Operazioni preliminari alla compilazione della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata (black list):
L'intermediario che presenta la comunicazione deve essere indicato in Anagrafica azienda, nel campo "Black list".
Per il cliente/fornitore estero deve essere obbligatoriamente indicato lo stato estero (campo "Codice paese estero" in Anagrafica Unica), salvo i casi di soggetti consumatori finali, le cui operazioni non devono essere indicate nella comunicazione. Devono essere compilati anche gli altri dati per residenti all'estero (indirizzo estero, località residenza estera, stato federale) perché richiesti dal modello.
Se presente, viene riportata anche la partita IVA del soggetto, nel formato Codice ISO + partita IVA (non deve quindi essere riportato il codice ISO nella partita IVA, ma nella partita IVA dovrà essere indicata solo la parte numerica. L’unica eccezione è la partita IVA Svizzera, che dovrà essere indicata integralmente nel campo “Partita IVA”, il codice ISO EX – extracee non viene scaricato.
Le informazioni sopra indicate sono necessarie per l'apertura dell'Archivio Dettaglio Black List; altre informazioni sono necessarie per il riporto in archivio, dalla prima nota, degli importi:
Nel codice IVA deve essere indicato il tipo di operazione (operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette); l'informazione è già presente sui codici IVA predefiniti, se vengono utilizzati codici IVA non predefiniti, per le operazioni che possono rientrare nella comunicazione, occorre integrare questa informazione.
Nella comunicazione le operazioni, se non soggette ad Iva, sono distinte tra beni e servizi. La distinzione tra beni e servizi deve essere indicata per il soggetto nell'Anagrafica clienti/fornitori, e può essere indicata anche con l'inserimento rapido clienti/fornitori eseguito dalla prima nota; se ne consiglia la compilazione anche per i soggetti che per esempio, forniscono o acquisiscono beni ma occasionalmente anche servizi, in modo da rettificare i dati solo in alcune occasioni.
Rappresentante (dichiarante diverso dal contribuente)
Il rappresentante o il soggetto che firma la dichiarazione (obbligatorio per le società) deve essere indicato nel campo "Dich. div. dal contribuente" in Anagrafica azienda, e deve essere presente tra le cariche/soci in Anagrafica Unica, al fine di determinare il codice carica.
Se il dichiarante è una società che presenta la comunicazione per conto di un altro soggetto, deve essere compilato anche il campo denominato "Codice fiscale società dichiarante", indicando, in tal caso, nell'apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il soggetto (vedi Tabella generale dei codici carica).
Al fine di ricavare i dati del rappresentante quando il dichiarante è una società, occorre che tra le cariche/soci della società, in Anagrafica Unica, sia presente un soggetto con la barratura "Rappresentante firmatario dichiarazione / firmatario documenti bilancio". Se ci sono più cariche che hanno questa barratura, viene considerata la carica che ha la barratura per la firma di "Com. dich. Intento/Com. Iva/Mod. F24/Mod. IVA TR".
Operazioni da riportare.
Le operazioni da comunicare sono tutte quelle intercorse con i paesi a regime fiscale privilegiato individuati con DD. MM. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, non rilevano le specifiche tipologie di operazioni.
L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 2/E del 28/01/2011 ha espresso i seguenti orientamenti:
I dati da indicare in caso di importazione sono quelli della bolletta doganale e non quelli della fattura estera;
Nel caso in cui non l'operatore non riesca ad ottenere il numero fiscale identificativo e l'indirizzo della controparte e non li indichi nel compilare il modello black list, in caso di mancata regolarizzazione, l'agenzia delle entrate ha risposto che in sede di controllo saranno valutate le circostanze caso per caso, al fine di stabilire se la violazione è sanzionabile o meno.
Acquisti di carburante in un paese black list
Le carte carburante per acquisti eseguiti nella black list non sono soggette all'obbligo di registrazione ai fini Iva e quindi non sono nemmeno soggette a comunicazione.
A riguardo del punto "a" la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2 del 28 gennaio 2011 ha chiarito che tali operazioni devono essere segnalate nell'ambito delle operazioni passive tenendo conto dei dati indicati nella bolletta doganale; se la registrazione della fattura è antecedente rispetto all'annotazione nei registri IVA della bolletta doganale occorre compilare il modello sulla base della fattura, ma al ricevimento della bolletta doganale gli eventuali dati mancanti dovranno essere segnalati con una comunicazione integrativa compilando i righi relativi alle note di variazione.
Per il riporto automatico nell'archivio Black list delle operazioni di acquisto registrate con la bolletta doganale, consigliamo di utilizzare un Fornitore dogana fittizio a cui associare un codice paese estero, in Anagrafica Unica negli Altri dati, che rientra tra quelli della black list.
In questo modo, al salvataggio della prima nota, i dati saranno trasferiti in archivio.
Nell'archivio occorrerà sostituire il fornitore fittizio indicando il fornitore estero.
Per compilare l'archivio Black list con i dati della fattura quando
invece questa è precedente alla bolletta doganale occorre farlo manualmente.
Aprire l'archivio Black list, cliccare su "Nuovo (F6)",
inserire il fornitore estero, i dati della fattura e l'imponibile.
