2.9 - Genera ravvedimento

 

La funzione "Genera ravvedimento" consente di creare in automatico, partendo dal versamento originario, il versamento del ravvedimento.

La procedura gestisce in automatico il ravvedimento operoso relativo ad omessi o tardivi versamenti, mancata o tardiva presentazione delega a zero, a dichiarazione infedele e a dichiarazione integrativa in seguito a comunicazione di invito alla compliance.

 

E’ possibile richiamare la funzione da qualsiasi quadro dell’archivio “Versamenti F24”, cliccando sulla funzione .

 

I debiti per i quali deve essere eseguito il ravvedimento, non vengono spostati nel periodo del ravvedimento, ma vengono copiati, quindi i versamenti originari rimangono inseriti in archivio (viene impostata su questi debiti la barratura "Debito originario per il quale è stato eseguito il ravvedimento" e il periodo nel quale è stato fatto il ravvedimento).

 

Procedura operativa:

  1. Accedere alla funzione Genera ravvedimento. E' possibile accedere alla funzione da tutti i quadri cliccando sulla funzione .

 

  1. Selezionare il tipo di ravvedimento da effettuare (Omessi o tardivi pagamenti, Mancata o tardiva presentazione delega a zero, Dichiarazione infedele, Comunicazione invito alla compliance)

Selezionando "Mancata o tardiva presentazione delega a zero" la funzione "Genera ravvedimento" :

Selezionando "Dichiarazione infedele" o "Comunicazione invito alla compliance" viene dato il seguente messaggio:

"Gestire la dichiarazione integrativa per infedele dichiarazione nella procedura fiscale dell'anno della violazione.

In automatico verrà eseguito il trasferimento della maggiore imposta/minor credito nella procedura F24 e il relativo calcolo del ravvedimento operoso.

Per gli utenti che non sono in possesso della nostra procedura dichiarativa , relativa all'anno della violazione, consultare il manuale operativo (F1)"

Non è possibile generare in automatico il ravvedimento operoso per infedele dichiarazione o per comunicazione invito alla compliance  direttamente nella procedura F24. Se si è in possesso della procedura relativa all'anno della violazione, compilare in quest'ultima la dichiarazione integrativa infedele ed eseguire il trasferimento in F24, altrimenti, è necessario inserire manualmente in F24 il maggior debito o minor credito per il quale eseguire il ravvedimento direttamente nel quadro Debiti e nella sezione "Visualizza ravvedimento" selezionare nel campo "Tipo ravvedimento" la tipologia del ravvedimento da eseguire, per applicare le sanzioni corrette.

 

  1. barrare la casella "Versamento presente in Archivio storico" se deve essere eseguito il ravvedimento di un versamento precedente al 2015 già storicizzato (il versamento non è più presente nell'archivio corrente, ma è presente nell'Archivio storico).

In questo caso il ravvedimento viene sempre eseguito senza considerare la compensazione presente nel versamento originario (viene impostata in automatico la barratura "Ravvedimento senza compensazione").

 

  1. Indicare il periodo e numero di versamento originario

Premere il tasto F9 o cliccare sul bottone del campo “Periodo di versamento originario” per selezionare il periodo di versamento per il quale deve essere eseguito il ravvedimento.

In questo caso viene riportato anche il numero di versamento nel campo "Numero di versamento originario".

 

  1. Indicare la data in cui doveva essere eseguito il versamento (es. 16/11/2015).

Viene riportata in automatico la data di versamento presente nel versamento originario (data di versamento presente nel periodo e numero di versamento indicato nel campo "Periodo e numero di versamento originario").

 

  1. Indicare la data in cui viene eseguito il versamento del ravvedimento (es. 2018/01) e il relativo numero di versamento;

 

Note:

L'elenco visualizzato rappresenta solo un aiuto nella compilazione del campo "Numero Versamento", l'utente può utilizzare comunque numeri di versamento diversi da quelli elencati.

