La funzione "Genera ravvedimento" consente di creare in automatico, partendo dal versamento originario, il versamento del ravvedimento.
La procedura gestisce in automatico il ravvedimento operoso relativo ad omessi o tardivi versamenti, mancata o tardiva presentazione delega a zero, a dichiarazione infedele e a dichiarazione integrativa in seguito a comunicazione di invito alla compliance.
E’ possibile richiamare la funzione da qualsiasi quadro dell’archivio
“Versamenti F24”, cliccando sulla funzione .
I debiti per i quali deve essere eseguito il ravvedimento, non vengono spostati nel periodo del ravvedimento, ma vengono copiati, quindi i versamenti originari rimangono inseriti in archivio (viene impostata su questi debiti la barratura "Debito originario per il quale è stato eseguito il ravvedimento" e il periodo nel quale è stato fatto il ravvedimento).
Procedura operativa:
Accedere alla funzione Genera ravvedimento. E'
possibile accedere alla funzione da tutti i quadri cliccando sulla funzione
.
Selezionare il tipo di ravvedimento da effettuare (Omessi o tardivi pagamenti, Mancata o tardiva presentazione delega a zero, Dichiarazione infedele, Comunicazione invito alla compliance)
Selezionando "Mancata o tardiva presentazione delega a zero" la funzione "Genera ravvedimento" :
copia il modello F24 originario nel quadro Modello F24, nel periodo di versamento indicato per il ravvedimento e con numero di versamento successivo a quello indicato per il ravvedimento (nel quadro Debiti per la delega a zero non viene copiato niente dal versamento originario) e nel quadro Debiti crea una nuova sezione per la sanzione dovuta (codice tributo 8911).
Nel nuovo modello F24 a zero generato, nel campo "Data versamento" viene impostata la data in cui viene eseguito il ravvedimento (impostata nel campo "Data versamento per ravvedimento" sulla videata della funzione "Genera ravvedimento").
Se nel periodo di versamento originario indicato non è presente la delega a zero, viene dato il messaggio "Il versamento originario selezionato non ha saldo pari a zero".
Selezionando "Dichiarazione infedele" o "Comunicazione invito alla compliance" viene dato il seguente messaggio:
"Gestire la dichiarazione integrativa per infedele dichiarazione nella procedura fiscale dell'anno della violazione.
In automatico verrà eseguito il trasferimento della maggiore imposta/minor credito nella procedura F24 e il relativo calcolo del ravvedimento operoso.
Per gli utenti che non sono in possesso della nostra procedura dichiarativa , relativa all'anno della violazione, consultare il manuale operativo (F1)"
Non è possibile generare in automatico il ravvedimento operoso per infedele dichiarazione o per comunicazione invito alla compliance direttamente nella procedura F24. Se si è in possesso della procedura relativa all'anno della violazione, compilare in quest'ultima la dichiarazione integrativa infedele ed eseguire il trasferimento in F24, altrimenti, è necessario inserire manualmente in F24 il maggior debito o minor credito per il quale eseguire il ravvedimento direttamente nel quadro Debiti e nella sezione "Visualizza ravvedimento" selezionare nel campo "Tipo ravvedimento" la tipologia del ravvedimento da eseguire, per applicare le sanzioni corrette.
barrare la casella "Versamento presente in Archivio storico" se deve essere eseguito il ravvedimento di un versamento precedente al 2015 già storicizzato (il versamento non è più presente nell'archivio corrente, ma è presente nell'Archivio storico).
In questo caso il ravvedimento viene sempre eseguito senza considerare la compensazione presente nel versamento originario (viene impostata in automatico la barratura "Ravvedimento senza compensazione").
Indicare il periodo e numero di versamento originario
Premere il tasto F9 o cliccare sul bottone
del campo “Periodo di versamento originario” per selezionare
il periodo di versamento per il quale deve essere eseguito il ravvedimento.
In questo caso viene riportato anche il numero di versamento nel campo "Numero di versamento originario".
Indicare la data in cui doveva essere eseguito il versamento (es. 16/11/2015).
Viene riportata in automatico la data di versamento presente nel versamento originario (data di versamento presente nel periodo e numero di versamento indicato nel campo "Periodo e numero di versamento originario").
