Modifiche normative per la redazione del Bilancio valide dal 2016

 

Riforma bilancio 2016: nuovi schemi di bilancio

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, che dà attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio delle società di capitali, ha modificato gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, intervenendo sugli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile. Le modifiche entreranno in vigore con la redazione del bilancio 2016.

 

Le principali modifiche che riguardano lo stato patrimoniale sono:

 

Le novità che investono il conto economico sono:

 

 

Costi di ricerca e pubblicità / Eliminazione di oneri pluriennali

I costi di ricerca e pubblicità non potranno essere più capitalizzati; dovranno quindi essere considerati costi di esercizio non capitalizzabili, da includere nel conto economico.

Le spese di ricerca e di pubblicità capitalizzate prima di tale data e parzialmente ammortizzate, dovranno essere, per il residuo, imputate a conto economico nell’esercizio 2016.

I costi di ricerca e pubblicità sostenuti nel corso del 2015 sono imputati al conto economico, non essendo prospettabile per gli stessi un piano di ammortamento pluriennale.

 

Si ritiene che i costi di ricerca e pubblicità iscritti nell’attivo patrimoniale nell’esercizio 2015, salvo iscrizione alla voce BI1 Costi di impianto e ampliamento qualora ne sussistano i requisiti (costi di plubblicità per avvio di nuove attività), debbano essere eliminati, a partire dal 1° gennaio 2016, mediante imputazione a conto economico, ad esempio tramite la seguente registrazione:

 

D   7020000400 SVALUTAZIONE ONERI PLURIENNALI

A   1011000100 COSTI DI RICERCA SVILUPPO E PUBBLICITA' / 1011000200 SPESE PUBBLICITA’ E PROPAGANDA

 

Al salvataggio della prima nota si apre la videata con la scelta dell'operazione da effettuare nell'archivio Beni ammortizzabili; scegliere l'opzione "Acquisto/Vendita Bene ammortizzabile", indicare il bene ammortizzabile in oggetto e indicare "Eliminazione" come tipologia di chiusura bene ammortizzabile, con esercizio "2015".

Aver cura di indicare anche la barratura "Chiuso".

La procedura appena indicata può essere utilizzata anche per l'eliminazione di oneri pluriennali, dall'archivio Beni ammortizzabili, a seguito di riclassificazione.

 

Si ritiene altrettanto valida anche l’eliminazione direttamente in diminuzione degli utili a nuovo o direttamente a patrimonio netto.

 

In nota integrativa occorre modificare stornare l'importo dei costi di pubblicità e ricerca dal saldo iniziale.

 

 

 

Azioni proprie

Il nuovo regime contabile comporta l’iscrizione delle azioni proprie non più nell’attivo con costituzione di una riserva indisponibile, ma a diretta riduzione del patrimonio netto. Tale risultato verrà conseguito attraverso l’iscrizione di una riserva con segno negativo; è possibile utilizzare il conto 324000050 RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO.

Con riferimento alle azioni proprie già in portafoglio al 31 dicembre 2015, il cambiamento del criterio di classificazione comporta la necessità di riclassificare le azioni acquisite in passato, girocontando i valori iscritti nell’attivo a riduzione del patrimonio netto attraverso l’iscrizione di una riserva con segno negativo.

 

Esempi di registrazione:

 

Acquisto di azioni proprie

D   3240000050 RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

A   Cassa/Banca

 

Annullamento di azioni proprie utilizzate alla pari

D   3210000200 CAPITALE SOCIALE

A   3240000050 RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

 

Annullamento di azioni proprie acquistate al di sopra della pari

D   3210000200 CAPITALE SOCIALE

D   3220000350 RISERVA STATUTARIA (o altra riserva disponibile)

A   3240000050 RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

 

Annullamento di azioni proprie acquistate al di sotto della pari

D   3210000200 CAPITALE SOCIALE

A   3240000050 RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

A   3220000350 RISERVA STATUTARIA (o altra riserva disponibile)

 

 

Eliminazione della sezione Straordinaria

Per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, i proventi e gli oneri straordinari dovranno essere riclassificati per natura nell’ambito degli altri elementi di costo e di ricavo.

