Il D.Lgs. 26/02/1999, n. 60, ha modificato la disciplina concernente l'attività di spettacoli ed intrattenimenti.
In particolare, mentre in precedenza esisteva unicamente il regime speciale degli spettacoli, con il nuovo decreto è stata prevista una distinzione tra attività di intrattenimento e giochi, da quella di spettacolo vero e proprio.
Le imprese che esercitano le attività di intrattenimento, giochi ed altre attività previste nella tariffa allegata al D.P.R. 640/1972 rientrano, salvo opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, nel regime forfetario previsto dall'art. 74 del D.P.R. 633/1972.
L'art. 8 del D.Lgs. 60/1999 prevede per le attività di intrattenimento, ipotesi nelle quali la base imponibile è determinata nella misura del 50% dei proventi conseguiti.
Mentre le attività di spettacolo sono soggette esclusivamente ad IVA, le attività di intrattenimento sono assoggettate sia ad IVA sia alla nuova imposta sugli intrattenimenti.
La Legge n. 311/2004, al comma 497, stabilisce che la raccolta delle giocate agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico delle legge di pubblica sicurezza è esente da IVA.
Dal 2005 questi servizi sono assimilati a quelli previsti dall'art. 10, n. 6), del DPR n. 633/72.
Per le altre categorie di apparecchi di intrattenimento (videogiochi, flipper) si applica il regime degli intrattenimenti.
Coloro che gestiscono entrambe le categorie di apparecchi deve separare le attività ai sensi dell'art. 36, quarto comma del DPR n. 633/72.
L'IVA calcolata nel regime degli intrattenimenti, solo nel caso in cui sia stata calcolata anche l'imposta sugli intrattenimenti, nell'F24 deve essere indicata con il codice tributo 6729 per tutti i versamenti periodici.
L'attività di intrattenimento non deve presentare la dichiarazione Iva
SEQUENZA OPERATIVA
Selezionare la voce "Codici IVA" in Tabelle/Anagrafiche ed inserire i codici IVA da utilizzare per le cessioni nei quali indicare:
Come Tipo calcolo: Scorporo per intrattenimento.
l'aliquota Iva.
l'aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti.
per i soggetti rientranti nelle condizioni descritte dall'art. 8 del D.Lgs. n. 60/1999, barrare il campo "Imponibile 50% dei corrispettivi".
nella sezione Regimi IVA speciali, la quota forfetaria di detrazione IVA. Non indicarla se è barrato "Imponibile 50% dei corrispettivi".
Per la registrazione degli acquisti con l'attività di intrattenimenti, utilizzare i codici Iva indetraibili ND22, ND10, ND4. Nel caso in cui assieme all'attività di intrattenimento sia svolta un'altra attività, si consiglia di copiare questi codici IVA per crearne di nuovi, nei quali cancellare i raccordi Iva.
Inserire l’attività IVA intrattenimenti nella colonna “Regime IVA” dell’attività IVA (Configurazione azienda – Attività). Nel caso in cui un soggetto svolga l'attività di intrattenimenti congiuntamente ad altre attività, utilizzare il "Regime intrattenimenti" per la registrazione dei corrispettivi inerenti all'attività di intrattenimenti ed il "Regime normale" per la registrazione dei corrispettivi inerenti le altre attività.
Indicare il registro dei corrispettivi da utilizzare.
Per le registrazioni in Prima nota devono essere seguite regole diverse a seconda che l'attività esercitata consista esclusivamente in intrattenimenti oppure che l'attività di intrattenimenti venga esercitata congiuntamente ad altre attività.
Calcolo del debito Iva relativo all’attività di intrattenimento
Per le attività di intrattenimento viene calcolato, con la liquidazione IVA, il debito IVA da versare in F24 con il codice tributo 6729.
Se per la periodicità è presente una sola attività Iva con regime intrattenimenti il Debito Iva intrattenimenti corrisponde all’importo da versare nel periodo.
Se per la stessa periodicità sono presenti più attività Iva, di cui almeno una con regime intrattenimenti, per calcolare l’importo da versare viene invece eseguita la seguente proporzione:
Importo da versare per intrattenimenti = Debito intrattenimenti : Totale debiti varie attività x importo da versare
Il credito IVA del periodo precedente, in questo caso, come i crediti IVA chiesti a rimborso o compensazione, sono attribuiti all’attività diversa da intrattenimenti.
Nel caso in cui le attività con regime non intrattenimenti risultino a credito oppure con saldo zero non viene effettuata la proporzione ma il seguente calcolo:
Debito Intrattenimenti = Importo da versare (se a credito viene considerato negativo) + Credito attività non intrattenimenti
In presenza di attività Iva con regime intrattenimenti e attività non di intrattenimenti non viene gestito il caso in cui
viene utilizzato l’automatismo con la barratura “Considera maggiore versamento periodo precedente” che permette di riportare nel periodo attuale e utilizzare il credito derivante da un versamento maggiore del dovuto eseguito nel periodo precedente. Il riporto del credito dal periodo precedente viene associato dalla procedura all’attività non di intrattenimento.
Inoltre:
l’imposta sugli intrattenimenti non viene determinata calcolando la liquidazione Iva;
la Dichiarazione Iva riporta anche i dati relativi all’attività intrattenimenti.
Non viene gestita la compensazione del debito relativo all’attività intrattenimenti con il credito IVA periodico di altre attività perché nella Dichiarazione Iva annuale (dove non devono essere riportati i dati relativi all’attività di intrattenimento) risulterebbe un credito Iva annuale che in realtà è stato utilizzato almeno in parte per questa compensazione.
E’ possibile compensare il debito direttamente nel programma F24.
Trasferimento del debito in F24
Il debito intrattenimenti viene trasferito in F24 con il codice tributo 6729.
Se nell’azienda è presente una sola attività Iva con regime intrattenimenti, al debito, determinato come sopra indicato, viene sommato se presente il “Credito Redditi/altre imposte”.
Se nell’azienda sono presenti anche altre attività Iva, il “Credito Redditi/altre imposte” viene sempre utilizzato a copertura del debito dell’attività non intrattenimenti e quindi trasferito in F24 con il relativo codice tributo (ad esempio il codice 6031 nel caso di versamento del primo trimestre). Per attribuire il credito a parziale o totale copertura del debito dell’attività intrattenimenti occorre modificare il debito direttamente nella procedura F24.
Il debito per le attività non intrattenimenti da trasferire in F24 viene quindi calcolato in questo modo:
Importo da versare + Credito Redditi/altre imposte – Debito intrattenimenti.
I debiti devono essere versati se risultano superiori a 25,82 euro.
Trasferimento dell’imposta su intrattenimenti in F24
Non è gestito il trasferimento automatico dell’imposta su intrattenimenti in F24. Occorre inserire manualmente l’importo direttamente nel programma F24 seguendo la procedura indicata nell’esempio.
Esempio:
Nei Parametri aziendali, sezione “Corrisp. / Stampe”, campo “Imposta intrattenimento” deve essere indicato il conto da inserire per la rilevazione in Prima Nota dell’imposta su intrattenimenti; ad esempio il conto 4855000900 “Erario conto imposta spettacoli intrattenimenti”.
Dalla scheda contabile verificare, per il periodo, il saldo del suddetto conto che corrisponde quindi all’importo dell’imposta sugli intrattenimenti.
A questo punto nel programma F24 inserire quindi manualmente quest’importo indicando come codice tributo 6728 “Imposta su intrattenimenti”.
Esempio di utilizzo di Codici Iva per Regime Intrattenimenti
Le attività con Regime Iva intrattenimenti non devono calcolare gli interessi trimestrali (ad esempio le associazioni sportive dilettantistiche).
Nell’attività dell’azienda, sezione Dati Iva annuali indicare come periodicità “Trimestrale art. 74”.
Per le vendite utilizzare un codice Iva impostando come Tipo Calcolo “Scorporo per intrattenimento”, indicando l’imposta sugli intrattenimenti e la Quota forfetaria nella sezione Regimi Iva speciali (ad esempio ½ dell’imposta).
Per gli acquisti occorre creare un codice Iva similare al codice Iva “22” con le stesse caratteristiche non indicando alcun raccordo Iva per la dichiarazione Iva annuale. Questo perché gli acquisti sono esonerati dagli adempimenti Iva; in base al Regime Iva intrattenimenti l’Iva sulle fatture d’acquisto viene infatti considerata completamente indetraibile.
A. Esercizio esclusivo di attività di intrattenimenti
In Prima nota nel campo "Totale" inserire l'importo dei corrispettivi riscossi;
Nel campo "Imponibile" della griglia dei "Dati IVA", inserire il totale dei corrispettivi corrispondente all'importo indicato nel campo "totale";
Premendo Invio la procedura provvederà a riportare in automatico nel campo "imponibile" l'importo corrispondente alla base imponibile risultante dopo la procedura di scorporo dell'IVA e dell'imposta sugli intrattenimenti e nel campo "imposta" l'ammontare dell'IVA; nella colonna “Imposta intrattenimenti” è visibile l’ammontare calcolato dell’imposta su intrattenimenti.
Per ottenere la quadratura dei dati contabili, dopo aver riportato la base imponibile e l'IVA, inserire il conto nel quale riportare l'ammontare dell'imposta sugli intrattenimenti da versare. Il programma riporta il rigo contabile automaticamente se il conto è stato indicato nei Parametri aziendali, sezione Corrispettivi.
