1.2.1 - Trasformazioni sostanziali soggettive

 

Trasformazioni sostanziali soggettive (di cui al paragrafo 2.3 lettera A) e B) ed ai paragrafi 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.2 e 3.4.3 delle istruzioni ministeriali)

Nel caso di conferimento da ditta individuale a società di persone, questa ultima dovrà compilare una dichiarazione IVA composta da due moduli (uno contenente i dati dell'impresa individuale e l'altro contenente i propri dati).

L'impresa individuale non dovrà presentare la dichiarazione IVA.

Attenzione: l'utente deve assolutamente inserire una dichiarazione Quater facente parte delle trasformazioni sostanziali, perché è tenuto a compilare due quadri VH e VL sez. 3 (il primo relativo alla prima attività esercitata nell'anno, il secondo relativo alla seconda attività);

 

Procedura operativa:

  1. Successione ereditaria contribuente deceduto nel corso dell'anno 2017 nel caso in cui l'erede o gli eredi non abbiano proseguito l'attività del contribuente deceduto

Nel caso in cui l'erede o gli eredi non abbiano proseguito l'attività del contribuente deceduto devono presentare la dichiarazione per conto di quest'ultimo riportando nel riquadro dichiarante i propri dati e indicando il codice carica 7.

In questo caso NON occorre seguire la procedura operativa per le trasformazioni sostanziali soggettive.

 

  1. Contribuente deceduto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e la data di presentazione della dichiarazione.

In tale ipotesi poiché l'attività è stata svolta per l'intero anno d'imposta dal contribuente deceduto, l'erede o gli eredi devono presentare la dichiarazione per conto di quest'ultimo riportando nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati e indicando il codice carica 7.

In questo caso NON occorre seguire la procedura operativa per le trasformazioni sostanziali soggettive.

 

  1. Variazione dei dati di cui all'art. 35, non comportante modifiche sostanziali dei soggetti (esempio trasformazione da società di persone in società di capitali e viceversa, ecc.)

In questo caso NON occorre seguire la procedura operativa per le trasformazioni sostanziali soggettive (si veda Attenzione del paragrafo 3.3.3 delle istruzioni ministeriali)

 

  1. Trasformazione avvenuta durante l'anno 2017 che comporta l'estinzione del soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.) / Successione ereditaria contribuente deceduto nel corso dell'anno 2017 nel caso in cui l'erede o gli eredi abbiano proseguito l'attività del contribuente deceduto

  1. Inserire in una dichiarazione "QUATER" l'anagrafica del contribuente risultante dalla trasformazione;

Nota: Nel caso di trasformazioni sostanziali soggettive non vengono effettuati i riporti dai quadri VE e VF delle dichiarazioni collegate per la verifica dei codici presenti in VX4 col. 3.

  1. Fare la copia della dichiarazione del punto 1) tramite la funzione "Duplica/Sposta/Copia per simulazione/Crea Collegata" (presente nel Menù Utilità - Copia dichiarazioni) impostando nel campo Tipo operazione il valore Crea collegata (x trasf. Sost. Sogg.);

Per le dichiarazioni collegate inserite non utilizzando la funzione Copia dichiarazioni, è necessario inserire nella dichiarazione principale il numero della collegata inserita manualmente.

I dati inseriti in questo quadro non verranno stampati ma servono per determinare il rigo VL11, verranno poi riportati nel quadro VN riepilogativo presente sulla dichiarazione principale

I dati inseriti in questo quadro non verranno stampati ma servono per determinare il quadro VT riepilogativo presente sulla dichiarazione principale.

Inserire nell'intercalare 1 i dati contabili relativi all'attività esercitata risultante dopo la trasformazione o nel caso di esercizio di più attività tanti intercalari quante sono le contabilità tenute dal contribuente.

Barrare la casella "Dichiarazione chiusa"

  1. Inserire altre dichiarazioni QUATER con i dati dei soggetti partecipanti alla trasformazione (diversi dal contribuente).