Si ritiene che i proventi straordinari verranno principalmente inseriti nella voce "A5 Altri proventi", mentre gli oneri straordinari saranno generalmente inseriti nella voce "B14 Oneri diversi di gestione" del conto economico.

I conti dell'area straordinaria saranno raccordati, per la compilazione del bilancio Cee, ai corrispondenti conti dell'area ordinaria.

I conti relativi ad imposte dell'esercizio precedente confluiranno nella voce E20 (precedentemente, E22) Imposte e tasse.

 

 

Strumenti finanziari derivati

Le novità introdotte o confermate dal decreto 139/2015 sulla rappresentazione in bilancio dei derivati consistono essenzialmente:

 

Il nuovo principio contabile definisce “strumento finanziario” qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un’altra società.

Parimenti, con il termine “derivato” deve intendersi uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche:

Nella definizione dei contenuti regolamentari, come risulta evidente dalle suddette definizioni, si è tenuto conto di quanto disciplinato in materia dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Tuttavia il principio contabile nazionale ha proprie peculiarità in relazione alla circostanza che le regole dei derivati si rivolgono alla generalità delle imprese italiane con la sola esclusione delle micro-imprese.

 

Per quanto concerne la classificazione e il contenuto delle voci, la rigidità dello schema del conto economico ex art 2425 c.c. che prevede voci specifiche per la classificazione delle variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati ha comportato la necessità di stabilire in quale voce dovessero essere classificate le variazioni di fair value dell’elemento coperto.

Il nuovo OIC prevede che nei casi in cui la variazione di fair value dell’elemento che forma oggetto di copertura sia inferiore a quella dello strumento di copertura deve essere classificata nella stessa sezione in cui è rilevata la variazione di fair value dello strumento di copertura; viceversa, qualora la variazione di fair value dell’elemento coperto è maggiore di quella dello strumento di copertura deve essere classificata in una voce separata in relazione all’elemento coperto.

 

Collocazione in Bilancio

Il fair value, prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione, del derivato sarà iscritto in bilancio tra le attività, se positivo, e tra le passività, se negativo:

 

Esempio - Fair value positivo o negativo

Se dall’analisi della documentazione bancaria emerge che il derivato in essere al 31/12/2015 è di copertura di flussi finanziari, in sede di riapertura dei conti al 01/01/2016 è necessario far emergere il suo fair value, attivo o passivo.

 

Supponiamo che il fair value del derivato sia positivo di 2.000 euro, il 1/01/2016 la registrazione sarà la seguente:

D   1267000050 Strumenti finanziari derivati attivi oltre 12 MM  2.000

A   3222000050 Riserva per operazioni di flussi finanziari attesi   2.000

La riserva non è distribuibile e non può essere utilizzata per la copertura delle perdite.

 

Nel caso in cui, invece, il fair value del derivato fosse negativo di 500 euro, si avrebbe una riduzione del patrimonio netto della società. La scrittura contabile, al 1/01/2016, sarebbe la seguente:

D   3222000050 Riserva per operazioni di flussi finanziari attesi   500

A   3522000050 Strumenti finanziari derivati passivi                   500

 

 

NOTE UTILI PER LA CONVERSIONE DEL PIANO DEI CONTI CEE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2016 PER UTENTI CHE HANNO INSERITO CONTI/RACCORDI NON PREDEFINITI

 

Con la versione 14.1 della Contabilità è stata predisposta la nuova tabella Piano dei conti CEE.

Rispetto alla precedente, sono stati eliminati i righi di dettaglio; ora sono presenti solo i righi come da Tassonomia.

Di seguito sono indicate le note per gli utenti che hanno inserito conti manualmente.