SCADENZE (DPR 322 del 22/07/1998, D. L. n. 63 del 15/04/2002, DPR del 9/05/2002, DPR n. 435 del 7/12/2001, DPR n. 126 del 16/04/2003, D.L. n. 193 del 22/10/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 01/12/2016, L. 23/12/2017 n. 205 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2017)
dal 01 febbraio al 30 aprile 2018 |
Presentazione telematica della dichiarazione IVA |
16 marzo 2018 |
Versamento del Saldo Iva in unica soluzione per la dichiarazione IVA (**) |
02 luglio 2018 |
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20 agosto 2018 |
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30 agosto 2018 |
Soggetto Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio nel mese di giugno:
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31 ottobre 2018 |
Presentazione telematica delle seguenti dichiarazioni:
Soggetto Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approva il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, presentazione telematica delle seguenti dichiarazioni:
Soggetto Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approva il bilancio oltre 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, presentazione telematica delle seguenti dichiarazioni:
Soggetto Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approva il bilancio nel mese di giugno, presentazione telematica delle seguenti dichiarazioni:
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Soggetti Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio
Versamento Saldo e I acconto Irap Versamento Saldo e I acconto imposte risultanti da Unico Società di capitali/Enti non commerciali
Presentazione telematica dichiarazioni Irap e Unico Società di capitali/Enti non commerciali |
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Soggetti Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio oltre 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio
Versamento Saldo e I acconto Irap Versamento Saldo e I acconto imposte risultanti da Unico Società di capitali/Enti non commerciali
Presentazione telematica dichiarazioni Irap e Unico Società di capitali/Enti non commerciali |
Irap 2018
Persona fisica e società di persone
Versamento entro il 02 luglio 2018 oppure entro il 20 agosto 2018 con maggiorazione dello 0,40%;
Presentazione obbligatoriamente in forma telematica entro il 31 ottobre 2018.
Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
Versamento entro il 02 luglio 2018 o con la maggiorazione dello 0,40% entro 20 agosto 2018;
Presentazione telematica (tramite Entratel o Internet) entro il 31 ottobre 2018.
Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
Versamento entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o con la maggiorazione dello 0,40% entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria;
Presentazione telematica (tramite Entratel o Internet) entro il 31 ottobre 2018.
Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio nel mese di giugno
Versamento entro il 30 luglio 2018 o con la maggiorazione dello 0,40% entro il 30 agosto 2018;
Presentazione telematica (tramite Entratel o Internet) entro il 31 ottobre 2018..
Soggetti Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
Versamento entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio o con la maggiorazione dello 0,40% entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria;
Presentazione telematica (tramite Entratel o Internet) entro il nono mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio.
Soggetti Ires con periodo d'imposta non coicidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
Versamento entro il giorno 30 del mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio o con la maggiorazione dello 0,40% entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria;
Presentazione telematica (tramite Entratel o Internet) entro il nono mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio.
Redditi 2018 Persone Fisiche
Versamento entro il 02 luglio 2018 oppure entro il 30 luglio 2018 con maggiorazione dello 0,40%;
Presentazione dichiarazione a banche o poste entro il 30 giugno (*);
Invio telematico (tramite Entratel o Internet) entro il 31 ottobre 2018.
Redditi 2018 Società di Persone
Versamento entro il 02 luglio 2018 oppure entro il 30 luglio 2018 con maggiorazione dello 0,40%;
Presentazione dichiarazione a banche o poste entro il 30 giugno (*);
Invio telematico (tramite Entratel o Internet) entro il 31 ottobre 2018.
Istruzioni generali Modelli Redditi 2018 delle Società e degli Enti
Ai fini dell’IRES, per i periodi d’imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 2017, anche se iniziati nel corso del 2016 (ad es. periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017), la dichiarazione dei redditi va presentata utilizzando il modello REDDITI 2017 approvato nel corso del 2017. Qualora il modello REDDITI 2017 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2018, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
Le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono attrarre il risultato dell’esercizio nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: esercizio sociale 01.07.2016 – 30.06.2017 da dichiarare nel modello REDDITI 2018-SP relativo al periodo d’imposta 01.01.2017 – 31.12.2017 da presentare entro il 31.10.2018).
