Elenco campi trasferiti da F24 (crediti utilizzati + Acconti versati) in Redditi SC
Il prospetto deve essere compilato dalle piccole e micro imprese che intendono fruire ai fini delle imposte sui redditi dell'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 341, lettere a), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007). In particolare, possono beneficiare dell'agevolazione le piccole e micro imprese localizzate:
nella Zona franca urbana del comune di L'Aquila, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. Il decreto interministeriale del 26 giugno 2012, emanato ai sensi del comma 2 dell'art. 70 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha determinato le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione dell'agevolazione;
nelle Zone franche urbane elencate nell'allegato n.1 al decreto interministeriale del 10 aprile 2013, emanato ai sensi del comma 4 dell'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, ai quali l'agevolazione si applica in via sperimentale nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma "Piano Sulcis" (art. 37, comma 4-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012). Le modalità di attuazione sono disciplinate dal citato decreto interministeriale 10 aprile 2013;
nella Zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, così come disposto dall'art. 1, comma 319, della legge n. 147/2013.
Per la zona franca dell’Emilia istituita dal comma 1 dell’art. 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, l’agevolazione spetta alle micro imprese che rispettano i requisiti elencati al comma 2 del citato art. 12.
Per la zona franca istituita dall’art. 1, comma 445, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici,l’agevolazione spetta alle micro imprese che rispettano i requisiti elencati al comma 446 del citato art. 1.
Per l’attuazione delle agevolazione concesse per le zone franche dell’Emilia e della Lombardia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013.
Beneficiano dell'agevolazione, nei limiti dell'importo concesso, i soggetti che hanno presentato apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico. L'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun beneficiario è reso noto con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.
Codice ZFU (col.1)
Premere il tasto F9 o cliccare sul bottone per selezionare
il codice identificativo della ZFU (per ciascuna zona agevolata va compilato
un distinto rigo).
N. periodo d'imposta (col.2)
Indicare il numero progressivo del periodo d'imposta, corrispondente al totale dei periodi d'imposta decorrenti dall'anno di accoglimento dell'istanza.
N. dipendenti assunti (col.3)
"Il limite di 100.000,00 euro è maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta, di un importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all'interno del Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la zona agevolata, assunto a tempo indeterminato dall'impresa beneficiaria. La maggiorazione spetta per i nuovi assunti che svolgono attività di lavoro dipendente solo all'interno della zona agevolata. Ai fini della maggiorazione, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell'esenzione, al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto..."
Reddito ZFU (col.4)
Indicare l'importo del reddito prodotto nella zona franca urbana indicata in colonna 1.
Limite max reddito agevolabile
Indicare in questo campo l'ammontare delle risorse assegnate dal MISE (Ministero dello sviluppo economico) a seguito della presentazione dell'istanza.
% Agevolazione
Viene indicata la percentuale di agevolazione spettante, determinata nel seguente modo:
100% per i primi 5 periodi d'imposta;
60% per i periodi d'imposta dal sesto al decimo;
40% per i periodi d'imposta undicesimo e dodicesimo;
20% per i periodi d'imposta tredicesimo e quattordicesimo.
Reddito esente fruito (col.5)
Viene calcolato il reddito esente rapportando il campo "Reddito ZFU (col.4)" al campo "% Agevolazione" nei limiti del "limite max reddito agevolabile"; e comunque non superiore a 100.000.
Nel caso in cui il soggetto sia socio di una società trasparente (art. 5 del TUIR), compilare il campo "Reddito esente fruito da quadro RH" ; in questo caso, dovranno essere compilate solo le colonne 1, 5, 6, 7, 8 e 9.
Ammontare agevolazione (col. 7)
Se la percentuale del rigo RN7 è compilata e RN6 colonna 5 è diverso da zero.
Aliquota da applicare = RN9 / RN6 colonna 10
Altrimenti
Aliquota da applicare = 0,275
Se nel quadro Impostazioni il campo Trust è diverso da 3 e i campi Trasparenza e Consolidato
RS180 col. 7 = RS180 col. 5 * Aliquota da applicare
Se nel quadro Impostazioni il campo Trust = 03 (Trust misto) e RF66 colonna 3 è compilato
RS180 col. 7 = RS180 col. 5 * valore assoluto di RF66 colonna 2 / valore assoluto di RF66 colonna 3 * Aliquota da applicare
Differenza (col. 9)
Viene calcolata la differenza, se positiva, di "Agevolazione utilizzate per versamenti acconti (col. 8)" – "Ammontare agevolazione (col.7)".
Eccedenza di versamento a saldo (per modello F24)
Viene calcolata l'eccedenza da esporre nel modello F24.
ATTENZIONE: il modello F24 deve essere presentato anche nel caso in cui il quadro RN evidenzi un'imposta a credito oppure un'imposta a debito inferiore a quella indicata nella colonna 4 del rigo RS184. In tale ipotesi, infatti, l'utilizzo di un importo pari a quello di colonna 4 a compensazione di un debito IRES (anche se non corrispondente a quello effettivo) determina un'eccedenza di versamento a saldo, da riportare nel quadro RX.