5.19 - Gestione IVA per cassa - D.L. 185/2008, D.L. 83/2012

 

D.L. 83/2012

L’art. 32-bis del D.L. 83/2012 permette ai soggetti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro di avvalersi del regime di cassa per liquidare l’IVA.

In particolare, la contabilizzazione dell’imposta sarà legata all’incasso delle fatture emesse e al pagamento delle fatture ricevute (l’imposta per cassa, per le fatture ricevute, si applica quando la data di registrazione rientra nella vigenza del regime di cassa).

Il differimento dell’esigibilità dell’Iva ha un limite di un anno, trascorso il quale l’Iva diviene comunque esigibile, anche se il documento non è stato riscosso.

Il limite temporale di un anno dall’effettuazione dell’operazione non si applica nel caso in cui il cessionario, prima della scadenza dell’anno, sia interessato da procedure concorsuali o esecutive.

Questa norma si applica solo per le cessioni effettuate nei confronti di soggetti titolari di partita Iva, non per cessioni a privati.

L’esigibilità differita dell’Iva non si applica inoltre:

 

Gestione insoluti con Ri.Ba.

Per chi gestisce i pagamenti con Ri.Ba., è SCONSIGLIATO effettuare la registrazione di pagamento con contestuale chiusura del cliente. Se l’effetto tornasse insoluto, infatti, la fattura potrebbe essere già stata considerata nella liquidazione IVA, e l’IVA già versata.

Consigliamo di registrare manualmente, in prima nota, al momento dell'accredito in c/c:

 

Diversi     a     banca c/ ricevute bancarie

banca c/c

oneri bancari

 

Gestire il pagamento del cliente come indicato nella seguente procedura:

In caso di insoluto questa registrazione non sarà fatta e l’IVA non versata.

Nel caso invece si procedesse alla chiusura del cliente subito dopo la registrazione della fattura, in caso di insoluto, sempre che l’imposta non sia già stata considerata in liquidazione (nel qual caso l’imposta si deve considerare versata), occorre cancellare la registrazione di chiusura del cliente.

 

Modalità operative per la gestione DL 83/2012

 

Gestione registri

 

Per i pagamenti e gli incassi utilizzare un registro diverso da quello indicato per le vendite o per gli acquisti, per non incrementare i progressivi di stampa dello stesso registro.

In Configurazione azienda - Attività, nella sezione "Registri IVA", inserire 2 registri (fittizi) e barrare "Non stampare" in corrispondenza dei registri specifici per la registrazione di questi pagamenti.

Per considerare in liquidazione Iva queste operazioni, non indicare la barratura "Non riepilogare in liq. Iva" (questa barratura è posta subito dopo la barratura "Non stampare).

In questi due registri nella sezione “Numerazioni Iva” barrare la casella “Inc/pag. Esigib. diff” per gestire il riporto automatico in questi registri, di queste registrazioni.

 

Prima nota

Per effettuare queste registrazioni, in Anagrafica Studio il “Controllo stessa data e num. documento di acquisto” deve essere impostato su “Si, conferma” e il messaggio che sarà restituito salvando la seconda registrazione, riguardo la presenza di un documento con stessa data e numero documento, dovrà essere confermato.

 

Partite

 

Emissione fattura

DARE    Cliente

AVERE  Ricavo

AVERE  Iva su vendite a esigibilità differita

 

Emissione effetto: nessuna registrazione

Accredito in c/c

DARE    Banca c/c

AVERE  Banca c/ricevute bancarie

 

Pagamento del cliente (corrisponde al momento di chiusura della partita)

DARE    Banca c/ricevute bancarie

AVERE  Cliente

DARE     Iva su vendite a esigibilità differita

AVERE   Iva su vendite

 

 

Uscita dal regime Iva per cassa

L’uscita dal regime può avvenire per 2 motivi:

  1. per superamento del volume d’affari di 2 milioni di euro (nel qual caso il regime cessa dal periodo di liquidazione successivo a quello di superamento della soglia);

  2. per revoca dell’opzione.

Nel caso di uscita dal regime, per evitare la coesistenza di più regimi di liquidazione dell’imposta, nella liquidazione relativa all’ultimo periodo in cui è stata applicata l’Iva per cassa (anche nel caso di uscita in corso d'anno) si deve considerare l’imposta relativa agli acquisti e alle cessioni ancora da pagare.

Per gestire questa casistica, nella procedura di Calcolo e stampa liquidazione Iva, nella videata “Giroconto Iva per cassa”, che si apre in automatico se ci sono fatture non pagate registrate da più di un anno o anche manualmente con l’omonimo bottone, barrare “Ricerca tutte le partite” e caricare le partite.

