Disposizioni normative - legge 208/2015, articolo 1, commi 91-97
91. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
92. Fermo restando quanto disposto al comma 91 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
93. La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla presente legge.
94. Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91 e 92.
95. Al comma 10 dell’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «non superiore ad un decimo » sono sostituite dalle seguenti: «non superiore ad un quinto».
96. La disposizione di cui al comma 95 si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
97. Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
Disposizioni normative - legge 232/2016, articolo 1, commi 8-13
8. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
9. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo indicato al comma 8, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione e' maggiorato del 150 per cento.
10. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni e' maggiorato del 40 per cento.
11. Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa e' tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore
a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed e' interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
12. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo e' effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si
sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10.
13. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
LEGGE DI STABILITA' 2016 (CD. SUPERAMMORTAMENTO)
Si tratta di una maggiorazione sul costo di acquisizione del 40% con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di leasing.
L’agevolazione riguarda le imposte sui redditi e non l’IRAP.
Vale sia per le imprese che per i professionisti.
Esempio
A fronte di un bene di costo 100, l’ammortamento fiscale può essere effettuato su un valore di 140.
Su quali beni si applica
Si applica sui beni materiali nuovi; sono esclusi fabbricati, costruzioni, e beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.
Sono esclusi anche i beni specifici delle categorie 0519 06, 1702B05, 1702B06, 1702B07, 1704B06, 1801 05, 1802 05, 1803 05, 1804 09, 1805 09.
Sono esclusi i beni immateriali.
L’acquisto deve essere effettuato dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
Il beneficio riguarda anche i mezzi di trasporto non esclusivamente utilizzati nell’esercizio di impresa (autoveicoli e in generale mezzi ded. al 20%): ad esempio il costo max. ammortizzabile delle auto (18075,99 euro) è incrementato nella stessa misura del 40% (diventa 25306 euro).
Il beneficio si applica sulle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti (Circolare 23/E del 2016).
Il beneficio si applica per agenti e rappresentanti.
La procedura applica il beneficio sull’intero bene ammortizzabile, comprese le variazioni intervenute dopo l’acquisto, comprese le parti di bene.
Per non applicare il beneficio su una parte di bene specifica, è necessario inserirla come cespite separato, in altre parole inserire un cespite a parte.
Contribuenti minimi
Per i contribuenti minimi, trova applicazione l’agevolazione, per cui il costo del bene dovrà essere registrato al 140%.
Plusvalenza/minusvalenza
La maggiorazione del 40% non rileva nella determinazione della plusvalenza.
In altre parole, nella differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato, quest’ultimo va considerato come se il beneficio non ci fosse.
Manutenzioni deducibili 5%
La maggiorazione non deve essere considerata nella determinazione del 5% deducibile delle manutenzioni.
Beni in leasing
La maggiorazione del 40% riguarda solo le quote capitale del leasing e il valore di riscatto.
Il maggior valore imputato al prezzo di riscatto sarà recuperato attraverso la procedura di ammortamento.
Il maggior valore imputato ai canoni viene dedotto lungo il contratto di leasing, per i beni inseriti nell’archivio.
Il canone su cui si applica il 40%, è dato dalla differenza dei valori stampati nella lista fiscale dell’archivio Beni in leasing, “Costo ded.” – “Oneri fin. ded.”.
Per i beni ammortizzabili inseriti in archivio come riscattati da leasing, la data di riferimento non è la data di acquisizione ma la data di inizio contratto di leasing.
Come gestire il superammortamento nella procedura
Impostazioni generali
Nelle aziende è presente un indicatore che attiva/disattiva il calcolo del maggiore ammortamento.
Occorre entrare in Configurazione azienda - Anagrafica azienda, cliccare a destra nella sezione Beni ammortizzabili, e barrare "Extra deduzione Legge 208/2015" (la barratura è predefinita per tutte le aziende).