I dati inseriti in questo quadro non verranno stampati ma servono per determinare il rigo VL11, verranno poi riportati nel quadro VN riepilogativo presente sulla dichiarazione principale

I dati inseriti in questo quadro non verranno stampati ma servono per determinare il quadro VT riepilogativo presente sulla dichiarazione principale.

Inserire nell'intercalare 1 i dati contabili relativi all'attività esercitata fino al momento della trasformazione o nel caso di più contabilità separate tanti intercalari quante sono le attività tenute dal contribuente.

Nel Quadro VA Sezione 1, rigo VA1, campo 1, presente negli intercalari deve essere indicata la partita IVA del soggetto partecipante alla trasformazione.

Barrare la casella "Dichiarazione chiusa"

  1. Terminato l'inserimento delle dichiarazioni è necessario effettuare il "RICALCOLO TRASFORMAZIONI SOGGETTIVE" (Funzione presente nel Menù Utilità).

  2. Eseguire la stampa dei "Mod. trasformazioni soggettive" presente nel Menù stampe (i modelli da utilizzare sono uguali a quelli degli altri contribuenti).

 

NOTA:

Se la trasformazione comporta l'estinzione del soggetto dante causa con la cessione del debito o credito IVA, i moduli relativi al dante causa vanno compilati come specificato al paragrafo D punto 4, senza compilare il rigo VA1 colonna 4.

 

  1. Trasformazione avvenuta durante l'anno 2017 che non comporta l'estinzione del soggetto dante causa (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo d'azienda) nel caso in cui l'operazione ha comportato la cessione del debito o del credito Iva.

  1. Inserire in una dichiarazione "QUATER" l'anagrafica del contribuente risultante dalla trasformazione;

Nota: Nel caso di trasformazioni sostanziali soggettive non vengono effettuati i riporti dai quadri VE e VF delle dichiarazioni collegate per la verifica dei codici presenti in VX4 col. 3.

  1. Fare la copia della dichiarazione del punto 1) tramite la funzione "Duplica/Sposta/Copia per simulazione/Crea Collegata" (presente nel Menù Utilità - Copia dichiarazioni) impostando nel campo Tipo operazione il valore Crea collegata (x trasf. Sost. Sogg.);

Per le dichiarazioni collegate inserite non utilizzando la funzione Copia dichiarazioni, è necessario inserire nella dichiarazione principale il numero della collegata inserita manualmente;

  1. Inserire nella dichiarazione di cui al punto 2) i seguenti dati:

I dati inseriti in questo quadro non verranno stampati ma servono per determinare il rigo VL11, verranno poi riportati nel quadro VN riepilogativo presente sulla dichiarazione principale

Nel rigo VL8 della dichiarazione relativa alla società  incorporante andrà indicato l'importo del credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA/2017 che la società incorporata ha indicato in VA1 colonna 4 e che ha ceduto, in tutto o in parte, alla società incorporante a seguito dell'operazione straordinaria.

I dati inseriti in questo quadro non verranno stampati ma servono per determinare il quadro VT riepilogativo presente sulla dichiarazione principale.

Inserire nell'intercalare 1 i dati contabili relativi all'attività esercitata risultante dopo la trasformazione o nel caso di esercizio di più attività tanti intercalari quante sono le contabilità tenute dal contribuente.

Barrare la casella "Dichiarazione chiusa"

  1. Inserire altre dichiarazioni QUATER con i dati dei soggetti partecipanti alla trasformazione (diversi dal contribuente).

I dati inseriti in questo quadro non verranno stampati ma servono per determinare il rigo VL11, verranno poi riportati nel quadro VN riepilogativo presente sulla dichiarazione principale

I dati inseriti in questo quadro non verranno stampati ma servono per determinare il quadro VT riepilogativo presente sulla dichiarazione principale.

