell'anno è collaboratore dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale, per i redditi dell'impresa familiare. I redditi della società soggetti a IVS dovranno essere indicati con "Artigiano commerciante".
In questo caso compilare un quadro RK indicando "1 Commerciante" o "2 Artigiano" e un quadro RK indicando "3 Coadiuvante commerciante" o "4 Coadiuvante artigiano", nel campo "Categoria".
Rientro dall’estero (col. 11)
Indicare:
il codice 1 se è stato imputato reddito derivante dall’attività di ricerca, per il quale il ricercatore intende avvalersi dell’agevolazione prevista dall’art. 3 del D.L. 269 del 2003, dall’art. 17, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008 e dall’art. 44 del D.L. n. 78 del 2010.
il codice 2 se è stato imputato reddito per il quale spettano i benefici previsti dalla legge n. 238 del 2010 nei confronti dei lavoratori che rientrano in Italia.
il codice 3 se è stato imputato reddito nei confronti dei soggetti di cui all’art. 2 della legge n. 238 del 2010 rientrati in italia, qualora gli stessi, possedendone i relativi requisiti, intendano avvalersi dei benefici previsti dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. in tal caso nella colonna 4 va riportato il 70 per cento del reddito imputato al lavoratore.
Tipo contabilità (solo per tipo 4)
Utilizzato solo per codice "Tipo" = 4 Società semplici.
Indicare il tipo di contabilità (ordinaria o semplificata) tenuta dalla società semplice.
Viene utilizzato per il calcolo della detrazione di cui all'art. 13 c. 5 del Tuir (detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi art. 13 c. 5 ) nel quadro RN:
se viene indicato "Ordinaria", non viene calcolata la detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi art. 13 c. 5;
se viene indicato "Semplificata" viene calcolata la detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi art. 13 c. 5.
Detrazioni (art. 13 c. 5 del TUIR) (col. 7)
Barrare la casella se spetta la detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi di cui all’art. 13, comma 5 del TUIR.
Nota:
l caso in cui il Tipo di partecipazione sia uguale a “2 Associazione tra artisti e professionisti”, la colonna 7 dovrebbe essere ordinariamente barrata, salvo il successivo controllo in ordine di capienza. La condizione richiesta per tale attribuzione, così come enunciata dall’art. 13, comma 5, del Tuir, è costituita dalla presenza, nel concorso al reddito complessivo del soggetto, di redditi di cui all’art. 53 (redditi di lavoro autonomo), compreso l’esercizio in forma associata. Le istruzioni indicano la necessità di un ulteriore condizione, in quanto escludono dalla spettanza della detrazione i redditi della stessa natura assoggettati ad imposta sostitutiva; a tale riguardo, sotto il profilo soggettivo, non si riscontrano fattispecie ove possono essere collocabili le associazioni tra artisti e professionisti.
Reddito o perdita
Indicare il reddito o la perdita della società o associazione.
Nessuna stampa sul modello.
Quota
Reddito o perdita (col. 4)
Con (automatismi attivi)
Se il campo Rientro dall’estero non è stato indicato
Reddito o perdita (col. 4) = "Reddito o perdita" (della società) x "Quota di partecipazione (col. 3)".
Se nel campo Rientro dall’estero è stato indicato il codice “1”
Reddito o perdita (col. 4) = "Reddito o perdita" (della società) x "Quota di partecipazione (col. 3)" x 10%
Se nel campo Rientro dall’estero è stato indicato il codice “2”
Se il soggetto è una lavoratrice
Reddito o perdita (col. 4) = "Reddito o perdita" (della società) x "Quota di partecipazione (col. 3)" x 20%
Se il soggetto è un lavoratore
Reddito o perdita (col. 4) = "Reddito o perdita" (della società) x "Quota di partecipazione (col. 3)" x 30%
Se nel campo Rientro dall’estero è stato indicato il codice “3”
Reddito o perdita (col. 4) = "Reddito o perdita" (della società) x "Quota di partecipazione (col. 3)" x 70%
Con (automatismi disattivi)
Inserimento manuale della quota di "Reddito o perdita (col. 4)"
Crediti d'imposta fondi
Indicare la quota dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento.