Quando successivamente si registrerà la bolletta doganale e si aprirà l'archivio Black list modificare gli importi registrando solo la differenza risultante tra quanto già registrato con la fattura e gli importi risultanti dalla bolletta doganale.
Occorre riportare anche le operazioni non documentate con fattura.
Sono escluse le operazioni nei confronti di privati, che vanno invece comunicate nello Spesometro. Per escludere automaticamente tali operazioni dalla Black List è possibile impostare la barratura “Soggetto Privato Black List” per il soggetto privato nella tabella Anagrafica Clienti/Fornitori.
Nel caso in cui sia necessario inserire nell'archivio black list una o più operazioni non documentate da fattura è necessario posizionarsi direttamente nell'archivio dettaglio black list e inserire i dati necessari, in particolare è obbligatorio inserire i dati nei campi: Cliente/Fornitore, Data Registrazione (indicando la data di effettuazione dell'operazione, questa indicazione è obbligatoria in quanto è necessaria per determinare il periodo in cui viene inclusa la movimentazione), importo non soggetto (beni e/o servizi).
Procedura per chi non gestisce la contabilità
È possibile in alternativa compilare l'Archivio Dettaglio Black List per poter inserire i singoli movimenti.
L'inserimento dei dati durante il mese o trimestre nell'Archivio Gestione Black List è sconsigliato in quanto, se varia la periodicità perché si supera il limite dei 50.000 euro, occorre reinserire i dati con la diversa periodicità.
Per inserire i dati nell'archivio è possibile anche optare per indicare dati riepilogativi. L'inserimento delle note di credito deve essere fatto distintamente, in quanto, a seconda del periodo di riferimento della fattura, deve essere indicato nella comunicazione in campi diversi.
Dopo aver inserito i dati, per verificare i dati e l'eventuale superamento del limite del volume d'affari, stampare la lista Dettaglio Black List (Archivi azienda – Liste).
Riferimento Prima nota
Viene riportato il riferimento della prima nota a cui è collegato il movimento della Black List.
Il campo è valorizzato solo se il movimento della Black List è stato inserito nell'archivio passando dalla Prima Nota.
Data Registrazione
Data di registrazione nel registro IVA o, in mancanza, nel Libro Giornale.
Data Documento
Data del documento (dato non obbligatorio).
Numero Documento
Numero del documento (dato non obbligatorio).
Nota di variazione
Il campo Nota di Variazione deve essere barrato quando il movimento è relativo a una nota di credito.
La barratura viene riportata automaticamente dalla prima nota dopo la registrazione di note di credito.
Data Fattura riferimento
Riportare la data della fattura a cui fa riferimento la nota di variazione registrata. A seconda della data indicata (stesso periodo della fattura, stesso anno, anno precedente), l'importo viene indicato in campi diversi della Comunicazione.
Acquisto da San Marino senza IVA
Barrare per indicare che la fattura di acquisto ricevuta da un soggetto di San Marino non espone l'Iva e va quindi indicata nella Comunicazione degli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino, art. 16 lett. c) del DM 24 dicembre 1993.
La barratura viene riportata in automatico dalla prima nota, se è stato utilizzato un codice IVA dove è presente nella Tabella Codici IVA la barratura “Acquisto beni RSM no IVA”.
Qui di seguito viene proposto un riepilogo delle operazioni con operatori di San Marino e delle relative comunicazioni:
Tipologie di operazioni con soggetti di San Marino |
Comunicazione |
Acquisti senza IVA |
Comunicazione telematica acquisti da operatori di San Marino |
Altri acquisti |
Nessuna comunicazione |
Cessioni di beni (ma solo se ci sono altre cessioni di beni verso la UE) |
Comunicazione Intrastat |
Altre cessioni |
Comunicazione telematica Spesometro |
Cessioni a privati |
Comunicazione telematica Spesometro |
Chi effettua cessioni di beni verso la UE deve presentare anche l’elenco riepilogativo delle cessioni di beni a San Marino, anche se nel singolo mese o trimestre non ha eseguito altre cessioni intracomunitarie ma solo cessioni a San Marino. Se l’operatore effettua esclusivamente cessioni verso San Marino non ha l’obbligo di presentare il modello, anche se acquista beni in altri paesi dell’UE.
Per gli acquisti da San Marino e per le cessioni di servizi verso San Marino invece non è richiesto il modulo Intra.
Riporta Beni/Riporta Servizi
Cliccare sul primo bottone per riportare i dati nei campi inerenti alla sezione Beni; cliccare invece sul secondo per riportare i dati nella sezione dei Servizi.
Questo riporto può essere utile se sul cliente/fornitore non è stato indicato il tipo di operazione prevalente.
Operazioni Imponibili – Operazioni Non imponibili – Esenti
Dal 2014, le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti sono comunicate per l’importo complessivo; le suddette operazioni vengono quindi accorpate in questa sezione.
Le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti avvenute invece entro l’anno 2013 finiscono nelle sezioni "Dati validi fino al 31/12/2013" in cui i totali delle varie operazioni vengono mostrati distintamente.