5.4.11 - Note per gestione IVA - Commercio di oro

 

La Legge 7/2000 ha previsto un diverso trattamento IVA riguardante l'oro distinguendo:

  1. Oro da investimento

  2. Oro diverso da quello di cui alla lettera a) ad uso prevalentemente industriale sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza

  3. Prodotti finiti.

 

Trattamento delle tipologie a. Oro da investimento e b. Oro diverso da investimento

Per le operazioni di acquisto rientranti nella categoria b) e, su opzione, quelle appartenenti alla categoria a), è previsto un particolare meccanismo per l'assolvimento dell'imposta, definito reverse charge, in base al quale il cessionario, se è un soggetto passivo d'imposta in Italia, dopo aver ricevuto dal cedente la fattura senza l'addebito dell'IVA, deve integrarla con:

In base a tale sistema l'imposta, anziché mediante rivalsa del cedente, viene auto-applicata dall'acquirente che si rende in tal modo debitore.

 

La gestione degli acquisti di oro con il meccanismo di "reverse charge" è stata collegata all'utilizzo di specifici codici Iva e causali contabili.

 

Procedura operativa

  1. Inserire nella Tabella Codici IVA un nuovo codice IVA per ogni aliquota nella quale siano previsti gli opportuni codici di raccordo sia per la dichiarazione IVA annuale e sia per la comunicazione dati IVA.

Il codice IVA deve avere la barratura "Autofattura reverse charge".

Nel codice IVA da utilizzare per la registrazione della fattura di acquisto di oro ricevuta, per le operazioni interne, si deve inserire il raccordo alla dichiarazione IVA periodica acquisti "Op. passive". Nel caso in cui si tratti di una fattura CEE occorre inserire il raccordo "Op. passive (di cui intra)". Se invece la fattura ricevuta è relativa ad un'importazione si deve selezionare il raccordo "Import. Oro/argento".

Nei codici IVA presenti in Tabella sono stati inseriti i codici relativi alle diverse tipologie di acquisto di oro nei quali sono evidenziati i raccordi alla dichiarazione annuale:

(Acquisti interni = OR22, Acquisti intracee = 0I22, Importazioni = OM22)

  1. La causale contabile da utilizzare per l’acquisto di oro deve avere selezionato "Generazione autofattura" e deve essere indicato Tipo autofattura = Reverse charge. È possibile indicare anche operazioni in fattura che non devono essere autofatturate in quanto non soggette a reverse charge, utilizzando codici IVA senza la barratura "Autofattura reverse charge".

  2. Per acquisto Cee, utilizzare una causale con Tipo autofattura = Cee.

 

Riepilogo Codici IVA

 

 

Caso d’uso

Codici IVA da utilizzare

Acquisti oro interni al 22%  cui si applica il reverse charge

 

OR22 Acquisti oro interni al 22% reverse

Acquisti oro import al 22% cui si applica il reverse charge

 

OM22 Acq. oro import. al 22% reverse

Acquisti oro intra al 22%  cui si applica il reverse charge

 

OI22 Acq. oro intra al 22% reverse

Acquisti interni oro da investimento imponibili per opzione

 

OA22 Acquisti interni oro investimento 22% imponibile a seguito di opzione

Cessioni interne oro industriale

 

20CO Cessione interne oro industriale

Cessioni intra oro industriale

 

20CI Cessione intra oro industriale

Acquisti interni oro da investimento imponibili per opzione

 

OA22 Acquisti interni oro investimento 22% imponibile a seguito di opzione

Acquisti interni oro dentisti con Iva indetraibile soggetti al reverse charge

 

ID22 Iva 22% indetr. 100% dentisti acq. Oro

 

 

Nota:

Per effetto della normativa sul mercato dell’oro (Legge n. 7 del 17/1/2000) si evidenzia che i contribuenti che effettuano operazioni nel settore e rientrano sia nella disciplina di cui all’art. 19, terzo comma, lett. d), che in quella del successivo comma 5bis, devono tenere una contabilizzazione distinta delle operazioni e compilare due distinti moduli, al fine di poter evidenziare l’IVA ammessa in detrazione per ciascuna attività.

 

Trattamento della tipologia c. Prodotti finiti

I prodotti finiti sono assoggettati al regime globale del margine, qualora il soggetto passivo svolga abitualmente questo tipo di commercio, con possibilità per il rivenditore di optare per l’applicazione del regime analitico per ogni singola cessione.

È possibile utilizzare i codici IVA AN 4, AN10, AN22 per il metodo analitico, e i codici IVA GL 4, GL10, GL22 per il metodo globale.

