1.21 - Quadro VK

Società controllanti e controllate

 

Istruzioni ministeriali IVA-2018

 

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3.4.3 - Istruzioni per la compilazione dei quadri VH e VK

Le societa' controllanti e controllate che abbiano fruito per l'intero anno della procedura di compensazione dell'IVA devono compilare anche il quadro VH, ad esclusione del rigo VH17, qualora intendano inviare/integrare/correggere i dati omessi/

incompleti/errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, indicando i debiti ed i crediti risultanti dalla proprie liquidazioni periodiche e trasferiti al gruppo.

Nel caso, invece, di uscita dal gruppo nel corso dell'anno di una societa' controllata ovvero di cessazione del controllo nel corso dell'anno, devono essere indicati nel quadro VH (da compilare solo qualora si intenda inviare/integrare/correggere i

dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA) sia i debiti e i crediti trasferiti sia le risultanze delle liquidazioni periodiche effettuate, compreso l'eventuale acconto da indicare nel rigo VH17, nel quadro VK deve essere compilata anche la sezione 3 per evidenziare i dati relativi al periodo di controllo.

 

Incorporazione da parte di una societa' controllante o controllata di un'altra societa' partecipante alla liquidazione di gruppo

In tale particolare ipotesi la societa' dichiarante deve indicare, nei quadri VH e VK del modulo relativo alla societa' incorporata, i debiti e i crediti trasferiti da quest'ultima prima dell'incorporazione e, nei quadri VH e VK del proprio modulo, i propri crediti e debiti trasferiti nell’intero anno. Inoltre, nel quadro VK del proprio modulo, deve comprendere anche l'eventuale conguaglio dell'IVA a debito o a credito risultante dalla sezione 3 del quadro VL del modulo dell'incorporata.

Nell'ulteriore ipotesi in cui la societa' abbia incorporato una o piu' societa' controllate con contabilita' separate, la dichiarante deve compilare i quadri VH e VK relativi a ciascuna incorporata in uno solo dei moduli a questa riferiti.

 

Incorporazione da parte di una societa' controllante o controllata di una societa' non partecipante alla liquidazione di gruppo

Con la risoluzione n. 92 del 22 settembre 2010, è stato chiarito che in presenza di un’operazione straordinaria di incorporazione che ha coinvolto, in qualità di incorporante, una società partecipante alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo e, in qualità di incorporata, una società esterna al gruppo, il credito Iva maturato dall’incorporata nell’anno antecedente quello in cui è avvenuta l’operazione straordinaria deve essere tenuto fuori dalla liquidazione Iva di gruppo e rimanere, quindi, nella esclusiva competenza dell’incorporante. In tale situazione, infatti,si rende applicabile la disposizione introdotta dalla legge n. 244 del 2007 nell’articolo 73, ultimo comma, che stabilisce il divieto di trasferire al gruppo il credito maturato da una società nell’anno che precede quello di ingresso nell’Iva di gruppo.

Inoltre, con la risoluzione n. 78 del 29 luglio 2011, è stato precisato che anche il credito maturato dall'incorporata nel corso dell'anno in cui è avvenuta l'operazione straordinaria non può confluire nell'Iva di gruppo. Pertanto l'importo evidenziato nel rigo VL39 del modulo relativo alla società incorporata, restando nella disponibilità della società incorporante deve essere dalla stessa considerato  ai fini della compilazione del quadro VX e, in particolare, dei righi VX4, VX5 e VX6. In tale ipotesi l'incorporante deve indicare, nei quadri VH (da compilare solo qualora si intenda inviare/integrare/correggere i dati omessi/incompleti/errati

nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA) e VK del proprio modulo, i debiti e i crediti dalla stessa trasferiti al gruppo nel corso dell'anno con le modalita' illustrate nel punto precedente, mentre nel modulo dell'incorporata deve compilare unicamente il quadro VH.

 

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4.2.15 - QUADRO VX - DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO D

 

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Compilazione del quadro VX da parte delle società controllanti e controllate (art. 73)

Le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo per l'intero anno d'imposta compilano il rigo VX7 o il rigo VX8 per indicare il debito o il credito trasferito al gruppo in sede di conguaglio. Tali soggetti, inoltre, compilano il rigo VX2 riportando la somma degli importi indicati nei seguenti righi, riguardanti crediti che non possono essere trasferiti al gruppo, per tutti i moduli compilati:

– VL10;

– VL11, campo 2;

– VL40.

Nelle ipotesi di operazione straordinaria (ad esempio, incorporazione), qualora la società dichiarante avente causa (ad esempio, incorporante) abbia partecipato alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo per l’intero anno d’imposta, l’eventuale

conguaglio a debito o a credito risultante dal quadro VL dei moduli relativi alle società danti causa (ad esempio, incorporate) non partecipanti alla medesima procedura (oppure fuoriuscite dalla medesima procedura prima dell’operazione straordinaria),

va riportato, rispettivamente, nel rigo VX1 o nel rigo VX2. A tal fine, occorre determinare la differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39, evidenziati nei rispettivi quadri VL di ciascun soggetto, esterno al gruppo, partecipante alla operazione straordinaria; all’importo di tale differenza (positiva o negativa) va, poi, sottratta la somma degli importi indicati nei righi VL10, VL11, campo 2 e VL40 di tutti i moduli compilati. Pertanto, nel rigo VX1 va indicato l’importo complessivo da versare pari al risultato della predetta somma algebrica, se positiva. Se tale risultato, invece, è negativo, questo (in valore assoluto) va riportato nel rigo VX2.

