Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2014 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:
manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile.
Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).
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In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.
È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
N. rata
Indicare il numero della rata spettante.
Spesa arredo immobile
Indicare l’importo della spesa sostenuta.
Acquisti per arredo degli immobili ristrutturati effettuati in anni diversi (ad esempio acconto pagato nel 2016 e saldo nel 2017)
Nel caso in cui l’importo delle spese sostenute nel 2016 sia relativo allo stesso immobile per cui negli anni precedenti è stato versato un acconto, l’importo da indicare non può essere superiore alla differenza tra euro 10.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal soggetto, in relazione al medesimo immobile.
La procedura non effettua il controllo se le spese sostenute su una singola unità immobiliare superano l'importo massimo (€ 10.000).
Esempio:
Acconto Spese per arredo immobili ristrutturati sostenute nel 2016: 4.000 euro;
Saldo Spese per arredo immobili ristrutturati sostenute nel 2017: 7.000 euro;
In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 10.000 euro, nel campo “Spesa arredo immobile” occorre indicare 6.000 dato dalla seguente operazione:
10.000 (limite massimo) – 4.000 (Acconto sostenuto nel 2016).
%
Indicare la percentuale spettante della spesa sostenuta.
Calcolo
"Automatico" viene calcolato sia l'importo (quarto campo) sia l'importo (col. 1) eventualmente ricondotto entro i limiti.
"Manuale" indicare manualmente sia l'importo (quarto campo) sia l'importo (col. 1)
Spesa arredo immobile (quarto campo)
Spesa arredo immobile (per intero) * % / 100 (arrotondato all’unità di euro)
Spesa arredo immobile (col. 2)
Spese sostenute nel limite di 10.000 euro rapportato alla percentuale.
"La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro ed è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Il limite di spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa."
Importo rata (col. 3)
Viene determinato nel seguente modo:
Spesa arredo immobile col. 2 / 10 (arrotondato all’unità di euro)