Indicare la data in cui viene eseguito il versamento del ravvedimento (es. 2018/01) e il relativo numero di versamento;
Note:
E’ possibile non indicare il campo “Numero di versamento per ravvedimento”, in questo caso verrà generato il ravvedimento nel primo numero di versamento libero nel periodo nel quale deve essere versato il ravvedimento, se nell’esito della generazione del ravvedimento la procedura mostra il messaggio “Impossibile impostare il numero versamento (Vedi F1)” significa che nel periodo nel quale si sta cercando di generare il ravvedimento è già presente almeno uno tra i numeri di versamento 98 e 99 in questo caso per poter generare il ravvedimento è necessario indicare un numero di versamento per ravvedimento.
Per il campo "Numero di versamento"
cliccare sul bottone per
visualizzare l'elenco dei numeri di versamento che la procedura riserva
al versamento di determinate tipologie.
L'elenco visualizzato rappresenta solo un aiuto nella compilazione del campo "Numero Versamento", l'utente può utilizzare comunque numeri di versamento diversi da quelli elencati.
Nei campi "Data versamento per ravvedimento" e "Numero di versamento per ravvedimento" è necessario indicare valori diversi da quelli indicati nei campi "Data di versamento originario"
Se viene indicato lo stesso periodo di versamento, almeno il numero di versamento deve essere diverso (altrimenti nella stessa sezione "Versamenti", Ctrl V, si vedono sia i debiti originari, sia quelli del ravvedimento e si rischia di versarli due volte).
Il ravvedimento non può essere eseguito nello stesso periodo e numero di versamento relativo ad una rata di Redditi, Irap e/o di IVA.
Se viene indicato un periodo e numero di versamento di una rata, alla conferma viene dato il messaggio "Il periodo di versamento per ravvedimento coincide con una rata. Cambiare numero di versamento per ravvedimento".
In questo caso è necessario indicare un numero di versamento diverso da quello della rata.
Nel campo "Ravvedimento per tutti i debiti del periodo indicato" selezionare:
"SI" per effettuare il ravvedimento di tutti i debiti presenti nel periodo indicato, la procedura seleziona tutti i debiti presenti nel periodo indicato;
"NO" per selezionare i debiti presenti nel periodo indicato.
Selezionare il tipo di ravvedimento che si vuole generare, nel campo "Tipo ravvedimento":
Per le proprie imposte; in questo caso gli interessi del ravvedimento vengono versati utilizzando lo specifico codice tributo presente nella tabella Codici tributo (non vengono cumulati al tributo per il quale si esegue il ravvedimento).
Non è possibile rieseguire la generazione del ravvedimento se sul debito è presente la barratura "Debito originario per il quale è stato eseguito il ravvedimento".
Per sostituti d'imposta; in questo caso, il versamento degli interessi sulle ritenute da parte dei sostituti d'imposta, devono essere cumulati con l'importo dovuto del tributo per il quale si esegue il ravvedimento.
Queste disposizioni sono contenute nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 109/E del 22/05/2007 e nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 368/E del 12/12/2007.
Ravvedimento senza compensazione:
Utilizzare la barratura se eseguendo il ravvedimento di un debito in cui era presente una compensazione parziale, quest’ultima non si desidera riportarla nel debito generato dal ravvedimento (vedi sezione “Ravvedimento imposte con compensazione crediti”)
RAVVEDIMENTO IMPOSTE CON COMPENSAZIONE CREDITI
In caso di ravvedimento di un versamento in cui era presente una compensazione parziale (in caso di versamento completamente compensato, quindi con delega a zero, il ravvedimento consiste nella presentazione della delega a zero non presentata e nel pagamento della sanzione con codice tributi 8911), la procedura riporta il credito nel periodo del ravvedimento e le sanzioni e gli interessi per ravvedimento vengono calcolati sull’importo da versare, al netto quindi della compensazione eseguita.
Non ci sono riferimenti normativi precisi sul comportamento da tenere in queste situazioni (ravvedimento di versamenti con compensazione parziale dei debiti dovuti), tuttavia riteniamo che il versamento omesso, da sottoporre a ravvedimento, è costituito esclusivamente dalla differenza tra gli importi a debito e quelli a credito, alla luce dei chiarimenti presenti nelle istruzioni ministeriali delle dichiarazioni dei redditi.
