1.27 - Quadro VG

 

Il quadro è riservato agli enti o società commerciali controllanti che intendono avvalersi, a partire dal 2018, della particolare procedura di compensazione dell’IVA prevista dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979, come modificato nel decreto ministeriale 13 febbraio 2017, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 73, ultimo comma (come sostituito dal comma 27 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232), relativamente ad una o più società commerciali considerate «controllate» ai sensi della disciplina in esame.

L'ente o società commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura tramite la compilazione del presente quadro nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione.

L'opzione ha effetto fino a revoca da esercitarsi secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

Per le procedure di Liquidazione IVA di gruppo già in corso, il presente quadro va compilato esclusivamente per comunicare, con effetto dal 1° gennaio 2018, la revoca oppure l'ingresso o la fuoriuscita di una o più società controllate.

Ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell'ano deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni con il modello IVA 26.

 

 

SEZIONE 1 – Società partecipanti alla compensazione IVA

Nella sezione I vanno riportati i dati relativi alle società che partecipano alla procedura di compensazione dell’IVA.

Tale sezione è utilizzata anche per comunicare l'ingresso o la fuoriuscita dalla procedura, a partire dal 1° gennaio 2018, di una o più società controllate quando la procedura è già avviata (in questo caso nella sezione 2 vanno riportati i dati delle sole società partecipanti alla catena di controllo ma non alla compensazione IVA che non erano state indicate in sede dio comunicazione dell'opzione).

 

VG1

Indicare i dati della eventuale società che possiede la maggioranza delle azioni o quote dell’ente o società controllante e che ha rinunciato ad avvalersi della liquidazione di gruppo.

 

Cliccare sul bottone per inserire i dati delle società controllate.

 

 

SEZIONE 2 – Società partecipanti alla catena di controllo ma non alla compensazione IVA

Nella sezione II vanno riportati i dati relativi ai soggetti che partecipano alla catena di controllo dando così ragione della liquidazione di gruppo per le società che seguono nella catena stessa, attraverso il possesso, almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione, di azioni o quote nella misura richiesta dalla norma, ma nei confronti dei quali non vengono utilizzate le disposizioni in esame.

Nelle ipotesi di controllo indiretto di più gradi vanno indicati con precedenza, e nell’ordine di ogni catena di controllo, i dati relativi ai soggetti che hanno prodotto la rinuncia (anelli iniziali) e successivamente, nella sequenza della catena stessa, quelli delle società che, pur avendo i requisiti, non partecipano alla liquidazione di gruppo (anelli intermedi). Non occorre invece riportare i dati delle società che non partecipano alla compensazione e si collocano come anelli finali nella catena di controllo.

 

Cliccare sul bottone per inserire le società partecipanti alla catena di controllo ma non alla compensazione IVA.