Se viene indicato lo stesso periodo di versamento, almeno il numero di versamento deve essere diverso (altrimenti nella stessa sezione "Versamenti", Ctrl V, si vedono sia i debiti originari, sia quelli del ravvedimento e si rischia di versarli due volte).

Se viene indicato un periodo e numero di versamento di una rata, alla conferma viene dato il messaggio "Il periodo di versamento per ravvedimento coincide con una rata. Cambiare numero di versamento per ravvedimento".

In questo caso è necessario indicare un numero di versamento diverso da quello della rata.

  1. Nel campo "Ravvedimento per tutti i debiti del periodo indicato" selezionare:

  2. Selezionare il tipo di ravvedimento che si vuole generare, nel campo "Tipo ravvedimento":

Non è possibile rieseguire la generazione del ravvedimento se sul debito è presente la barratura "Debito originario per il quale è stato eseguito il ravvedimento".

Queste disposizioni sono contenute nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 109/E del 22/05/2007 e nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 368/E del 12/12/2007.

  1. Ravvedimento senza compensazione:

Utilizzare la barratura se eseguendo il ravvedimento di un debito in cui era presente una compensazione parziale, quest’ultima non si desidera riportarla nel debito generato dal ravvedimento (vedi sezione “Ravvedimento imposte con compensazione crediti”)

 

RAVVEDIMENTO IMPOSTE CON COMPENSAZIONE CREDITI

In caso di ravvedimento di un versamento in cui era presente una compensazione parziale (in caso di versamento completamente compensato, quindi con delega a zero, il ravvedimento consiste nella presentazione della delega a zero non presentata e nel pagamento della sanzione con codice tributi 8911), la procedura riporta il credito nel periodo del ravvedimento e le sanzioni e gli interessi per ravvedimento vengono calcolati sull’importo da versare, al netto quindi della compensazione eseguita.

Non ci sono riferimenti normativi precisi sul comportamento da tenere in queste situazioni (ravvedimento di versamenti con compensazione parziale dei debiti dovuti), tuttavia riteniamo che il versamento omesso, da sottoporre a ravvedimento, è costituito esclusivamente dalla differenza tra gli importi a debito e quelli a credito, alla luce dei chiarimenti presenti nelle istruzioni ministeriali delle dichiarazioni dei redditi.

In particolare,  le istruzioni ministeriali alla dichiarazione dei redditi (pagina n. 7 istruzioni al modello Unico PF 2007) in tema di maggiorazione da applicare al versamento del saldo IVA posticipato al 16 giugno,  in presenza di debiti da versare e crediti da compensare, affermano che la stessa "… si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi …".

Inoltre, in caso di versamento completamente compensato, per il quale non è stato presentato il modello F24, le sanzioni per ravvedimento non vengono determinate sull’importo che si sarebbe dovuto versare (al lordo della compensazione), ma viene applicata solo la sanzione per errore formale.

A nostro parere le osservazioni rappresentate, comunque, possono essere utili per tentare di definire un principio avente valenza generale, certamente di non facile identificazione in mancanza di chiarimenti ufficiali.

 

  1. Barrare la casella “Ravvedimento dopo constatazione della violazione in PVC” se il ravvedimento operoso viene eseguito dopo che la violazione è già stata constatata in un PVC. In questo caso è comunque consentito eseguire il ravvedimento operoso e viene applicata la sanzione del 6%, come previsto dall’art. 13 comma 1 lett. b-quater), introdotta dalla Legge n. 190 del 23/12/2014.

  2. Barrare la casella "Ravvedimento solo per sanzioni e interessi" se deve essere eseguito il ravvedimento operoso solo per il versamento della sanzione e degli interessi, perchè l'importo dovuto dell'imposta è già stato versato (è stato versato in ritardo dal contribuente e ora vuole pagare solo le sanzioni e gli interessi).

In questo caso è necessario indicare anche la data nel campo "Data in cui è stato eseguito il versamento del tributo".

 

Gli interessi per ravvedimento verranno calcolati in base ai giorni che intercorrono tra la "Data di scadenza del versamento originale" (indicata nel campo "Data in cui doveva essere eseguito il versamento") e la data in cui è stato eseguito il versamento del tributo.