In particolare, le istruzioni ministeriali alla dichiarazione dei redditi (pagina n. 7 istruzioni al modello Unico PF 2007) in tema di maggiorazione da applicare al versamento del saldo IVA posticipato al 16 giugno, in presenza di debiti da versare e crediti da compensare, affermano che la stessa "… si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi …".
Inoltre, in caso di versamento completamente compensato, per il quale non è stato presentato il modello F24, le sanzioni per ravvedimento non vengono determinate sull’importo che si sarebbe dovuto versare (al lordo della compensazione), ma viene applicata solo la sanzione per errore formale.
A nostro parere le osservazioni rappresentate, comunque, possono essere utili per tentare di definire un principio avente valenza generale, certamente di non facile identificazione in mancanza di chiarimenti ufficiali.
Barrare la casella “Ravvedimento dopo constatazione della violazione in PVC” se il ravvedimento operoso viene eseguito dopo che la violazione è già stata constatata in un PVC. In questo caso è comunque consentito eseguire il ravvedimento operoso e viene applicata la sanzione del 6%, come previsto dall’art. 13 comma 1 lett. b-quater), introdotta dalla Legge n. 190 del 23/12/2014.
Barrare la casella "Ravvedimento solo per sanzioni e interessi" se deve essere eseguito il ravvedimento operoso solo per il versamento della sanzione e degli interessi, perchè l'importo dovuto dell'imposta è già stato versato (è stato versato in ritardo dal contribuente e ora vuole pagare solo le sanzioni e gli interessi).
In questo caso è necessario indicare anche la data nel campo "Data in cui è stato eseguito il versamento del tributo".
Gli interessi per ravvedimento verranno calcolati in base ai giorni che intercorrono tra la "Data di scadenza del versamento originale" (indicata nel campo "Data in cui doveva essere eseguito il versamento") e la data in cui è stato eseguito il versamento del tributo.
Per determinare la percentuale della sanzione per ravvedimento, se il numero di giorni che intercorrono tra la "Data di scadenza del versamento originale" e la data in cui è stato eseguito il pagamento del tributo è inferiore a 15
e solo se i giorni che intercorrono fra la data in cui è stato eseguito il pagamento del tributo e la data di versamento per ravvedimento non è superiore a 30 giorni verrà applicata la percentuale dello 0,1% per ogni giorno che intercorre fra tra la "Data di scadenza del versamento originale" e la data in cui è stato eseguito il pagamento del tributo; negli altri casi la percentuale verrà determinata in base ai giorni che intercorrono tra la data in cui è stato eseguito il versamento del tributo e la data di ravvedimento.
Conferma la generazione con il tasto F8 o cliccando
sul bottone ;
verrà aperto l'elenco dei debiti presenti nel versamento originario per il quale si deve eseguire il ravvedimento;
I debiti che hanno la barratura in corrispondenza della colonna "Ravv." sono i debiti originari per i quali è già stato eseguito il ravvedimento.
selezionare i debiti per i quali deve essere eseguito il ravvedimento. La selezione può essere effettuata posizionandosi sul tributo da selezionare, con doppio clic oppure con il tasto "Invio".
Note:
Nell'elenco vengono mostrati anche i codici tributo per i quali non è ammesso il ravvedimento.
Se vengono selezionati questi codici alla conferma viene dato il messaggio "Presenti codici tributo per i quali non è ammesso il ravvedimento. Confermi?": se viene risposto "SI" questi debiti vengono comunque riportati nel periodo di versamento del ravvedimento, ma non vengono applicati gli interessi e le sanzioni (rispondere "SI", se si vuole eseguire comunque il versamento di questi codici tributi nel periodo del ravvedimento).
Se viene eseguito il ravvedimento per la mancata o tardiva presentazione della delega a zero, non è possibile selezionare o deselezionare i debiti.