Inserire nell'intercalare 1 i dati contabili relativi all'attività esercitata fino al momento della trasformazione o nel caso di più contabilità separate tanti intercalari quante sono le attività tenute dal contribuente.

Attenzione:

Nel Quadro VA Sezione 1 rigo VA1 devono essere indicati:

Barrare la casella "Dichiarazione chiusa"

    1. Terminato l'inserimento delle dichiarazioni è necessario effettuare il "RICALCOLO TRASFORMAZIONI SOGGETTIVE" (Funzione presente nel Menù Utilità).

    2. Eseguire la stampa dei "Mod. trasformazioni soggettive" presente nel Menù stampe (i modelli da utilizzare sono uguali a quelli degli altri contribuenti).

In questo caso NON occorre seguire la procedura operativa per le trasformazioni sostanziali soggettive.

Attenzione:

Nel quadro VA sezione 1 occorre:

L'importo indicato in VA1 colonna 4 nella dichiarazione della società incorporata andrà indicato manualmente nel rigo VL8 della società incorporante (nella dichiarazione collegata, vedere punto 3)).

 

  1. Trasformazione avvenuta durante l'anno 2017 che non comporta l'estinzione del soggetto dante causa (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo d'azienda) nel caso in cui non ci sia stata la cessione del debito o del credito Iva.

La dichiarazione iva deve essere presentata da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione, indicando ognuno i dati relativi alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta.

In questo caso NON occorre seguire la procedura operativa per le trasformazioni sostanziali soggettive, ma compilare due distinte dichiarazioni.

 

  1. Trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017

In questo caso NON occorre seguire la procedura operativa per le trasformazioni sostanziali soggettive, poiché l'attività per l'intero anno 2017 è stata svolta dal soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.).

Si possono verificare le seguenti ipotesi:

 

  1. Fallimento e liquidazione coatta amministrativa nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel corso dell'anno 2017

  2. Inserire in una dichiarazione "QUATER" l'anagrafica del contribuente risultante dalla trasformazione;

Nota: Nel caso di trasformazioni sostanziali soggettive non vengono effettuati i riporti dai quadri VE e VF delle dichiarazioni collegate per la verifica dei codici presenti in VX4 col. 3.

  1. Fare la copia delle dichiarazioni del punto 1) tramite la funzione "Duplica/Sposta/Copia per simulazione/Crea Collegata" (presente nel Menù Utilità - Copia dichiarazioni) impostando nel campo Tipo operazione il valore Crea collegata (x trasf. Sost. Sogg.);

Attenzione: nel caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa nel corso del periodo d'imposta 2017 occorre copiare la dichiarazione di cui al punto 1) due volte.

  1. Inserire nella prima dichiarazione copiata di cui al punto 2) i dati relativi alle operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, in particolare:

I dati inseriti in questo quadro non verranno stampati ma servono per determinare il rigo VL11, verranno poi riportati nel quadro VN riepilogativo presente sulla dichiarazione principale

I dati inseriti in questo quadro non verranno stampati ma servono per determinare il quadro VT riepilogativo presente sulla dichiarazione principale.

Attenzione: ricordarsi di barrare la casella del rigo VA3 per segnalare che il modulo si riferisce alle operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Barrare la casella "Dichiarazione chiusa"

  1. Inserire nella seconda dichiarazione copiata di cui al punto 2) i dati relativi alle operazioni registrate successivamente alla data di fallimento o inizio procedura concorsuale:

I dati inseriti in questo quadro non verranno stampati ma servono per determinare il rigo VL11, verranno poi riportati nel quadro VN riepilogativo presente sulla dichiarazione principale

I dati inseriti in questo quadro non verranno stampati ma servono per determinare il quadro VT riepilogativo presente sulla dichiarazione principale.