In automatico, su tutti i beni agevolabili sarà applicato il maggior ammortamento.
Beni ammortizzabili
Su ogni bene è presente un indicatore che contrassegna il bene ai fini del maggiore ammortamento.
L'indicatore assume questi valori:
Impostazioni azienda - indica che il bene segue l'indicatore associato all'azienda. Sarà soggetto al beneficio fiscale solo se rispetta i requisiti richiesti dalla normativa (data di acquisto compresa tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016, deve essere un bene materiale, e gli altri requisiti indicati nella prima parte del capitolo). I beni che hanno questo indicatore e non rispettano non saranno soggetti al beneficio.
Considera - il bene è soggetto al beneficio (si può indicare, se nell'azienda non è stato attivato l'indicatore).
Non considerare - il bene non è soggetto al beneficio (anche se rientra nei parametri normativi)
Beni in leasing
La maggiore deduzione non è visibile in archivio, viene stampata nella Lista beni in leasing - Dati per dichiarazioni fiscali.
Riguarda solamente la quota capitale del leasing, per cui, per determinare la base imponibile su cui calcolare il 40%, dall'importo dei canoni deducibili viene tolto l'importo degli interessi.
Beni riscattati da leasing
In questo caso, la data di riferimento per determinare se il bene ammortizzabile, riscattato da leasing, rientra nel beneficio, è la data "inizio contratto".
Beni inferiori a 516 euro
Per i beni inseriti direttamente in prima nota come costo e non riportati nell'archivio beni ammortizzabili, sono stati inseriti conti specifici, per fare in modo che la variazione fiscale sia riportata nelle dichiarazioni senza transitare dal bilancio:
6005001000 BENI < 516 DA NON AMM.RE CON EXTRA DED. 40%
6005001010 BENI < 516 DA NON AMM.RE DED. AL 20% CON EXTRA DED. 40%
6005001020 BENI < 516 DA NON AMM.RE DED. AL 70% CON EXTRA DED. 40%
6005001030 BENI < 516 DA NON AMM.RE DED. AL 80% CON EXTRA DED. 40%.
Stampa
L'elenco dei beni ammortizzabili che sono soggetti al beneficio si può ottenere stampando la lista Beni ammortizzabili (menù Archivi azienda - Liste) con la barratura "Solo beni soggetti a extradeduzione L. 208/2015"
LEGGE DI STABILITA' 2017 (PROROGA SUPERAMMORTAMENTO E NUOVA AGEVOLAZIONE DEL CD. IPERAMMORTAMENTO)
Proroga del maggior ammortamento del 40%
La Legge di Stabilità 2017 ha prorogato il maggior ammortamento del 40% e la maggiorazione sui canoni di leasing per i beni strumentali nuovi per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal fornitore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Sono esclusi dall’agevolazione le auto aziendali (veicoli a deducibilità limitata, ex art. 164, comma 1, lett. b) del DPR n. 917/86) e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (ex lettera b-bis).
Nuove agevolazioni (iperammortamento)
La Legge di Bilancio 2017 ha previsto che il costo di acquisto sia maggiorato del 150% (c.d. iper ammortamento) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0; tali beni sono ricompresi nell'Allegato A della legge.
Per i soggetti che beneficiano di quest'ultima maggiorazione (150%) e che nello stesso periodo d'imposta effettuano investimenti in beni immateriali strumentali, inclusi nell'Allegato B della legge, il costo di acquisizione di detti beni è maggiorato del 40%.
L'Agenzia delle Entrate il 30 marzo 2017 ha pubblicato la Circolare n.4/E su super ammortamento e iper ammortamento.
Alcuni chiarimenti sono forniti anche nella Circolare n.7/E sulle risposte ai quesiti posti dai CAF.
