Compilare la sezione se devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.
Vedere istruzioni ministeriali.
Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c. (punto 808)
Indicare la percentuale spettante all’avente diritto o erede al quale viene consegnata la certificazione.
Annotazioni:
Se viene compilata col. 808 “Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c.”, nelle annotazioni inserire l’annotazione con codice “AB”, dove deve essere indicato indicare il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto.
TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda (punto 809)
Indicare l’ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell’ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari.
TFR maturato dall’1/1/2001 e rimasto in azienda (punto 810)
Indicare l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo istituito dall’articolo 1 comma 755 della L. 27 dicembre 2006, n. 296) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell’ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari.
Tale punto deve essere comprensivo anche delle rivalutazioni maturate dall’1/1/2001 al netto delle relative imposte sostitutive.
TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo (punto 811)
Indicare l’ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 destinato a forme pensionistiche complementari.
TFR maturato dall’1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo (punto 812)
Indicare l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 versato a forme pensionistiche complementari.
TFR maturato dall’1/1/2007 e versato al fondo (punto 813)
Indicare l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari.
Si precisa che i punti da 809 a 813 vanno sempre compilati, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall’erogazione di somme da indicare nel punto 801.
La compilazione dei suddetti punti è volta a garantire la massima trasparenza rendendo edotti i lavoratori dell’ammontare del TFR accantonato. In caso di erogazione di indennità ai sensi dell’articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale etc), nonché di erogazione di somme a favore dell’ex coniuge ai sensi dell’articolo 12-bis della L. n. 898 del 1 dicembre 1970, i punti da 809 a 813 vanno compilati relativamente alla certificazione intestata agli eredi.
DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO
Nei punti da 814 a 819 vanno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro che ha dato origine al TFR o alle altre indennità erogate.
Operazioni straordinarie (codice fiscale del sostituto (punto 819)
Indicare, nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, il codice fiscale del sostituto d’imposta cedente che abbia erogato il trattamento di fine rapporto, compresi acconti e anticipazioni.
Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d’imposta cedente in anni precedenti e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d’imposta dichiarante nell’anno 2016, quest’ultimo dovrà trasmettere per il medesimo percipiente una sola Certificazione avvalendosi del multimodulo.
In particolare egli dovrà:
esporre il dato complessivo (dati relativi al rapporto di lavoro, TFR maturato, erogato, etc.) compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 819 (multimodulo 1);
esporre quanto operato dal precedente sostituto d’imposta compilando esclusivamente i punti 819, 844, 866 e 903 (multimodulo 2).
Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d’imposta cedente nell’anno e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d’imposta dichiarante nell’anno, quest’ultimo dovrà:
esporre il dato complessivo compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 819 (multimodulo 1);
esporre quanto operato dal sostituto d’imposta cedente compilando tutti i punti necessari compreso il punto 819 (multi modulo 2).
Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d’imposta cedente in anni precedenti, il sostituto d’imposta dichiarante non deve esporre alcun dato relativo a tale anticipazione nell’anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti.
Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d’imposta cedente nell’anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti, il sostituto d’imposta cessionario osserverà le ordinarie regole compilando tutti i punti necessari, compreso il punto 819.
In tutte le ipotesi sopra indicate, il sostituto d’imposta cedente non estintosi è tenuto alla compilazione della propria Certificazione con le ordinarie modalità. Si ricorda infine che nell’ipotesi di una pluralità di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro nel punto 819 dovrà essere indicato il codice fiscale dell’ultimo sostituto d’imposta cedente che ha erogato il TFR.
TFR ED ALTRE INDENNITA’ MATURATE DAL 1/1/2001
ATTENZIONE Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 30 gennaio 2007, i datori di lavoro del settore privato, che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, accantonano presso il Fondo di Tesoreria dell’INPS un contributo pari alla quota di cui all’art. 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni sono erogate integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull’ammontare dei contributi dovuti agli enti previdenziali nello stesso mese.
Qualora l’importo di competenza del Fondo ecceda l’ammontare dei contributi dovuti al Fondo e ai contributi dovuti agli enti previdenziali nel mese di erogazione delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all’erogazione dell’importo delle prestazioni per l’intera quota parte di competenza del Fondo stesso.
In tale ipotesi, il Fondo è tenuto a certificare nella Certificazione Unica gli importi relativi a tale erogazione, e conseguentemente a compilare i relativi campi nel modello 770 semplificato. In particolare, il Fondo deve compilare i punti da 801 a 808, i punti 814 e 815 e la sezione relativa al TFR maturato dal 1/1/2001. Per la compilazione di tale sezione il Fondo deve riportare i dati relativi agli importi da esso erogati, avendo cura di barrare la casella “Fondo di tesoreria” per il TFR maturato dall’1/1/2007 e di indicare al punto 856 il codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato fino al 31/12/2006.
Per contro, il datore di lavoro deve riportare i dati relativi agli importi da esso erogati, avendo cura di barrare la casella “Datore di lavoro” per il TFR maturato fino al 31/12/2006 presente nella sezione relativa al TFR maturato dal 1/1/2001.
Nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia iniziato successivamente al 31/12/2006 (e pertanto non c’è alcun accantonamento antecedente a tale data a titolo di TFR), il Fondo di Tesoreria deve indicare i dati relativi alla propria erogazione senza barrare la casella “Fondo di Tesoreria”.
PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE DAL 31/12/2000 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE
Nei punti da 874 a 882 va indicato il dettaglio delle prestazioni in forma di capitale, erogate dalle forme pensionistiche complementari, riferibili all’ammontare maturato al 31 dicembre 2000 e soggette alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2001.