L’art. 7 della L. 21 maggio 1981 n. 240 riconosce a determinati consorzi l’esenzione da tassazione degli utili che siano reinvestiti entro i due anni successivi al loro conseguimento.
I soggetti ammessi sono i consorzi “di promozione”, ovvero i consorzi e le società consortili costituite allo scopo di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti delle aziende associate.
L’accezione ampia del termine porta ad includere nella norma qualunque organizzazione di tipo consortile la cui attività sia destinata alla massimizzazione del reddito.
I presupposti soggettivi per essere ammessi alla agevolazione sono i seguenti:
il consorzio deve essere costituito da almeno 5 imprese, ciascuna delle quali abbia una partecipazione non superiore al 20% del capitale consortile;
le imprese partecipanti devono rispettare i parametri che le qualificano come piccole e medie imprese;
dallo statuto deve risultare espressamente il divieto di distribuzione degli utili sotto qualsiasi forma.
L’agevolazione compete:
se gli utili sono accantonati in bilancio alla riserva utili da reinvestire ex art. 7 L. 240/81;
se gli utili sono impiegati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono conseguiti, per la realizzazione di investimenti fissi (immobilizzazioni immateriali e/o materiali) o di iniziative rientranti nell’oggetto del contratto;
Essa vale solo ai fini Ires visto che ai fini Irap, in seguito alle novità introdotte dalla finanziaria 2008, la base imponibile irap deriva in maniera diretta dai dati di bilancio.
Si realizza mediante una variazione in diminuzione da apportare ai fini Ires nel quadro RF di Unico SC tra le altre variazioni in diminuzione.
Per determinare la variazione in diminuzione, occorre applicare la seguente formula:
Irap dovuta + (variazioni fiscali * aliq. Ires 2014)
Utile civile ante imposte - --------------------------------------------------------------------------
1 - 0.275
La variazione in diminuzione rappresenta la quota di utile da accantonare alla riserva utili da reinvestire ex art. 7 della L. 240/81 che, ai fini fiscali, rappresenta una riserva in sospensione di imposta.
Nel caso in cui vengono effettuati investimenti agevolabili entro il biennio, non occorre apportare nessuna variazione fiscale e l’agevolazione resterà permanentemente acquisita dalla società
Se entro il biennio non viene invece effettuato alcun investimento, occorre apportare una variazione in aumento del reddito.