Indicare i dati relativi alle operazioni registrate successivamente alla data di fallimento o inizio procedura concorsuale

Barrare la casella "Dichiarazione chiusa"

  1. Terminato l'inserimento delle dichiarazioni è necessario effettuare il "RICALCOLO TRASFORMAZIONI SOGGETTIVE" (Funzione presente nel Menù Utilità).

  2. Eseguire la stampa dei "Mod. trasformazioni soggettive" presente nel Menù stampe (i modelli da utilizzare sono uguali a quelli degli altri contribuenti).

Attenzione: Nel caso in cui il quadro VH sia stato compilato sia nel modulo ante fallimento sia nel modulo post fallimento il software di controllo delle dichiarazioni segnala il seguente messaggio di errore:

(*)

Quadro VH

Il numero dei quadri VH presenti nella dichiarazione non può essere superiore al numero dei soggetti trasformati.

Ignorare il messaggio, la dichiarazione è compilata in modo corretto e può essere trasmessa.

 

  1. Fallimento e liquidazione coatta amministrativa dopo la chiusura del periodo d'imposta 2017

Nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2017, e quest'ultima dichiarazione non risulti presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, tale dichiarazione deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori nei termini ordinari ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione.

In questo caso NON occorre seguire la procedura operativa per le trasformazioni sostanziali soggettive.

 

  1. Cessazione dell'attività nel corso dell'anno 2017 (con conseguente cancellazione della partita IVA) senza riapertura di un'altra attività nel corso dello stesso anno

In questo caso NON occorre seguire la procedura operativa per le trasformazioni sostanziali soggettive.

 

  1. Cessazione dell'attività nel corso dell'anno 2017 (con conseguente cancellazione della partita Iva) e poi nel corso dello stesso anno abbia ripreso la stessa o altra attività (con apertura di una nuova partita Iva).

  1. Inserire in una dichiarazione "QUATER" l'anagrafica del contribuente con la nuova partita Iva;

Nota: Nel caso di trasformazioni sostanziali soggettive non vengono effettuati i riporti dai quadri VE e VF delle dichiarazioni collegate per la verifica dei codici presenti in VX4 col. 3.

  1. Fare la copia delle dichiarazioni del punto 1) tramite la funzione "Duplica/Sposta/Copia per simulazione/Crea Collegata" (presente nel Menù Utilità - Copia dichiarazioni) impostando nel campo Tipo operazione il valore Crea collegata (x trasf. Sost. Sogg.); (la dichiarazione deve essere copiata due volte)

Attenzione: occorre copiare la dichiarazione di cui al punto 1) due volte

  1. Inserire nella prima dichiarazione di cui al punto 2) i dati relativi all'ultima attività esercitata:

I dati inseriti in questo quadro non verranno stampati ma servono per determinare il rigo VL11, verranno poi riportati nel quadro VN riepilogativo presente sulla dichiarazione principale

I dati inseriti in questo quadro non verranno stampati ma servono per determinare il quadro VT riepilogativo presente sulla dichiarazione principale.

Inserire nell'intercalare 1 i dati contabili relativi all'ultima attività esercitata.

Barrare la casella "Dichiarazione chiusa"

  1. Inserire nella seconda dichiarazione di cui al punto 2) i dati relativi alla prima attività esercitata:

I dati inseriti in questo quadro non verranno stampati ma servono per determinare il rigo VL11, verranno poi riportati nel quadro VN riepilogativo presente sulla dichiarazione principale

I dati inseriti in questo quadro non verranno stampati ma servono per determinare il quadro VT riepilogativo presente sulla dichiarazione principale.

Inserire nell'intercalare 1 i dati contabili relativi alla prima attività esercitata, cessata nel corso del 2017.

Nel Quadro VA Sezione 1, rigo VA1, campo 1, presente negli intercalari deve essere indicata la partita IVA relativa all'attività cessata.

