5.4.6 - Note per gestione IVA – Benzinaio/Distributore di carburante/Attività connesse

 

La circolare n. 25/445122 del 19 aprile 1991 ha chiarito che gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione possono ricomprendere nella sfera di applicazione del decreto solo le attività qualificabili come accessorie come, ad esempio, quella di vendita di ricambi e accessori per veicoli e di prodotti per la manutenzione degli stessi.

Per tutte le attività collaterali (ad esempio gestione di bar, ristorante, officina, ecc.) possono essere effettuate le liquidazioni periodiche con le stesse scadenze se rientrano nel limite di volume d’affari per le liquidazioni trimestrali (applicando però gli interessi, in quanto queste attività non rientrano nella previsione del decreto), altrimenti devono effettuare le liquidazioni mensilmente.

Si rende quindi necessaria una separazione delle attività Iva e la conseguente applicazione del pro-rata solamente per l’attività trimestrale ordinaria.

 

Configurazione azienda - Attività – Attività IVA

“Regime” = “Normale”;

Nella sezione Dati IVA annuali nel campo “Periodicità” è necessario indicare “Trimestrale art. 74”.

 

Liquidazione IVA

L'importo dovuto viene calcolato senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse.