Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2005

 

ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI, AI SENSI DEI REGOLAMENTI (CE) N. 638/2004 E N. 1982/2004.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11/08/2005)

 

 

ART. 1 - Contenuto degli elenchi

1. All'art. 4 del decreto 27 ottobre 2000 del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole "(CEE) n. 3330/91 e dei relativi regolamenti di applicazione." sono sostituite dalle seguenti: "(CE) n. 638/2004 e del relativo regolamento di applicazione."

b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. In applicazione dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 638/2004 e del relativo regolamento (CE) di attuazione n. 1982/2004, sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto:

a) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a Euro 10.000.000,00;

b) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli arrivi superiore a Euro 10.000.000,00.

 

ART. 2 - Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni.

1. Alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, contenute nell'allegato VII del decreto direttoriale del 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sono apportate le modifiche riportate nell'allegato 1 al presente decreto.

 

ART. 3 - Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall'anno 2006.

 

 

ALLEGATO 1

1. Titolo II e Titolo III, Sezione I

Massa netta:

  1. al secondo capoverso le parole "n. 1901/2000" sono sostituite dalle seguenti: "n. 1982/2004";

Valore statistico:

  1. al secondo capoverso, le parole "conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1901/2000" sono sostituite dalle seguenti: "secondo la definizione contenuta nell'allegato al regolamento (CE) n. 638/2004, punto 3, Valore delle merci, lettera b)".

  2. al quinto capoverso, le parole "all'articolo 24, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CE), n. 1901/2000" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1982/2004."

  3. al quarto ed al settimo capoverso, e' soppressa la parola "riparazione" contenuta in parentesi.

  1. Tabella B, natura della transazione, descrizione:

  1. al Codice 4, eliminare le parole "o di una riparazione";

  2. al Codice 5, eliminare le parole: "o ad una riparazione".

  3. Nell'Allegato VII, dopo la Tabella D, e' aggiunta la seguente

 

Tabella E

ELENCO DELLE MERCI ESCLUSE DALLA RILEVAZIONE STATISTICA SUGLI SCAMBI DI BENI TRA STATI MEMBRI

  1. Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori.

  2. Oro detto monetario.

  3. Soccorso d'urgenza in regioni sinistrate.

  4. Merci che beneficiano dell'immunita' diplomatica, consolare o simile.

  5. Merci destinate a un uso temporaneo, purche' siano rispettate

le seguenti condizioni:

  1. non e' prevista ne' effettuata alcuna lavorazione,

  2. da durata prevista dell'uso temporaneo non e' superiore a 24 mesi.

  3. la spedizione o l'arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell'IVA.

  1. Beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonche' beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario.

  2. Purche' non siano oggetto di una transazione commerciale:

  1. materiale pubblicitario.

  2. campioni commerciali.

  1. Beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonche' i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione e' semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e puo' comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.

  2. Merci spedite alle forze armate nazionali stanziate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonche' merci acquistate o cedute nel territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano.

  3. Mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all'arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio.

  4. Vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all'IVA a cittadini privati di altri Stati membri.".