Nel caso in cui l'imposta e l'imponibile siano calcolati sul singolo titolo di accesso è possibile inserire manualmente gli importi dell'imponibile e dell'imposta.
B. Esercizio di attività di intrattenimento esercitata congiuntamente ad altre attività
In base al punto n. 2 delle note contenute nell'allegato A del D.Lgs n. 60/1999, ("Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti"), "Per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da piu' attivita' soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sara' determinato con ripartizione forfetaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente".
Esempio:
Incasso complessivo = € 5.000,00
Ore apertura locale = 5
Durata esibizione = 2
Aliquota IVA = 22%
Imposta su intrattenimenti = 16 %
5.000,00 : X = 5 : 2
X = 2.000,00 (corrispettivi relativi all'esibizione)
Dal valore così determinato occorre scorporare sia l'IVA sia l'imposta sugli intrattenimenti.
2.000,00 x 100
------------------------ = 1.449,28
100 + 22 + 16
1.499,28 x 22% = 318,84 (IVA)
1.459,85 x 16 % = 233,58 (imposta su intrattenimenti)
5.000,00 - 2.000,00 = 3.000,00 (corrispettivi non soggetti all'imposta sugli intrattenimenti)
Dal valore così determinato occorre invece scorporare soltanto l'IVA.
3.000,00 x 100
----------------------- = 2.459,02
122
2.459,02 x 22% = 540,98 (IVA)
Compilazione della dichiarazione IVA annuale nel caso di 2 attività, di cui una di intrattenimento
Per l’attività di intrattenimento non viene richiesta la compilazione della dichiarazione annuale.
Per non considerare questa attività nella dichiarazione IVA, occorre inserire in Configurazione azienda – Attività, per ogni attività IVA, lo stesso intercalare.
In questo modo, poiché i codici IVA legati agli intrattenimenti non hanno raccordi, viene creato un solo modulo con le operazioni di acquisto e vendita dell’attività diversa da intrattenimento.
Occorre quindi modificare i dati presenti nel quadro VH della dichiarazione IVA, in modo che siano riportati solo i versamenti dell’attività diversa da intrattenimento.
Dovranno essere perciò indicati i versamenti effettuati con codice tributo diverso da 6729 e non considerati i versamenti effettuati con codice tributo 6729; dovranno inoltre essere presenti, nei righi da VH1 a VH12, solo i risultati delle liquidazioni periodiche per l’attività diversa da intrattenimento.
C. Regime forfetario di intrattenimenti
In base all'art. 8 del D.Lgs. n. 60/1999, salvo opzione per la determinazione dell'imponibile secondo le regole ordinarie, sono ammesse al regime forfetario di applicazione dell'imposta:
le esecuzioni musicali non dal vivo, effettuate in pubblici esercizi senza prestazioni sostitutive o accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti;
le attività di minima importanza;
le attività soggette all'imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.
In tale eventualità l'imponibile è determinato:
nella misura del 50% dei proventi incassati nel caso di spettacoli indicati alla lettera a);
con la riduzione del 50% della base imponibile solo nell'ipotesi in cui i proventi realizzati nell'anno solare precedente siano di importo non superiore a Euro 50.000 (così modificati dal Gennaio 2004 dalla Legge 350/2003), relativamente alle altre due attività
In questi casi, utilizzare un codice IVA nel quale sia presente la barratura "Imponibile 50% dei corrispettivi", e la percentuale d'imposta su intrattenimenti.
Indicare la quota forfetaria di detrazione IVA nei casi previsti dall'art. 74, 6 comma, del D.P.R. 633/72.
Esempio:
Corrispettivi = Euro 2.600,00
Base imponibile = 50% del totale dei corrispettivi
Aliquota IVA = 22%
Imposta intrattenimenti = 10%
2.600,00 x 50 % = 1.300,00 (corrispettivo soggetto all'imposta sugli intrattenimenti)
1.300,00 : (122 + 10) = X : 100 X = 984,85 (base imponibile)
984,85 x 22% = 216,67 (IVA a debito)
984,85 x 10 % = 98,49 (imposta su intrattenimenti)
Gestione di apparecchi da intrattenimento
Il bar o sala giochi, se non è il proprietario degli apparecchi di intrattenimento, è tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, ad emettere fattura per le prestazioni rese nei confronti del proprietario degli apparecchi che acquisisce gli incassi delle giocate, addebitando a quest'ultimo l'Iva relativa, con l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 22 per cento, mentre le imposte
per l'utilizzo degli apparecchi da divertimento e intrattenimento devono essere assolte dal proprietario degli stessi.