Tutti i debiti del versamento originario devono essere compresi nel ravvedimento (altrimenti la delega del ravvedimento non corrisponde più al modello F24 a zero originario).
uscire dall'elenco con ESC o cliccando sul
bottone per eseguire la generazione.
in automatico verranno generate nel quadro Debiti (CTRL D) tante sezioni quanti sono i debiti del ravvedimento, e verrà eseguito il calcolo degli interessi e della sanzione.
Note:
Nella procedura F24 è gestito il ravvedimento per omessi o tardivi versamenti per i quali la sanzione, in base all'art. 13 del DLGS n. 471 del 1997, è pari al 30%, ridotta di un decimo in caso di pagamento entro trenta giorni, o di un ottavo in caso di pagamento entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo. In vigore dal 06/07/2011 è applicabile la sanzione ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo nel caso in cui il versamento venga effettuato entro 14 giorni dalla scadenza.
A partire dal 01/01/2015 sono previsti ulteriori termini per eseguire il ravvedimento operoso, con applicazione di sanzioni ridotte, introdotti dalla Legge n. 190 del 23/12/2014, art. 1 comma 637: la sanzione è ridotta di un nono in caso di ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione; è ridotta di un settimo in caso di versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; è ridotta di un sesto nel cado di versamento oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; è ridotta di un quinto in caso di regolarizzazione dopo la constatazione della violazione nel PVC.
La procedura non è in grado di sapere che tipo di errore è stato commesso nella dichiarazione originale. Per questo, nelle altre tipologie di violazione è necessario impostare la percentuale della sanzione manualmente, indicando nel campo "% Sanzione" (nel quadro Debiti, sezione “Ravvedimento”) la voce "Ins. manuale".
Se in fase di generazione viene dato il messaggio “Attenzione, per il tributo XXXX non è presente in Tabella Codici tributo il codice per il versamento delle sanzioni, nel debito XXXX per ravvedimento creato posizionarsi nella sezione “Ravvedimento” e inserire il “Codice tributo sanzione” (Vedi F1).” Ignorare questo messaggio se si sta eseguendo il ravvedimento di un tributo IMU, TARES, TASI, TARI o su tributi relativi agli interessi di rateizzazione: verificare ed inserire nella sezione “Ravvedimento” del debito (quadro Debiti) generato dalla funzione di ravvedimento nel campo “Codice tributo sanzione” il corretto codice da utilizzare per il versamento delle sanzioni. Si chiede nei casi in cui i codici tributo per sanzione non sono presenti in tabella di comunicarcelo per adeguare tempestivamente la procedura. Ignorare il messaggio nei casi in cui si sta eseguendo il ravvedimento per la tardiva presentazione di una delega a zero.
Nella sezione debiti (CTRL D) integrare e/o verificare i dati per il calcolo degli interessi per ravvedimento e per il riporto della sanzione da applicare.
La percentuale della sanzione viene calcolata in automatico in base a quanto previsto per gli omessi o ritardati versamenti dall’art. 13 del DLGS n. 472 del 1997, in base ai giorni che intercorrono tra la "Data di scadenza del versamento originario" e la "Data versamento del ravvedimento":
0,1% per ogni giorno di ritardo in vigore dal 01/01/2016, modifica introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (0,2% per i versamenti precedenti al 01/01/2016 )
Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro 14 giorni dalla scadenza;
1,5%(3% per i versamenti scaduti prima del 01/01/2016)
Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro 30 giorni dalla scadenza;
1,67% (lett. a-bis) dell’art. 13 del Dlgs. 472 del 1997 aggiunta con Legge n. 190 del 23/12/2014 (3,33% per i versamenti scaduti prima del 01/01/2016)
Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro 90 giorni dalla scadenza;
3,75% (3% per i versamenti scaduti prima del 01/02/2011)
Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è commessa la violazione (applicabile dal 11/05/2000 per effetto del decreto legislativo n. 99 del 30/03/2000).
4,29% (lett. b-bis) dell’art. 13 del Dlgs. 472 del 1997 aggiunta con Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015)
Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione, o in assenza di dichiarazione entro due anni dalla violazione.
5% (lett. b-ter) dell’art. 13 del Dlgs. 472 del 1997 aggiunta con Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015)
Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione, o in assenza di dichiarazione oltre due anni dalla violazione.
