Compilare il quadro LM indicando la percentuale di spettanza dell'imprenditore,
barrare la casella "Impresa familiare" e cliccare sul bottone
per inserire i collaboratori e le relative quote di partecipazione.
Dati provenienti da Anagrafica Unica in Redditi PF
Seguire le istruzioni riportate al paragrafo "Fusione tra forniture" nel caso in cui non siano sufficienti i righi presenti sulla videata per i collaboratori dell'impresa familiare.
Trasferimento automatico
dell’impresa familiare del collaboratore
Se è compilato il quadro LM e nel campo "Soggetto contributo" è indicato "Artigiano/Commerciante", il reddito del collaboratore, indicato nel campo "Reddito (col. 3)", viene riportato nel quadro "RN – Riep. redditi", nella sezione Dati per la determinazione dei contributi per Artigiani/Commercianti – Quadro RR Sezione I":
nel campo "Redditi – LM collaboratore", viene riportato il "Reddito (col. 3).
e nel campo "Redditi per acconti – LM collaboratore, se il campo "Data cessata attività" non è compilato o è maggiore o uguale al 31/05/2017, viene riportato il "Reddito (col. 3).
Calcolo
Automatismi attivi;
Automatismi disattivi.
Codice Attività
Premere F9 o cliccare sul bottone per selezionare il
nuovo codice attività presente nella Tabella Codici attività ATECO 2007
in vigore dal 01/01/2008.
Viene stampato e scaricato solo il codice attività.
Cliccare per azzerare le "Quota di partecipazione" inserite e, in caso di modifica, reinserirle.
Va utilizzato per azzerare tutte le quote "Quota di partecipazione" inserite per poterle reinserire.
Se è stato utilizzato per azzerare le quote di partecipazione
è necessario effettuare le seguenti modifiche:
Modificare la % del Titolare, presente nel quadro LM, solo se la quota del collaboratore con giorni inferiori a 365 è stata attribuita al Titolare;
Cliccare su per azzerare tutte
le quote e poterle reinserire.
Consultare il paragrafo "Calcolo della quota di partecipazione in base ai giorni di lavoro" del Manuale Operativo.
Quote di partecipazione ricalcolata
Riporto automatico della "Quota di Partecipazione"(col. 2).
Se viene utilizzato viene riportata la quota ricalcolata.
Viene stampata nel modello.
Quota di Part./GG
Indicare la percentuale di spettanza del collaboratore (es. 33.33) o riporto da Redditi PF-2017.
In caso di cessazione dell'impresa familiare o cessazione di un collaboratore
calcolare la quota rapportata al periodo utilizzando ,
la quota ricalcolata verrà riportata nel campo "Quota di partecipazione"
(col. 2).
Reddito impresa
Viene riportato LM10 o LM6 se negativo oppure LM34
Reddito
Reddito d'impresa x Quota di partecipazione ricalcolata
(solo se positivo)
Reddito per acconto
Viene rideterminato in automatico il reddito o la perdita attribuita al collaboratore, per il calcolo degli acconti Irpef relativi al 2017.
In questi casi la determinazione degli acconti si effettua ricalcolando l'imposta dovuta per il 2016 tenendo conto delle disposizioni previste da ciascuna norma:
Istruzioni ministeriali – fascicolo 1
Rigo RN61 Casi particolari
In presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM). L’acconto Irpef per l’anno 2018 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).
In presenza di redditi d’impresa l’acconto va calcolato tenendo conto dell’art. 34, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante).
Per i soggetti che effettuano investimenti nei beni indicati nei commi 8, 9 e 10 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato rispettivamente del 40 per cento, del 150 per cento e del 40 per cento (per approfondimenti v. la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017).
Ai sensi del successivo comma 12, in sede di determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta 2018, l’imposta dovuta per il 2017, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico, va determinata senza tenere conto delle norme sulla proroga del super ammortamento (comma 8), sull’iper ammortamento (comma 9) e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali (comma 10).
L'acconto 2016 va calcolato senza tenere conto delle disposizioni dei commi 91 e 92 della Legge n. 208 del 28/12/2015.
In presenza della disposizione di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, la determinazione dell’acconto dovuto per i periodi d’imposta per i quali è operata la deduzione di cui al comma 2 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo.
Nota:
L’art. 27, DL n. 98/2011 (c.d. "Manovra correttiva"), ha modificato radicalmente il regime dei contribuenti minimi, introdotto dalla Legge n. 244/2007 (art. 1, commi da 96 a 117).
La disposizione ha previsto che, dal 1 gennaio 2013, la sostituzione del regime dei contribuenti minimi con i seguenti due nuovi regimi "agevolati":
Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, definibile come nuovo regime dei minimi;
Regime contabile agevolato, definibile come regime degli "ex minimi".
Per i contribuenti con Impresa familiare che nel 2016 hanno aderito al nuovo regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 D.L. 6/7/2011, n. 98), gli acconti Irpef devono essere versati per intero dal titolare, anche per la quota d'imposta dei collaboratori, riferita al reddito d'impresa a loro imputato; pertanto nel prospetto non vengono importate ritenute, redditi, acconti ed eccedenze in proporzione alle quote dei collaboratori.
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 26 febbraio 2008 al quesito 3.7, "Modalità di determinazione dell’acconto per le imprese familiari, precisa che: precisa che:
"... l'imprenditore, titolare dell'impresa familiare, deve sommare al proprio acconto determinato con il metodo storico, pari al 98 per cento dell'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente all'accesso al regime, anche il 98 per cento dell'imposta risultante dalla dichiarazione dei propri collaboratori, per la quota parte riferibile al reddito di partecipazione all'impresa familiare. Tale quota dell'imposta deve essere determinata in proporzione all'incidenza del reddito di partecipazione sul reddito complessivo del collaboratore. ..."
COME COMPILARE PIU' RIGHI DI QUELLI PRESENTI SULLA VIDEATA
Per compilare più righi di quelli presenti sulla videata è necessario consultare il paragrafo "Fusione tra forniture".