La registrazione è:
Codice IVA 22
Dare Cliente
Avere Aggi
Avere Iva su vendite
Nel caso invece di sala giochi o di un bar che è proprietario degli apparecchi oppure che preleva direttamente gli incassi, gli introiti costituiscono ricavi d'esercizio e andranno registrati come corrispettivi.
La legge n. 311/2004, al comma 497, stabilisce che la raccolta delle giocate agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza è esente da IVA.
Dal 2005 questi servizi sono assimilati a quelli previsti dall'art. 10, n. 6), del D.P.R. n. 633/72.
Per le altre categorie di apparecchi da intrattenimento (videogiochi, flipper) si applica il regime degli intrattenimenti.
Chi gestisce entrambe le categorie di apparecchi deve separare le attività ai sensi dell'art. 36, quarto comma del D.P.R. n. 633/72.
Nel primo caso occorre utilizzare i codici esenti come ad esempio ES9C, nel secondo caso occorre impostare il regime IVA come intrattenimenti e utilizzare un codice IVA con aliquota 22, l'imposta su intrattenimenti e la quota forfetaria dell'imposta su intrattenimenti (1/2).
Associazioni sportive L. 398/91
Le associazioni soggette alla legge 398/91 non hanno obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione. Sono soggette al regime IVA degli intrattenimenti, disciplinato dal sesto comma dell’art. 74 del D.P.R. 633/72, anche se sull’attività dell’associazione non si applica l’imposta su intrattenimenti. Possono optare per l’applicazione del regime IVA normale.
Procedura operativa:
In Configurazione azienda – Attività, nell’attività IVA, indicare Regime IVA = Intrattenimenti e la barratura “Società sportive dilettantistiche";
La barratura consente di distinguere la gestione delle società sportive dilettantistiche dalle attività di intrattenimento vero e proprio. Le prime infatti effettuano il versamento del debito in F24 con il codice tributo previsto per le attività con regime Iva normale (ad esempio 6031) e non con quello specifico per le attività di intrattenimento (cod. tributo 6729).
Per le società sportive dilettantistiche, non viene calcolato il debito Iva intrattenimenti.
nell’esercizio, indicare Regime fiscale = Enc/forfetari 398/91;
nei Dati Iva annuali impostare la periodicità “Trimestrale art.74”. Le società sportive dilettantistiche non devono calcolare gli interessi trimestrali;
inserire in Tabelle/Anagrafiche – Codici IVA i codici IVA da utilizzare, facendo riferimento a quanto riportato sopra per gli intrattenimenti e seguendo le impostazioni come nell’esempio riportato di seguito.
Per le operazioni di vendita inserire ad esempio un codice IVA con aliquota 22, indicando come Tipo Calcolo “Normale” e impostando nella sezione “Regimi Iva speciali” la quota forfetaria nel regime speciale intrattenimenti che l’associazione deve utilizzare (ad esempio “1/2 dell’imposta”). Non è necessario indicare alcun raccordo Iva, in quanto per le associazioni sportive dilettantistiche non sussiste l’obbligo di dichiarazione IVA.
Gli acquisti devono essere contabilizzati con codici IVA indeducibili (ND22, ND10, ND4).
Se l’attività dell’associazione viene gestita sotto forma di Ente, nell’Attività nel menù – Configurazione Azienda occorre indicare nella colonna Regime Fiscale “ENC forfetari 398/91”: la procedura gestisce in automatico il trasferimento nei Redditi e il calcolo forfetario.
Se, invece, l’attività dell’associazione viene gestita sotto forma di Società, nell’Attività nel menù – Configurazione Azienda occorre indicare nella colonna Regime Fiscale “SC – Soc. Sport. Dil. Art. 90 c.1 legge 289/2002”.
E' possibile stampare, in alternativa al registro IVA dei corrispettivi, il prospetto disciplinato dal DM 11/02/97 (Operazioni Annuali - Stampe).
Non è gestito il calcolo del reddito forfetario per questi soggetti nella stampa bilancio fiscale. Per indicare le plusvalenze da non rateizzare utilizzare il conto 5560001510 "Plusvalenze da non rateizzare".
Riepilogo Codici IVA
Caso d’uso |
Codici IVA da utilizzare |
Operazioni rientranti nel regime speciale intrattenimenti legge 398/91 |
4AD Iva al 4% detr. 1/2 legge 398/91 10AD Iva al 10% detr. 1/2 legge 398/91 22AD Iva al 22% detr. 1/2 legge 398/91 22A3 Iva al 22% detr. 1/3 legge 398/91 (diritti radiotelevisivi) 22A1 Iva al 22% detr.1/10 legge 398/91 (sponsorizzazioni, fino al 2014 compreso – dal 2015 usare 22AD) |