6% (lett. b-quater) dell’art. 13 del Dlgs. 472 del 1997 aggiunta con Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015)
Sanzione da applicare se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC.
30%
Sanzione intera
La riduzione delle sanzioni introdotta dall'art. 16, comma 5 del D.L. n. 185 del 29/11/2008 e successive modifiche, non ha effetto automatico per il ravvedimento operoso del diritto camerale, come specificato dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 62417 del 30/12/2008.
Le nuove misure introdotte con la Legge di Stabilità 2015 relativamente alle nuove sanzioni da applicare in caso di ravvedimento operoso, non si applicano al diritto camerale, come specificato dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 16919 del 06/02/2015.
Questo significa che per il ravvedimento del diritto camerale devono essere utilizzate le sanzioni precedenti:
3,75%, per versamento entro 30 giorni;
6%, per versamento oltre i 30 giorni.
Tuttavia, alcune Camere di Commercio, ad esempio quella di Torino, richiede l'applicazione delle sanzioni ridotte previste dal D.L. n. 185 del 2008 (2,5% e 3%).
Per chi volesse utilizzare queste sanzioni (attenzione, dal 1° Febbraio 2011 sono diventate 3% e 3,75%) è necessario, dopo aver eseguito il ravvedimento, impostare in corrispondenza del campo "% Sanz.", il valore "Ins. manuale" nel campo precedente ed indicare la sanzione da applicare.
NOTA: Nell'art. 19 del Dlgs 241/97 al comma 4 vengono riportate le sanzioni da applicare in questo caso in lire. Quando si è passati all'euro, la regola per convertire le sanzioni era che le sanzioni espresse in lire nell'ordinamento (e queste nell'art. 19 del DLgs 241/97 sono espresse in lire) dovevano essere convertite in euro con il sistema del troncamento (eliminazione delle cifre decimali). La stessa regola vale anche in caso di riduzioni previste per il ravvedimento (Circolare n. 106/E del 21/01/2001). L'importo della sanzione per errore formale è di 19 euro.
In presenza di "Ravvedimento solo per sanzioni e interessi", in base ai chiarimenti forniti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E del 12/10/2016, ora i giorni per l'applicazione della sanzione vengono considerati:
se il pagamento del tributo avviene entro 14 giorni dalla scadenza del versamento originario, viene applicata la sanzione prevista per ravvedimento entro 14 giorni (0,1% per ogni giorno di ritardo che intercorre tra la "Data di scadenza del versamento originario" e la "Data in cui è stato eseguito il versamento del tributo"), anche se la sanzione viene versata successivamente ma comunque entro 30 giorni dalla scadenza originale del versamento (giorni che intercorrono tra la "Data di scadenza del versamento originario" e la "Data versamento del ravvedimento");
se il pagamento del tributo viene eseguito oltre i 14 giorni, viene applicata la sanzione corrispondente ai giorni che intercorrono tra la "Data di scadenza del versamento originario" e la "Data versamento del ravvedimento".
Se per il versamento delle imposte è stata applicata la maggiorazione 0,40% (per ritardato versamento), viene riportata nella sezione debiti (CTRL D) del tributo non versato, nel campo Maggiorazione, la percentuale 0,40 e viene calcolato l'importo, in modo che l'importo su cui calcolare gli interessi per ravvedimento e la sanzione sia corretto.
Se il versamento non effettuato riguarda l'IVA annuale versata con le imposte di Unico per la quale è dovuta oltre alla maggiorazione per ogni mese di ritardato pagamento IVA, anche la maggiorazione per ritardato versamento 0,40%, vengono riportati nel campo "Maggiorazione", la percentuale, l'ammontare della maggiorazione applicata per ritardato versamento di Unico 0,40% e nel campo "Importo dovuto" viene riportato l'importo dell'IVA aumentato della maggiorazione per ogni mese di ritardato versamento per l'IVA.
E' possibile eseguire il ravvedimento operoso solo per una parte del debito dovuto (perchè ad esempio già versato in parte).
Dopo aver eseguito la funzione "Genera Ravvedimento" è necessario indicare l'importo del debito già versato, nel quadro Debiti (Ctrl D), sezione "Ravvedimento", nel campo "Importo già versato".