La Legge 3 agosto 2017 n. 123 ha prorogato l'agevolazione della maggior deduzione del 150% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal fornitore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Contribuenti minimi e Forfetari L. 190/2014
Per i contribuenti minimi trova applicazione l’agevolazione, mentre non deve essere applicata per i soggetti Forfetari L. 190/2014.
Come gestire l'iperammortamento nella procedura
Beni ammortizzabili
Sui beni a cui si applica la maggior deduzione del 150% (beni materiali di cui all'Allegato A) o del 40% (beni immateriali di cui all'Allegato B) barrare la casella "Bene soggetto all'ammortamento del 250% (se materiale) o 140% (se immateriale) - legge stabilità del 2017" nell'archivio Beni ammortizzabili, nella sezione dell'Ammortamento fiscale.
La procedura aumenterà il costo ammortizzabile fiscale del 150% per i beni materiali, del 40% per i beni immateriali.
Beni in leasing
Sui beni a cui si applica la maggior deduzione del 150% (beni materiali di cui all'Allegato A) o del 40% (beni immateriali di cui all'Allegato B) barrare la casella "Bene soggetto alla deduzione del 250% (se materiale) o 140% (se immateriale) - legge stabilità del 2017" nell'archivio Beni in leasing, nella sezione "Ammortamenti".
La maggiore deduzione non è visibile in archivio, viene stampata nella Lista beni in leasing - Dati per dichiarazioni fiscali.
Riguarda solamente la quota capitale del leasing, per cui, per determinare la base imponibile su cui calcolare il 150% o 40%, dall'importo dei canoni deducibili viene tolto l'importo degli interessi.
Sui beni in leasing, il controllo è sulla data di inizio contratto. Nel caso in cui il contratto è stipulato fino al 31/12/2017, il bene viene automaticamente considerato soggetto alla maggior deduzione laddove ne sussistano i requisiti o sia stato barrato l'apposito indicatore. Se il contratto è stato stipulato entro questa data, ma non è soggetto alla maggior deduzione, indicare "Non considerare" per il cd. Superammortamento, e non indicare l'apposita barratura per il cd. Iperammortamento.
Come gestire la proroga del superammortamento e dell'iperammortamento
Beni ammortizzabili
Per assoggettare la maggior deduzione L. 208/2015 (superammortamento) ai beni ammortizzabili acquistati dal 01/01/2018 al 30/06/2018 o la maggior deduzione L. 232/2016 (iperammortamento) ai beni ammortizzabili acquistati dal 01/01/2018 al 30/09/2018 indicare la specifica barratura "Acconto del 20% o superiore versato, Extra Deduzione L. 208/2015 applicabile fino al 30/06/2018, L. 232/2016 applicabile fino al 30/09/2018".
Beni in leasing
Per assoggettare la maggior deduzione L. 208/2015 (superammortamento) ai beni in locazione dal 01/01/2018 al 30/06/2018 o la maggior deduzione L. 232/2016 (iperammortamento) ai beni in locazione dal 01/01/2018 al 30/09/2018 indicare la specifica barratura "Acconto del 20% o superiore versato, Extra Deduzione L. 208/2015 applicabile fino al 30/06/2018, L. 232/2016 applicabile fino al 30/09/2018".
NOTE VALIDE PER ENTRAMBE LE LEGGI DI STABILITA'
Parti di bene e spese incrementative su beni ammortizzabili
Il beneficio viene gestito sul bene complessivamente inteso, di conseguenza viene esteso a tutte le parti di bene e a tutte le spese incrementative.
Nel caso si ritenga che una parte di bene o una spesa incrementativa, che può essere considerata come un bene a parte, non debba essere soggetta al maggiore ammortamento, deve essere inserita come bene a parte.
Casi particolari di ammortamento
Nel primo anno di ammortamento, la maggiorazione si applica alla metà della quota di ammortamento ordinaria.
La maggiorazione rileva anche nel periodo di imposta di realizzo del bene in cui la quota di ammortamento è ragguagliata ai giorni di possesso.