A seguito delle modifiche introdotte dal decreto semplificazioni (art. 17, comma 1, d.lgs. n. 175 del 2014), anche le società di persone e i soggetti ad esse equiparati adottano, per l’individuazione del modello dichiarativo, le medesime regole previste per i soggetti IRES. Pertanto, le società di persone, in caso di periodo di imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2017 (ad esempio in caso di trasformazione in società di capitali, scioglimento della società senza formale procedura di liquidazione, ecc.), presentano la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello REDDITI 2017-SP approvato nel corso del 2017.
In base al comma 7-ter, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 che ha modificato gli articoli 5 e 5-bis, D.P.R. n. 322/98 per le trasformazioni, fusioni, scissioni e liquidazioni, escluso il caso di scioglimento senza una procedura di liquidazione, le relative dichiarazioni devono essere presentate, esclusivamente in via telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui ha effetto l'operazione straordinaria.
Redditi Società di Capitali/Enti non Commerciali
Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
Versamento entro il 02 luglio 2018 o con la maggiorazione dello 0,40% entro 30 luglio 2018;
Presentazione telematica (tramite Entratel o Internet) entro il 31 ottobre 2018.
Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
Versamento entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o con la maggiorazione dello 0,40% entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria;
Presentazione telematica (tramite Entratel o Internet) entro il 31 ottobre 2018.
Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio nel mese di giugno
Versamento entro il 30 luglio 2018 o con la maggiorazione dello 0,40% entro il 30 agosto 2018;
Presentazione telematica (tramite Entratel o Internet) entro il 31 ottobre 2018.
Soggetti Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
Versamento entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio o con la maggiorazione dello 0,40% entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria;
Presentazione telematica (tramite Entratel o Internet) entro il nono mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio.
Soggetti Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
Versamento entro il giorno 30 del mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio o con la maggiorazione dello 0,40% entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria;
Presentazione telematica (tramite Entratel o Internet) entro il nono mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio.
770-2018 Semplificato
Obbligo di trasmissione Telematica entro il 31 ottobre 2018.
770-2018 Ordinario
Obbligo di trasmissione telematica entro il 31 ottobre 2018.
IVA-2018
Trasmissione telematica dal 1 febbraio 2018 fino al 30 aprile 2018.
*Solo per i soggetti non tenuti alla presentazione telematica
VERSAMENTO IVA (**)
versamento in unica soluzione entro il 16 marzo 2018;
rateizzare dal 16 marzo 2018, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
versamento in unica soluzione entro il 02 luglio 2018 con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese:
0,40 % versamento Iva dopo il 16/03 e fino al 16/04
0,80 % versamento Iva dopo il 16/04 e fino al 16/05
1,20 % versamento Iva dopo il 16/05 e fino al 16/06
1,60% versamento Iva dopo il 16/06 e fino al 30/06
2,00 % versamento Iva dopo il 30/06 e fino al 16/07
2,40% versamento Iva dopo il 16/07 e fino al 31/07
Rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi, maggiorando dapprima l’importo da versare del 1,60% (se versamento eseguito dopo il 16/06 e fino al 30/06) e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.
CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE UNICO SC
Cessazione dell'attività nel 2016 ma prima del 31 dicembre 2016 ma senza messa in liquidazione
Presentazione delle singole dichiarazioni
Dichiarazione |
Modello |
Scadenza presentazione |
Redditi |
Unico 2016 |
30 settembre 2017 |
IRAP |
IRAP 2016 |
30 settembre 2017 |
IVA |
IVA/2017 |
28 febbraio 2017 |
Sostituto |
770/Ordinario 2017 |
31 luglio 2017 |
770/Semplificato 2017 |
31 luglio 2017 |
Cessazione dell'attività al 31 dicembre 2016
Presentazione delle singole dichiarazioni
Dichiarazione |
Modello |
Scadenza presentazione |
Redditi |
Unico 2017 |
30 settembre 2017 |
IRAP |
IRAP 2017 |
30 settembre 2017 |
IVA |
IVA/2017 |
28 febbraio 2017 |
Sostituto |
770/Ordinario 2017 |
31 luglio 2017 |
770/Semplificato 2017 |
31 luglio 2017 |
Cessazione con liquidazione
Il liquidatore o rappresentante legale in assenza del liquidatore, deve presentare due dichiarazioni:
la prima, relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la messa in liquidazione;
la seconda relativa al periodo compreso tra la messa in liquidazione e la chiusura della stessa, con deposito del bilancio fiscale.
Periodo Ante - Liquidazione
Fino alla messa in liquidazione dovrà essere presentata in via telematica entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data di messa in liquidazione:
la dichiarazione dei redditi relativa al periodo ante-liquidazione,
la dichiarazione Irap relativa al solo periodo ante-liquidazione.