Nel ravvedimento dell'IMIS (codici tributo 3990, 3991, 3992 e 3993) le sanzioni e gli interessi vengono versati entrambi con codice tributo 3996.
Nel modello F24 il codice tributo 3996 per interessi e sanzioni viene visualizzato una sola volta con la somma degli importi relativi ad interessi e a sanzioni, arrotondati all'unità di euro.
Procedura operativa per ravvedimento con compensazione parziale dei debiti:
Se il contribuente vuole fare il ravvedimento calcolando le sanzioni e gli interessi sull'intero importo del debito dovuto, senza considerare il credito utilizzato è necessario nella funzione "Genera Ravvedimento" barrare “Ravvedimento senza compensazione”.
In questo modo la sanzione e gli interessi verranno calcolati sull'intero importo dovuto.
Nel Debito generato per ravvedimento verrà impostata nella sezione “Ravvedimento” la barratura “Ravvedimento senza compensazione” in modo da non calcolare l’importo già compensato.
Se invece il contribuente vuole eseguire il ravvedimento calcolando la sanzione e gli interessi solo debito dovuto al netto della compensazione, consigliamo di fare una delega a zero per la parte dei debiti compensati, per la quale verrà 'pagata solo la sanzione per mancata presentazione della delega a zero, e una delega per la differenza da versare, sulla quale verranno calcolati gli interessi e la sanzione per ravvedimento.
In questo caso è necessario:
prima di eseguire la funzione "Genera Ravvedimento", verificare che il periodo di versamento per il quale eseguire il ravvedimento non sia chiuso;
nel quadro “Impostazioni” indicare impostare nel campo "Numero moduli" il valore "Due moduli" e nel campo successivo il periodo di versamento per il quale deve essere eseguito il ravvedimento;
seguire il Ricalcolo versamento del periodo di versamento per il quale deve essere eseguito il ravvedimento;
eseguire la funzione "Genera Ravvedimento";
nel quadro Debiti (Ctrl D) inserire un nuovo debito per la sanzione relativa alla mancata presentazione della delega a zero (codice tributo 8911).
Nota sul ravvedimento in caso di mancato versamento delle rate a seguito di ravvedimento per “dilazione degli avvisi bonari”:
Nella sezione "Ravvedimento" del debito è necessario indicare direttamente nei campi "Codice tributo per interessi(solo se versati separatamente)" e "Codice tributo sanzione" rispettivamente il codice tributo per gli interessi e il codice per la sanzione.
Verificare i corretti codici da utilizzare:
Per il ravvedimento su importi rateizzati a seguito di controlli automatici utilizzare i codici 8929 (per la sanzione) e 1980 (per gli interessi);
per il ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata, connessi a indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale utilizzare i codici 8931 (per la sanzione) e 1981 (per gli interessi);
Per il ravvedimento su importi rateizzati a seguito delle liquidazioni delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili utilizzare i codici 8932 (per la sanzione) e 1982 (per gli interessi);
Per il ravvedimento su importi rateizzati a seguito di controlli formali utilizzare i codici 8933 (per la sanzione) e 1983 (per gli interessi).
Nota sul ravvedimento dei tributi IMU e TASI
La risoluzione n. 35/E del 12/04/12 precisa che nel caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono da versare unitamente all’imposta dovuta, per questi tributi la procedura genera il ravvedimento incorporando all'imposta dovuta le sanzioni e gli interessi.
Nota sul ravvedimento dei tributi INPS
Per i tributi INPS non è normalmente possibile eseguire il ravvedimento operoso, quest’ultimo è eseguibile solo in caso di tardivo pagamento di una rata successiva alla prima di un versamento rateizzato concesso dall’Agenzia (Risoluzione n.67/E del 23 giugno 2011).
Negli altri casi non è possibile eseguire il ravvedimento ma se, a discrezione dell’utente, si volesse versare un tributo INPS in ritardo senza attendere la notifica da parte dell'INPS prima di eseguire il ravvedimento impostare in Tabella Codici Tributo per il tributo INPS la barratura “ravvedimento non consentito” in questo modo in fase di generazione del ravvedimento non verranno calcolati gli interessi.