Per le modalità di utilizzo dell'importo indicato nel rigo VX2 è prevista:

Le società uscite dal gruppo per cessazione del controllo nel corso dell’anno non devono compilare i righi VX7 e VX8 e devono indicare il conguaglio annuale a debito o a credito, rispettivamente, nel rigo VX1 o nel rigo VX2.

 

Forza dati provenienti da altre procedure

 

 

SEZIONE 1 - DATI GENERALI

 

VK1 - Dati della controllante

I dati vengono riportati in automatico dalla conversione.

Nel rigo VK1 sia la società controllante che ciascuna società controllata devono indicare:

Nel particolare caso di incorporazione in corso d'anno della societa' controllante da parte di societa' esterna al gruppo IVA, qualora la procedura dell'IVA di gruppo si interrompa a seguito dell'incorporazione della stessa, sia nella dichiarazione della societa' controllante incorporata (presentata dalla incorporante) che in quelle delle societa' controllate, deve essere indicato il numero corrispondente al mese cui si riferisce l'ultima liquidazione periodica di gruppo mensile o trimestrale (es. data incorporazione controllante 15 maggio – ultimo mese di controllo da indicare: 4 se mensile, 3 se trimestrale); invece qualora la procedura prosegua per l'intero anno d'imposta con contabilita' separata rispetto a quella dell'incorporante, deve essere indicato il numero 13 nella dichiarazione della societa' controllante incorporata (presentata dall'incorporante) e il numero 12 in quelle delle societa' controllate (cfr. risoluzione ministeriale 363998 del 26 dicembre 1986);

La casella “Operazioni straordinarie”, da compilare unicamente nei moduli successivi al primo in presenza di più moduli a seguito di operazioni straordinarie, va barrata se la società dante causa cui si riferisce il presente modulo è fuoriuscita, nel

corso del 2017 e prima dell’operazione straordinaria, dalla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo cui partecipava.

 

 

SEZIONE 2 - DETERMINAZIONE DELL'ECCEDENZA D'IMPOSTA

 

VK24 - Eccedenza di credito compensata

Indicare l'eccedenza di credito indicata nel rigo VK23, per la parte che è stata utilizzata effettivamente per compensare eccedenze di debito dalle altre società del gruppo nel corso del 2017 e comprensive degli interessi.

 

Se vi è stata solo una compensazione parziale nel rigo VK24 deve essere indicato l'importo effettivamente compensato (non superiore a VK23).

 

Se non vi è stata compensazione il rigo VK24 verrà azzerato.

 

Se vi è stata una compensazione totale per indicare nel rigo VK24 l’importo di cui al rigo VK23 selezionare "VK24 = VK23 - VK25".

L'importo di VK24 viene determinato come differenza fra VK23 E VK25.

 

 

SEZIONE 3 - CESSAZIONE DEL CONTROLLO IN CORSO D'ANNO. DATI RELATIVI AL PERIODO DI CONTROLLO

 

VK36 - Acconto riaccreditato dalla controllante

Nel caso in cui la societa' controllata sia uscita dal gruppo dopo il versamento dell'acconto, nel rigo deve essere indicata la parte dello stesso che la controllante ha riaccreditato alla controllata.

 

 

Messaggi visualizzati in uscita dalla dichiarazione

 

 

“Presente firma, VK1 mese = 12 o 13”

Il messaggio viene visualizzato se il campo "Firma" è impostato a "SI" e nel campo "VK1 Mese" è indicato il valore "12" o "13"

 

“VK24 + VK25 maggiore di VK23”

Il messaggio viene visualizzato se la somma dei campi VK24 e VK25 è maggiore del valore esposto in VK23

 

“VK23 presente e VK24/VK25 entrambi assenti”

Il messaggio viene visualizzato se VK23 è compilato e i campi VK24 e VK25 sono entrambi assenti

 

“VK25: Eccedenza chiesta a rimborso presente e Causale assente”

Il messaggio viene visualizzato se VK25 è presente e il campo Causale non è valorizzato

 

“VK1 partita Iva assente” / “VK1 ultimo mese di controllo assente”

I messaggi vengono visualizzati se il quadro VK è compilato e i relativi campi segnalati sono assenti

 

“VK1 Partita IVA <> Partita IVA (frontespizio). Ultimo mese di controllo non compreso tra 1 e 12”

Il messaggio viene visualizzato se il campo "VK1 mese" è uguale a 13 e la partita Iva del rigo VK1 è diversa rispetto a quella presente nel frontespizio