Barrare la casella "Dichiarazione chiusa"

  1. Terminato l'inserimento delle dichiarazioni è necessario effettuare il "RICALCOLO TRASFORMAZIONI SOGGETTIVE" (Funzione presente nel Menù Utilità).

  2. Eseguire la stampa dei "Mod. trasformazioni soggettive" presente nel Menù stampe (i modelli da utilizzare sono uguali a quelli degli altri contribuenti).

 

 

Note:

 

Esempio pratico di successione ereditaria nel caso in cui l'erede abbia proseguito l'attività del contribuente deceduto nel corso del 2017:

Il contribuente Gialli Antonio decede in data 30/06/2017 e il suo erede Gialli Mario prosegue l'attività.

La dichiarazione IVA-2018 dovrà essere redatta nel seguente modo:

Nota: se si esegue la copia delle dichiarazioni collegate tramite l'apposita funzione, verranno riportati in automatico nella dichiarazione principale i numeri delle dichiarazioni collegate.

Nota: se le dichiarazioni collegate vengono inserite manualmente, è necessario indicare nella dichiarazione principale i numeri delle dichiarazioni collegate.

 

Esempio pratico di trasformazioni:

In data 01/04/2017 le imprese individuali Rossi Mario e Verdi Vittorio si trasformano nella società "Rossi e Verdi Snc".

La dichiarazione IVA-2018 dovrà essere redatta nel seguente modo:

Nota: se si esegue la copia delle dichiarazioni collegate tramite l'apposita funzione, verranno riportati in automatico nella dichiarazione principale i numeri delle dichiarazioni collegate.

Nota: se le dichiarazioni collegate vengono inserite manualmente, è necessario indicare nella dichiarazione principale i numeri delle dichiarazioni collegate.

 

Esempio pratico di fusione per incorporazione:

In data 01 luglio 2017 la società Verdi S.p.A. (incorporante) ha incorporato le società Rossi S.r.l. e Bianchi S.p.A. mantenendo la stessa Partita IVA e la stessa ragione sociale (non è un caso di liquidazione di gruppo).

La dichiarazione IVA-2018 dovrà essere redatta nel seguente modo:

Nota: se si esegue la copia delle dichiarazioni collegate tramite l'apposita funzione, verranno riportati in automatico nella dichiarazione principale i numeri delle dichiarazioni collegate.

Nota: se le dichiarazioni collegate vengono inserite manualmente, è necessario indicare nella dichiarazione principale i numeri delle dichiarazioni collegate.

 

Esempio pratico di fallimento avvenuto nel corso del periodo d'imposta 2017:

In data 01 ottobre 2017 la società Neri S.p.A. è dichiarata fallita.

La dichiarazione IVA-2018 dovrà essere redatta nel seguente modo (il soggetto che presenta la dichiarazione non è il contribuente in quanto è compito del curatore fallimentare presentare la dichiarazione stessa):

Nota: se si esegue la copia delle dichiarazioni collegate tramite l'apposita funzione, verranno riportati in automatico nella dichiarazione principale i numeri delle dichiarazioni collegate.

Nota: se le dichiarazioni collegate vengono inserite manualmente, è necessario indicare nella dichiarazione principale i numeri delle dichiarazioni collegate.

 

Attenzione: Nel caso in cui il quadro VH sia stato compilato sia nel modulo ante fallimento sia nel modulo post fallimento il software di controllo delle dichiarazioni segnala il seguente messaggio di errore:

(*)

Quadro VH

Il numero dei quadri VH presenti nella dichiarazione non può essere superiore al numero dei soggetti trasformati.

Ignorare il messaggio, la dichiarazione è compilata in modo corretto e può essere trasmessa.

 

 

2.3 Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni

A - Fallimento e liquidazione coatta amministrativa

 

Fallimento nel corso del periodo d'imposta 2017

I curatori fallimentari e i commissari liquidatori, nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel corso dell'anno 2017, devono presentare la dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l'anno d'imposta, comprensiva di due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (ricordandosi di barrare la casella del rigo VA3), e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data. In entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL. I quadri VT e VX, invece, devono essere compilati esclusivamente nel modulo n. 01.

