Agevolazioni ex L. 240/1981 sugli utili reinvestiti dai consorzi di promozione

 

L’art. 7 della L. 21 maggio 1981 n. 240 riconosce a determinati consorzi l’esenzione da tassazione degli utili che siano reinvestiti entro i due anni successivi al loro conseguimento.

I soggetti ammessi sono i consorzi “di promozione”, ovvero i consorzi e le società consortili costituite allo scopo di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti delle aziende associate.

L’accezione ampia del termine porta ad includere nella norma qualunque organizzazione di tipo consortile la cui attività sia destinata alla massimizzazione del reddito.

 

I presupposti soggettivi per essere ammessi alla agevolazione sono i seguenti:

L’agevolazione compete:

Essa vale solo ai fini Ires visto che ai fini Irap, in seguito alle novità introdotte dalla finanziaria 2008, la base imponibile irap deriva in maniera diretta dai dati di bilancio.

Si realizza mediante una variazione in diminuzione da apportare ai fini Ires nel quadro RF di Unico SC tra le altre variazioni in diminuzione.

Per determinare la variazione in diminuzione, occorre applicare la seguente formula:

 

                                           Irap dovuta + (variazioni fiscali * aliq. Ires 2014)

Utile civile ante imposte -   --------------------------------------------------------------------------

                                                                   1 - 0.275

 

La variazione in diminuzione rappresenta la quota di utile da accantonare alla riserva utili da reinvestire ex art. 7 della L. 240/81 che, ai fini fiscali, rappresenta una riserva in sospensione di imposta.

 

Nel caso in cui vengono effettuati investimenti agevolabili entro il biennio, non occorre apportare nessuna variazione fiscale e l’agevolazione resterà permanentemente acquisita dalla società

Se entro il biennio non viene invece effettuato alcun investimento, occorre apportare una variazione in aumento del reddito.