Nota:
Utilizzando i modelli 2016.
Per riportare i dati nella della dichiarazione relativa al primo periodo di liquidazione dalla dichiarazione relativa al periodo ante-liquidazione, è necessario:
eseguire una copia per simulazione della dichiarazione relativa al periodo ante-liquidazione;
variare lo stato nella dichiarazione copiata (da “normale attività” a “in liquidazione”);
togliere la “X” di simulazione, uscire e rientrare nella dichiarazione copiata.
Periodo Post- Liquidazione
Tra la messa in liquidazione e la chiusura occorre presentare entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data di chiusura della liquidazione:
la dichiarazione dei redditi relativa al periodo post-liquidazione,
la dichiarazione Irap relativa al periodo post-liquidazione;
la dichiarazione IVA per l'interno anno.
Se la liquidazione termina prima del 31 dicembre 2016 le dichiarazioni dovranno essere presentate in forma autonoma sui modelli del 2016.
Se la liquidazione termina il 31 dicembre 2016:
le dichiarazioni dei redditi dovrà essere presentata sui modelli 2017;
la dichiarazione IVA dovrà essere presentata sui modelli 2017;
la dichiarazione Irap dovrà essere presentata sui modelli 2017.
Se la liquidazione termina dopo il 31/12/2016 il liquidatore deve presentare:
una dichiarazione dei redditi intermedia che va dalla messa in liquidazione fino al 31 dicembre 2016, la dichiarazione IVA (del periodo 1/1 - 31/12) utilizzando i nuovi modelli Unico per il 2017
La dichiarazione Irap va presentata in via autonoma utilizzando il modulo Irap 2017.
una dichiarazione finale riassuntiva dell'intero periodo (dalla messa in liquidazione alla data di chiusura) es.: dal 31 Gennaio 2015 al 31 Marzo 2016 sui modelli 2017.
la dichiarazione IVA dovrà essere presentata sui modelli 2017;
Trasformazione di società
In base all'art. 5-bis, D.P.R. n. 322/98, modificato dal D.L. n. 207/2008 nei casi di trasformazione, scissione e fusione, nel caso di trasformazione eterogenea (ad esempio, SNC trasformata in SRL o viceversa) deliberata nel corso del periodo d'imposta, la dichiarazione del periodo ante-trasformazione deve essere presentata in via telematica entro nove mesi dalla data in cui ha avuto effetto la trasformazione.
(Data di iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle Imprese).
Esempio - Trasformazione di società di persone in società di capitali
Società di persone che si è trasformata in società di capitali in data 13 ottobre 2016 (data di iscrizione nel registro delle imprese).
Le società di capitali presenta:
per conto della società di persone un modello Unico SP e Irap 2016 , per il periodo d'imposta ante-trasformazione;
per se stessa un modello Unico 2017 SC e Irap 2017, per il periodo compreso tra la data di trasformazione e il 31 dicembre 2016, oppure per l'intero anno solare se la SRL è già in attività.
La dichiarazione IVA 2017 è unica per l'intero anno solare.
REDDITI:
Fino al 13 ottobre 2016: Presentazione modello Unico 2016 SP entro la fine del nono mese successivo a quelli in cui ha effetto la trasformazione
Dal 13 Ottobre 2016 al 31 Dicembre 2016: Presentazione modello Unico 2017 SC (Redditi + IVA) entro il 30 settembre 2017.
IRAP:
Fino al 13 ottobre 2016: Presentazione modello Irap 2016 entro la fine del nono mese successivo a quelli in cui ha effetto la trasformazione;
Dal 13 Ottobre 2016 al 31 Dicembre 2016: Presentazione modello Irap 2017 entro il 30 settembre 2017.
Scioglimento senza liquidazione
In base alla Circolare n. 48/2002 per lo scioglimento senza una procedura di liquidazione, la dichiarazione va presentata in via telematica entro il termine del 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, non è applicabile l'articolo 5, D.P.R. n. 322/1998.
Circolare n. 48/2008
"Nel caso prospettato, atteso che la società non intraprende la fase della liquidazione, ai fini della presentazione trovano applicazione i termini previsti dall'art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 [..] e non dall'art. 5 del medesimo D.P.R. n. 322 del 1998, che disciplina, invece, le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni dovute nelle ipotesi di formale liquidazione."