Con riferimento al quadro VX occorre tener presente le seguenti ipotesi:

  1. presenza di un debito IVA risultante dal modulo relativo alle operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (1° periodo).

In tale ipotesi occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (2° periodo), in quanto i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro;

  1. presenza di un credito IVA nel 1° periodo.

In tale ipotesi, invece, nel quadro VX devono essere riportati i saldi sommati o compensati tra loro, risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo.

Si precisa che, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori sono altresì tenuti a presentare, esclusivamente al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per via telematica ed entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando lo specifico modello IVA 74-bis, approvato con il provvedimento 16 gennaio 2017, che non consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza di credito risultante da tale modello (cfr. risoluzione n. 181/E del 12 luglio 1995).

 

Fallimento dopo la chiusura del periodo d'imposta 2017

Nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2017, e quest'ultima dichiarazione non risulti presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, tale dichiarazione deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori nei termini ordinari ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione.

Anche in quest'ultimo caso, resta fermo l'obbligo di presentare, al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore, lo specifico modello IVA 74-bis.

 

B - Cessazione dell'attività

I soggetti che hanno cessato l'attività sono tenuti, ai sensi dell'art.. 35, comma 4, alla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale nell'anno successivo a quello in cui l'attività è cessata, entro i normali termini.

In particolare, per le imprese, si precisa che l'attività si intende cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente nel corso dell'anno 2017 abbia cessato l'attività (con conseguente cancellazione della partita IVA) e poi nel corso dello stesso anno abbia ripreso la stessa o altra attività (con apertura di una nuova partita IVA), egli deve presentare ai fini dell'IVA un'unica dichiarazione costituita da:

Si precisa che, in tale fattispecie, per la corretta compilazione della dichiarazione può farsi riferimento a quanto illustrato nelle istruzioni in relazione ai casi di trasformazione sostanziale soggettiva (par. 3.3).

 

3.3 - Contribuenti con operazioni straordinarie (fusioni, scissioni ecc.) o altre trasformazioni sostanziali soggettive

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive si verifica in linea generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti alla trasformazione (fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione di azienda, successione ereditaria, ecc.). In riferimento alla data in cui si verifica la trasformazione dei soggetti interessati possono verificarsi le due ipotesi sotto illustrate, per ciascuna delle quali si forniscono chiarimenti per la compilazione dei quadri.

 

A) Trasformazione avvenuta durante l'anno 2017

  1. Qualora durante l'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione siano state effettuate operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive che abbiano comportato l'estinzione del soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), la dichiarazione IVA deve essere presentata unicamente dal soggetto avente causa (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario, donatario, ecc.).

Pertanto, il soggetto risultante dalla trasformazione (società conferitaria, incorporante, ecc.) deve presentare il modello composto dal frontespizio e da due moduli (o da più moduli in relazione al numero di soggetti partecipanti all'operazione):

Conseguentemente, in tale ipotesi il soggetto conferente, incorporato ecc., non deve presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno 2017.

 

  1. Qualora l'operazione straordinaria ovvero la trasformazione sostanziale soggettiva non abbia comportato l'estinzione del soggetto dante causa (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo d'azienda) la dichiarazione IVA deve essere presentata:

Il soggetto dante causa deve presentare la propria dichiarazione esclusivamente con riferimento alle operazioni effettuate nell'anno 2017 relative alle attività non trasferite. In tale ultima dichiarazione dovrà essere barrata la casella 3 del rigo VA1 per comunicare che il soggetto ha partecipato ad un'operazione straordinaria o trasformazione e nel campo 4 dovrà essere indicato il credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA/2017 ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione;

 

B) Trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017

In tale caso, poiché l'attività per l'intero anno 2017 è stata svolta dal soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), si possono verificare le seguenti ipotesi:

 

 

3.3.1 - Modalità di compilazione nelle ipotesi di trasformazione di soggetti con contabilità IVA unificata

Nelle ipotesi di trasformazioni avvenute durante l'anno 2017 comportanti estinzione del soggetto dante causa ovvero di cessione, conferimento di ramo aziendale ecc., con trasferimento del credito o debito IVA, il soggetto risultante dalla trasformazione deve compilare:

In tale modulo deve essere compilato il quadro VT, il quadro VX al fine di riepilogare i dati complessivi dell'importo annuale da versare o a credito con riferimento ai soggetti partecipanti all'operazione;

Per ulteriori chiarimenti sulla compilazione dei quadri da parte dei menzionati soggetti si rinvia al paragrafo 3.3.3 e al paragrafo 3.4.2.

 

3.3.2 - Modalità di compilazione nelle ipotesi di trasformazione di soggetti con contabilità separate (art. 36)

Nell'ipotesi in cui uno o più dei soggetti partecipanti alla trasformazione abbiano tenuto più contabilità separate ai sensi dell'art. 36, possono verificarsi i seguenti casi:

 

A) Contabilità separate tenute solo dal contribuente dichiarante

Il contribuente dichiarante deve utilizzare:

  1. il frontespizio nel quale deve indicare i propri dati anagrafici;

  2. tanti moduli per se stesso, quante sono le contabilità tenute, avendo cura di indicare solo sul modulo n. 01 i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate nei quadri VC, VH, VM, VK e VO, nonché nella sezione 2 del quadro VA e nelle sezioni 2 e 3 del quadro VL. Nello stesso modulo deve essere compilato il quadro VT, il quadro VX al fine di riepilogare i dati complessivi dell'importo annuale da versare o a credito con riferimento ai soggetti partecipanti all'operazione;

  3. tanti moduli, quanti sono i soggetti partecipanti alla trasformazione. In tali moduli devono essere compilati, per ogni soggetto, tutti i quadri riguardanti l'attività svolta, compresa la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL, indicando i dati relativi alla frazione d'anno antecedente alla trasformazione.

 

B) Contabilità separate tenute da uno o più degli altri soggetti partecipanti alla trasformazione (e non dal dichiarante)

Il contribuente dichiarante deve utilizzare:

  1. il frontespizio nel quale deve indicare i propri dati anagrafici;

  2. il modulo (mod. n. 01) per se stesso, nel quale devono essere compilati tutti i quadri riguardanti l'attività svolta, compresa la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL. In tale modulo deve essere compilato il quadro VT nonché il quadro VX al fine di riepilogare i dati complessivi dell'importo annuale da versare o a credito con riferimento ai soggetti partecipanti all'operazione;

  3. tanti moduli quante sono le contabilità tenute, per ogni soggetto avente contabilità separate, compilando nel primo dei moduli relativo a ciascun soggetto la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL nonché i quadri VC, VH, VM, VK e VO; invece, per ogni soggetto avente una sola contabilità agli effetti dell'IVA, occorre compilare un solo modulo.

 

C) Contabilità separate tenute sia dal contribuente dichiarante sia da uno o più degli altri soggetti

Il contribuente dichiarante deve utilizzare:

  1. il frontespizio, come punto 1 dell'ipotesi A);

  2. per se stesso, come punto 2 dell'ipotesi A);

  3. per gli altri soggetti, come punto 3 dell'ipotesi B).

 

3.3.3 - Ulteriori chiarimenti per la compilazione dei modelli in alcuni ipotesi di trasformazioni soggettive

ATTENZIONE: nei casi di variazione dei dati di cui all'art. 35, non comportante modifiche sostanziali dei soggetti (ad esempio trasformazione da società di persone in società di capitali ecc.), non sono richieste particolari modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione che, pertanto, deve essere costituita, in via generale, da un solo modulo con i dati per tutto l'anno d'imposta secondo le modalità illustrate ai paragrafi 3.1 e 3.2.