 

Dentisti ed odontotecnici

In base al D.P.R. 27/09/2000, n. 315, i soggetti esercenti professioni e arti sanitarie, che effettuano esclusivamente le operazioni esenti dall'Imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 10, n.18, del D.P.R. 633/1972 e tenuti, ai sensi del comma 5 dell'art. 17 dello stesso decreto, al pagamento dell'imposta per gli acquisti di materiale d'oro e di prodotti semilavorati inerenti all'attività svolta, sono autorizzati ad eseguire i versamenti delle liquidazioni periodiche trimestralmente e senza la maggiorazione a titolo di interesse indipendentemente dall'entità del volume d'affari e senza necessità di alcuna opzione.

La Circolare del Ministero delle Finanze n. 216 del 27/11/2000, illustrativa del decreto sopra citato, ha chiarito che l'agevolazione descritta decade qualora vengano poste in essere operazioni imponibili.

In caso di decadenza dell'agevolazione, la Circolare precisa che i contribuenti saranno tenuti, dal mese successivo, a versare l'IVA mensilmente, salva la possibilità di optare, sussistendo i presupposti, per il regime trimestrale, con applicazione della maggiorazione a titolo di interesse.

La Circolare sopra citata ha inoltre precisato che per tali soggetti l'IVA relativa al 4° trimestre debba essere corrisposta entro il 16 febbraio anziché a conguaglio nella liquidazione annuale.

La risoluzione dell'agenzia delle Entrate 68/E del 26/10/2001 ha stabilito che le leghe di metalli nobili a base di oro, palladio e platino usate da dentisti e odontotecnici sono dispositivi medici e quindi rientrano tra i prodotti finiti, perciò non sono soggetti al regime speciale dell'oro e l'Iva viene addebitata direttamente dai cedenti. Restano comunque in vigore gli eventuali obblighi trimestrali.

 

Inserire l'attività indicando nei Dati IVA annuali la periodicità "Trimestrale art. 74".

 

Per la registrazione della fattura di acquisto di oro utilizzare un codice IVA nel quale sia indicato 100 nel campo "% indetraibilità" e seguire la procedura operativa elencata sopra.

 

Come trattare alcune tipologie di cessione di oro usato

La cessione di oro diverso da quello da investimento o "industriale" è soggetta a reverse charge nei confronti dei soggetti IVA (codice IVA 20CO); nei confronti dei consumatori finali non si può applicare il reverse charge, ma i codici IVA normali (22).

Per quanto riguarda gli acquisti, di contro, si applica il reverse charge (codice IVA OR22 e causale AO22 per acquisti interni).

L’operazione è "neutra" ai fini IVA (l’imposta a credito è pari a quella a debito).

La stessa procedura (autofattura con codice IVA OR22) vale anche per l’acquisto da privati. Se gli acquisti da privati sono però di prodotti finiti (non soggetti a trasformazione e non classificabili come materia prima, tipo oro grezzo) questi sono assoggettati al regime del margine (regime analitico se l’operazione è occasionale).

Se un oggetto d’oro viene utilizzato quale materia prima o semilavorato per creare un altro bene dello stesso genere, la successiva rivendita di questo bene non può essere assoggettata al regime del margine in quanto l’oggetto è da considerarsi "nuovo".

Con la risoluzione n.375/E del 2002, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i prodotti finiti d’oro usato ceduti a soggetti che effettuano lavorazione di oro industriale, anche se non qualificabili come "oro industriale", possono essere assimilati, ai fini IVA, a questo ultimo prodotto. In tal caso l’imposta è assolta mediante il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).

La Risoluzione n. 92/E del 12/12/2013 ha ulteriormente precisato che i beni d’oro usati possono essere ritenuti "industriali" ogni volta che il cessionario è un’azienda che effettua esclusivamente l’attività di lavorazione industriale di metalli preziosi o è un’azienda di fabbricazione che effettua l’attività di affinazione industriale di metalli prezioni al fine di immettere in produzione nuovi oggetti d’oro recanti il proprio marchio di identificazione.

Quando l’oggetto acquistato dal privato viene ceduto nelle stesse condizioni in cui è stato acquistato (con esclusione dei casi sopra esposti) o ceduto dopo aver effettuato alcune riparazioni che non ne hanno modificato le caratteristiche, le relative cessioni devono essere assoggettate al regime del margine, in quanto si tratta di beni che hanno subito la tassazione definitiva prima del loro riutilizzo.

 

Acquisti diversi da oro  

Il tipo di gestione da utilizzare è legata alla tipologia di cessione:

  1. se non ci sono cessioni imponibili, è corretto registrare le operazioni di acquisto, diverse da quelle di oro, con codici indetraibili;

  2. se invece ci sono cessioni imponibili quali cessioni a privati, allora occorre registrare gli acquisti (diversi da oro) con codici detraibili, non sussistendo i requisiti previsti dall’articolo 19; di conseguenza occorre utilizzare il pro-rata.