In questo modo vengono elencate tutte le partite di fatture, attive e passive, ancora da pagare, con Iva per cassa.

Occorre selezionarle tutte per effettuare il giroconto Iva e ottenere quanto richiesto.

 

Giroconto IVA per cassa– Calcolo e stampa liquidazione IVA

La videata si apre in automatico se esiste almeno una partita per cui è passato almeno un anno dalla data di emissione (data documento in prima nota) della fattura. Se non è presente nemmeno una di queste partite, è comunque possibile aprire la videata cliccando sul bottone “Giroconto IVA per cassa”.

Vengono elencate tutte le partite, alla data di fine liquidazione (es. 31 gennaio per la liquidazione di gennaio), per cui è passato almeno un anno dalla data di emissione (data documento in prima nota) della fattura. È possibile anche inserire le partite per cui non è ancora passato un anno barrando “Ricerca tutte le partite”.

Per generare il giroconto dopo aver selezionato/deselezionato le partite per cui eseguirlo (la barratura viene proposta in automatico per le partite per cui in una data compresa nel periodo di liquidazione è passato un anno dalla data di emissione del documento), occorre cliccare su “Esegui” (F8).

 

D.L. 185/2008

Il decreto legge 185/2008 art. 7 ha previsto che l’Iva divenga esigibile al momento della riscossione del corrispettivo.

In Gazzetta Ufficiale del 27/04/2009 è stato pubblicato il Decreto di attuazione del 29 Marzo 2009; dal 28 Aprile 2009 è possibile fruire dell’agevolazione.

Questa norma si applica solo per le cessioni effettuate nei confronti di soggetti titolari di partita Iva, non per cessioni a privati.

Il differimento dell’esigibilità dell’Iva ha un limite di un anno, trascorso il quale l’Iva diviene comunque esigibile, anche se il documento non è stato riscosso.

Il limite temporale di un anno dall’effettuazione dell’operazione non si applica nel caso in cui il cessionario, prima della scadenza dell’anno, sia interessato da procedure concorsuali o esecutive.

L’esigibilità differita dell’Iva non si applica inoltre:

Se l’operazione è assoggettata ad esigibilità differita, la circostanza deve essere obbligatoriamente citata nel documento emesso, in mancanza di tale annotazione si applica l’esigibilità immediata.

L’agevolazione è riservata ai soggetti con un volume d’affari nell’anno precedente non superiore a 200.000. I soggetti che iniziano l’attività possono avvalersi dell’agevolazione se prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 200.000 nel primo anno di attività.

Se il limite è superato nel corso dell’anno, non è più possibile avvalersi dell’agevolazione, fermo restando il riconoscimento dell’esigibilità differita per le transazioni precedenti.

L’esigibilità differita dell’Iva su vendite (che in precedenza si applicava solo per le cessioni nei confronti di enti pubblici) comporta la detraibilità al momento del pagamento dell’Iva su acquisti, per le stesse fatture che recano l’indicazione che sono assoggettate a esigibilità differita.

In caso di pagamento frazionato, l’Iva diventa esigibile in proporzione all’ammontare pagato.

 

Decreto del 29/03/2009

 

Art. 1 - Volume d'affari dei soggetti ammessi all'esigibilita' differita.

1. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione da soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a duecentomila euro, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ne' a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile.

3. La fattura emessa in sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilita' differita, con l'indicazione dell'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti cessano di avere applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui e' superato il limite di duecentomila euro di volume d'affari.

 

Art. 2 - Adempimenti del cedente o prestatore.

1. Per le operazioni di cui all'art. 1 il cedente o prestatore adempie gli obblighi di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Le operazioni di cui all'art. 1 concorrono a formare il volume d'affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento all'anno in cui l'operazione si intende effettuata.

3. Le operazioni di cui all'art. 1 sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale e' incassato il corrispettivo ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione previsto dall'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed e' computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

 

Art. 3 - Adempimenti del cessionario o committente.

1. Il cessionario o committente delle operazioni di cui all'art. 1 ha diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a partire dal momento in cui il corrispettivo di tali operazioni e' stato pagato.

2. Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo al cessionario o committente nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

 

Note:

 

 

Decreto del 11 Ottobre 2012

 

Nota cash accounting

 

Circolare n. 44 del 26 Novembre 2012

 

Circolare n. 1/E del 15 Febbraio 2013