 

A) Scissione

L'articolo 16, commi 10 e seguenti della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha previsto la disciplina agli effetti dell'IVA delle operazioni di scissione. In particolare, il comma 11 del citato art. 16 dispone che, ove l'operazione di scissione comporti trasferimento di aziende o di complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'IVA, relativi alle operazioni effettuate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento.

In particolare, l'articolo 2506 del codice civile prevede due forme di scissione:

In entrambi i casi le società beneficiarie devono presentare la dichiarazione IVA secondo le modalità illustrate nei paragrafi 3.3 e seguenti.

Il comma 12 dell'art.. 16 della citata legge n. 537 del 1993 detta una specifica disciplina in ordine ad un particolare caso di scissione stabilendo che:

"In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. In tale ipotesi, quindi, la società beneficiaria deve presentare la dichiarazione annuale IVA per conto della società scissa indicando nel riquadro riservato al contribuente i dati anagrafici della società scissa e nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati con il codice di carica 9.

 

B) Successione ereditaria

Nell'ipotesi di successione ereditaria gli adempimenti dichiarativi devono essere effettuati dagli eredi secondo le seguenti istruzioni:

 

Contribuente deceduto nel corso dell'anno 2017

 

Contribuente deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di presentazione della dichiarazione

In tale ipotesi poiché l'attività è stata svolta per l'intero anno d'imposta dal contribuente deceduto, l'erede o gli eredi devono presentare la dichiarazione per conto di quest'ultimo riportando nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati e indicando il codice carica 7.

 

Si ricorda che ai sensi dell'art. 35-bis gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate dal contribuente deceduto e non assolti negli ultimi quattro mesi prima del decesso, compresa quindi la presentazione della dichiarazione annuale, possono essere adempiuti dagli eredi entro i sei mesi successivi a tale evento.

 

 

3.4.3 - Istruzioni per la compilazione dei quadri VH e VK

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Incorporazione da parte di una società controllante o controllata di una società non partecipante alla liquidazione di gruppo

 

Con la risoluzione n. 92 del 22 settembre 2010, è stato chiarito che in presenza di un’operazione straordinaria di incorporazione che ha coinvolto, in qualità di incorporante, una società partecipante alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo

e, in qualità di incorporata, una società esterna al gruppo, il credito IVA maturato dall’incorporata nell’anno antecedente quello in cui è avvenuta l’operazione straordinaria deve essere tenuto fuori dalla liquidazione IVA di gruppo e rimanere, quindi, nella esclusiva competenza dell’incorporante. In tale situazione, infatti, si rende applicabile la disposizione introdotta dalla legge n. 244 del 2007 nell’art. 73, ultimo comma, che stabilisce il divieto di trasferire al gruppo il credito maturato da una società nell’anno che precede quello di ingresso nell’IVA di gruppo. Inoltre, con la risoluzione n. 78 del 29 luglio 2011, è stato precisato che anche il credito maturato dall’incorporata nel corso dell’anno in cui è avvenuta l’operazione straordinaria non può confluire nell’IVA di gruppo. Pertanto, l’importo evidenziato nel rigo VL39 del modulo relativo alla società incorporata, restando nella disponibilità della società incorporante deve essere dalla stessa riportato nel rigo VX2 e, conseguentemente, considerato ai fini della compilazione dei righi VX4, VX5 e VX6. In tale ipotesi, l’incorporante deve indicare, nei quadri VH (da compilare solo qualora si intenda inviare/integrare/correggere i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA) e VK del proprio modulo, i debiti e i crediti dalla stessa trasferiti al gruppo nel corso dell’anno con le modalità illustrate nel punto precedente, mentre nel modulo dell’incorporata non deve essere compilato il quadro VK.

 

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