Crediti d’imposta (col. 10)
Indicare la quota degli altri crediti d’imposta spettanti al dichiarante.
Viene stampato sul modello, colonna 10.
Oneri detraibili (col. 12)
Indicare la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante (per i quali spetta una detrazione d'imposta pari al 19%, al 50% e al 55% e al 65%) ricavabili, distinti per tipologia, dal prospetto rilasciato dalla società al socio.
In questo campo vanno indicati gli oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta pari al 19%:
Interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
Interessi passivi fino a € 2.065,83 complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1 gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a € 2.582,28, per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
Spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
Erogazioni liberali in denaro oppure costo specifico o valore normale dei beni ceduti gratuitamente in base ad apposita convenzione, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
Erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato;
Erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
Erogazioni liberali fino a € 2.065,83, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a € 1.291,14;
Erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
Erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 2.065,83, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili spetta:
una detrazione nella misura del 36% per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
una detrazione nella misura del 55% per le spese sostenute nel corso del 2016 per gli interventi volti alla riqualificazione energetica di edifici esistenti, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e interventi sull'involucro di edifici esistenti.
Quota rit. 70%
Per effetto del Dlgs 1 aprile 1996 n. 239 art.13 comma 2 ai fini dell'acconto non si tiene conto delle ritenute nella misura del 70 per cento, sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo.
Dlg n. 239 del 1/4/1996 - Art. 1 "Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari"
1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie.
2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n.724, si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2. L'imposta affluisce all'entrata del bilancio dello Stato e il 50 per cento del gettito della medesima imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi del prestito e' di competenza degli enti emittenti. Alla retrocessione agli enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della predetta quota di competenza si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. Omissis
Imposta sostitutiva da utilizzare a scomputo (da Redditi SP-2018)
Viene trasferito dal quadro RK di REDDITI SP 2018 (nessuna stampa sul modello), l'imposta sostitutiva presente nel quadro RQ di Redditi SP, rigo 19 "di cui da utilizzare a scomputo in RN", da utilizzare dei redditi ai sensi dell'art. 22 del Tuir.
Riporto automatico in RN38 – da Redditi SP.
DATI PER LA RIDETERMINAZIONE DELL'ACCONTO IRPEF
Nei casi sotto elencati, il calcolo degli acconti IRPEF viene eseguito considerando disposizioni specifiche. In questi casi, la determinazione degli acconti si effettua ricalcolando l’imposta dovuta per il 2017 tenendo conto delle disposizioni previste da ciascuna norma:
Istruzioni ministeriali Redditi PF QUADRO RN - Calcolo dell’irpef
Rigo RN61 Casi particolari
Rigo RN61 Casi particolari
In presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM). L’acconto Irpef per l’anno 2018 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).
In presenza di redditi d’impresa l’acconto va calcolato tenendo conto dell’art. 34, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante).
1) Deduzione forfetaria distributori carburante
La Legge n. 183 del 12/11/2011 all’art. 34 ha previsto una deduzione forfetaria a favore degli esercenti impianti di distribuzione per autotrazione.
Ai fini del calcolo degli acconti per il 2017, si dovrà determinare l’imposta dovuta senza tenere conto della deduzione prevista. La rideterminazione del reddito d’impresa viene eseguita nel quadro RF e nel quadro RG.
Ins. man. dati per la rideterminazione acconti
Nel campo "Reddito o perdita " indicare manualmente il reddito o la perdita che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni sopra riportate.
Attività cessata nel 2017
Se è barrata la casella e nel quadro Acconti 2018 è indicato “I e II acconto per cessata attività”, nel campo “Simulazione rideterminazione acconto metodo previsionale”, i dati non vengono riportati nella sezione “Dati per calcolo Acconti Irpef.” del quadro RH.
Partecipazione non presente in Anagrafica Unica
Se viene barrata tale casella significa che la partecipazione è stata inserita manualmente e direttamente in Redditi PF e non nella procedura Anagrafica Unica, quindi il trasferimento da Anagrafica Unica non cancella questo inserimento.