Per determinare la percentuale della sanzione per ravvedimento, se il numero di giorni che intercorrono tra la "Data di scadenza del versamento originale" e la data in cui è stato eseguito il pagamento del tributo è inferiore a 15

e solo se i giorni che intercorrono fra la data in cui è stato eseguito il pagamento del tributo  e la data di versamento per ravvedimento non è superiore a 30 giorni verrà applicata la percentuale dello 0,1% per ogni giorno che intercorre fra tra la "Data di scadenza del versamento originale" e la data in cui è stato eseguito il pagamento del tributo; negli altri casi la percentuale verrà determinata in base ai giorni che intercorrono tra la data in cui è stato eseguito il versamento del tributo e la data di ravvedimento.

 

  1. Conferma la generazione con il tasto F8 o cliccando sul bottone ;

I debiti che hanno la barratura in corrispondenza della colonna "Ravv." sono i debiti originari per i quali è già stato eseguito il ravvedimento.

 

Note:

Se vengono selezionati questi codici alla conferma viene dato il messaggio "Presenti codici tributo per i quali non è ammesso il ravvedimento. Confermi?": se viene risposto "SI" questi debiti vengono comunque riportati nel periodo di versamento del ravvedimento, ma non vengono applicati gli interessi e le sanzioni (rispondere "SI", se si vuole eseguire comunque il versamento di questi codici tributi nel periodo del ravvedimento).

Tutti i debiti del versamento originario devono essere compresi nel ravvedimento (altrimenti la delega del ravvedimento non corrisponde più al modello F24 a zero originario).

 

  1. in automatico verranno generate nel quadro Debiti (CTRL D) tante sezioni quanti sono i debiti del ravvedimento, e verrà eseguito il calcolo degli interessi e della sanzione.

 

Note:

 

A partire dal 01/01/2015 sono previsti ulteriori termini per eseguire il ravvedimento operoso, con applicazione di sanzioni ridotte, introdotti dalla Legge n. 190 del 23/12/2014, art. 1 comma 637: la sanzione è ridotta di un nono in caso di ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione; è ridotta di un settimo in caso di versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; è ridotta di un sesto nel cado di versamento oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; è ridotta di un quinto in caso di regolarizzazione dopo la constatazione della violazione nel PVC.

La percentuale della sanzione viene calcolata in automatico in base a quanto previsto per gli omessi o ritardati versamenti dall’art. 13 del DLGS n. 472 del 1997, in base ai giorni che intercorrono tra la "Data di scadenza del versamento originario" e la "Data versamento del ravvedimento":

Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro 14 giorni dalla scadenza;

Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro 30 giorni dalla scadenza;

Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro 90 giorni dalla scadenza;

Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è commessa la violazione (applicabile dal 11/05/2000 per effetto del decreto legislativo n. 99 del 30/03/2000).

Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione, o in assenza di dichiarazione entro due anni dalla violazione.

Sanzione da applicare nel caso in cui il versamento venga effettuato oltre  il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione, o in assenza di dichiarazione oltre due anni dalla violazione.

Sanzione da applicare se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC.

Sanzione intera

 

La riduzione delle sanzioni introdotta dall'art. 16, comma 5 del D.L. n. 185 del 29/11/2008 e successive modifiche, non ha effetto automatico per il ravvedimento operoso del diritto camerale, come specificato dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 62417 del 30/12/2008.

Le nuove misure introdotte con la Legge di Stabilità 2015 relativamente alle nuove sanzioni da applicare in caso di ravvedimento operoso, non si applicano al diritto camerale, come specificato dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 16919 del 06/02/2015.

Questo significa che per il ravvedimento del diritto camerale devono essere utilizzate le sanzioni precedenti:

Tuttavia, alcune Camere di Commercio, ad esempio quella di Torino, richiede l'applicazione delle sanzioni ridotte previste dal D.L. n. 185 del 2008 (2,5% e 3%).

Per chi volesse utilizzare queste sanzioni (attenzione, dal 1° Febbraio 2011 sono diventate 3% e 3,75%) è necessario, dopo aver eseguito il ravvedimento, impostare in corrispondenza del campo "% Sanz.", il valore "Ins. manuale" nel campo precedente ed indicare la sanzione da applicare.

 

NOTA: Nell'art. 19 del Dlgs 241/97 al comma 4 vengono riportate le sanzioni da applicare in questo caso in lire. Quando si è passati all'euro, la regola per convertire le sanzioni era che le sanzioni espresse in lire nell'ordinamento (e queste nell'art. 19 del DLgs 241/97 sono espresse in lire) dovevano essere convertite in euro con il sistema del troncamento (eliminazione delle cifre decimali). La stessa regola vale anche in caso di riduzioni previste per il ravvedimento (Circolare n. 106/E del 21/01/2001). L'importo della sanzione per errore formale è di 19 euro.

 

In presenza di "Ravvedimento solo per sanzioni e interessi", in base ai chiarimenti forniti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E del 12/10/2016, ora i giorni per l'applicazione della sanzione vengono considerati:

 

Dopo aver eseguito la funzione "Genera Ravvedimento" è necessario indicare l'importo del debito già versato, nel quadro Debiti (Ctrl D), sezione "Ravvedimento", nel campo "Importo già versato".

Nel modello F24 il codice tributo 3996 per interessi e sanzioni viene visualizzato una sola volta con la somma degli importi relativi ad interessi e a sanzioni, arrotondati all'unità di euro.

 

 

Procedura operativa per ravvedimento con compensazione parziale dei debiti:

  1. Se il contribuente vuole fare il ravvedimento calcolando le sanzioni e gli interessi sull'intero importo del debito dovuto, senza considerare il credito utilizzato è necessario nella funzione "Genera Ravvedimento" barrare “Ravvedimento senza compensazione”.

In questo modo la sanzione e gli interessi verranno calcolati sull'intero importo dovuto.

Nel Debito generato per ravvedimento verrà impostata nella sezione “Ravvedimento” la barratura “Ravvedimento senza compensazione” in modo da non calcolare l’importo già compensato.

  1. Se invece il contribuente vuole eseguire il ravvedimento calcolando la sanzione e gli interessi solo debito dovuto al netto della compensazione, consigliamo di fare una delega a zero per la parte dei debiti compensati, per la quale verrà 'pagata solo la sanzione per mancata presentazione della delega a zero, e una delega per la differenza da versare, sulla quale verranno calcolati gli interessi e la sanzione per ravvedimento.

In questo caso è necessario:

 

 

Nota sul ravvedimento in caso di mancato versamento delle rate a seguito di ravvedimento per “dilazione degli avvisi bonari”:

Nella sezione "Ravvedimento"  del debito è necessario indicare direttamente nei campi "Codice tributo per interessi(solo se versati separatamente)" e "Codice tributo sanzione" rispettivamente il codice tributo per gli interessi e il codice per la sanzione.

Verificare i corretti codici da utilizzare:

 

 

Nota sul ravvedimento dei tributi IMU e TASI

La risoluzione n. 35/E del 12/04/12 precisa che nel caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono da versare unitamente all’imposta dovuta, per questi tributi la procedura genera il ravvedimento incorporando all'imposta dovuta le sanzioni e gli interessi.

 

 

Nota sul ravvedimento dei tributi INPS

Per i tributi INPS non è normalmente possibile eseguire il ravvedimento operoso, quest’ultimo è eseguibile solo in caso di tardivo pagamento di una rata successiva alla prima di un versamento rateizzato concesso dall’Agenzia (Risoluzione n.67/E del 23 giugno 2011).

Negli altri casi non è possibile eseguire il ravvedimento ma se, a discrezione dell’utente, si volesse versare un tributo INPS in ritardo senza attendere la notifica da parte dell'INPS prima di eseguire il ravvedimento impostare in Tabella Codici Tributo per il tributo INPS la barratura “ravvedimento non consentito” in questo modo in fase di generazione del ravvedimento non verranno calcolati gli interessi.