In questo capitolo sono trattate le seguenti operazioni aziendali:
Liquidazione volontaria;
Trasformazione societaria;
Fallimento;
Fusione;
Conferimento d'azienda;
Scioglimento di società di persone per recesso del socio e continuazione dell'attività da parte del socio superstite.
Soggetto (persona fisica) che chiude un'attività e ne apre un'altra.
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA (art. 182 T.U.I.R.)
Periodo pre-liquidazione
Prima d'iniziare la fase liquidatoria gli amministratori devono presentare un rendiconto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio d'esercizio e fino al momento della messa in liquidazione (artt. 2277 e 2452 del codice civile). Questo documento è un vero e proprio bilancio e dev'essere redatto a norma dell'art. 2423 del codice civile con:
Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa;
le connesse stime tipiche di fine esercizio (ammortamenti, accantonamenti, ratei e risconti);
la relazione degli amministratori e dei sindaci.
In contabilità si effettua la chiusura dell'esercizio alla data di messa in liquidazione con relative scritture di assestamento e rettifica.
Le società in liquidazione non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione (che rimane valido ai fini fiscali), ma unicamente al deposito del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale esercizio della società secondo quanto stabilito dall'art. 2490 c.c..
Sono inoltre tenute alla comunicazione dell'elenco dei soci.
Questi dati sono poi utilizzati anche per redigere la dichiarazione dei redditi di questo autonomo periodo d'imposta.
Periodo di liquidazione e post-liquidazione
Successivamente i liquidatori devono eseguire alcuni adempimenti:
redigere e stampare sul libro inventari il bilancio iniziale di liquidazione (eseguita la riapertura dei conti precedentemente chiusi);
accreditare o addebitare le differenze al conto "Rettifiche di liquidazione", dopo aver provveduto alla rettifica dei conti adeguandoli ai valori di realizzo o di estinzione contemplati dai liquidatori;
non far più figurare le poste rettificative dell'attivo, quali il fondo svalutazione crediti; al loro posto nel bilancio figura l'importo residuo, poiché questi valori vanno assorbiti dai valori corrispondenti che intendevano rettificare;
non far più figurare i costi pluriennali e le immobilizzazioni privi della possibilità di essere recuperati (visto che l'attività non prosegue), i beni immateriali non trasferibili o non realizzabili, le poste rettificative dell'attivo e le poste costituenti parti ideali del capitale netto;
redigere e stampare sul libro inventari i bilanci intermedi di liquidazione e presentare le dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi per cui vengono presentati questi bilanci.
In tal caso i bilanci vanno redatti con i criteri propri della procedura di liquidazione e quindi a valori di realizzo, anche se nella pratica molti li redigono in maniera ordinaria.
Insieme alla dichiarazione dei redditi relativa al primo bilancio intermedio di liquidazione è opportuno conservare un prospetto di raccordo del conto economico e precisamente:
una sezione costi e ricavi del periodo precedente la messa in liquidazione;
una sezione costi e ricavi dalla data di messa in liquidazione alla data di chiusura dell'esercizio;
una sezione riepilogativa dei costi e ricavi di tutto l'anno;
ai fini civilistici il bilancio va redatto per tutto l'anno in cui si è manifestata la liquidazione e non deve rilevare il fatto che ai fini fiscali vadano redatti 2 bilanci e 2 dichiarazioni dei redditi;
un bilancio intermedio annuale con criteri di funzionamento (non a valori di stima anche perché le rettifiche di valori ossia plusvalenze o minusvalenze derivanti da rettifiche di valori contabili e non di realizzo non sono fiscalmente rilevanti);
redigere e stampare sul libro inventari il bilancio finale di liquidazione con il conto economico dell'ultimo periodo e il piano di riparto;
presentare la dichiarazione dei redditi relativa che rende definitiva la tassazione dei redditi di liquidazione; alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 600 del 1973, un prospetto in cui risultano i redditi o le perdite dichiarate negli esercizi intermedi.
Da questo prospetto potrebbe risultare anche un eventuale credito finale verso l'erario: in tal caso occorrerà modificare il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto, mentre la liquidazione si chiuderà solo nel momento in cui si avrà l'incasso di tale credito (salvo che il credito venga ceduto a terzi o assegnato ai soci).
Durante la procedura di liquidazione vanno tenute e stampate le scritture contabili previste dal codice civile e dalla normativa fiscale per l'azienda ad esempio il libro giornale ed i registri Iva.
Dichiarazioni fiscali
Redditi – IRAP
Periodo ante liquidazione: occorre presentare la dichiarazione Redditi e Irap del periodo
Periodo successivo all’iscrizione della liquidazione: occorre presentare una dichiarazione Redditi per ogni periodo d’imposta. Dovrà inoltre essere presentata una dichiarazione complessiva dell’intero periodo di liquidazione, se questo si prolunga oltre il periodo d’imposta, comprendente anche l’ultimo periodo (che non deve essere presentato distintamente).
IVA/770: deve essere presentata una dichiarazione per ogni anno.
Sequenza operativa per l'utente della procedura Contabilità:
Inserire come data fine dell'esercizio in corso al momento della liquidazione il giorno precedente la messa in liquidazione; ad es. se una ditta entra in liquidazione il giorno 01.05.2013, l'esercizio 2013 avrà durata 01.01.2013 - 30.04.2013;
inserire un esercizio che comprenda la rimanente parte dell'anno: continuando l'esempio precedente l'esercizio potrebbe avere durata 01.05.2013 - 31.12.2013 e sarà codificato come esercizio 2013A.
Evitare di inserire ad esempio l'esercizio 2013A da 01/01/2013 al 30/04/2013 e l'esercizio 2013 da 01/05/2013 a 31/12/2013. In Anagrafica, durante l'inserimento degli esercizi, è segnalata l'incongruenza tramite il messaggio warning “Inseriti esercizi con periodo di validità incongruente”;
eseguire le normali operazioni che si eseguono al momento della chiusura del periodo d'imposta per l'esercizio 2013, ad esempio rilevazione ammortamenti, ratei e risconti, ecc.;
eseguire la chiusura dell'esercizio 2013 avente durata 1/1/2013 - 30/04/2013;
eseguire l'apertura dell'esercizio 2013A, avente durata 1/5/2013 - 31/12/2013;
redigere il rendiconto (bilancio Cee) dell'esercizio 2013 (inteso come esercizio avente durata 1/1/2013 - 30/04/2013) eseguendo la Compilazione del bilancio CEE;
eseguire il trasferimento nella procedura Unico (Unico 2013 nel caso in cui si tratta si società di capitali) e nella procedura Studi di settore per l'esercizio 2013 avente durata 1/1/2013 - 30/4/2013;
redigere e stampare sul libro inventari il bilancio iniziale di liquidazione (artt. 2277 e 2452 c.c.) (non gestito dalla procedura Contabilità);
al termine dell’esercizio 2013A, redigere manualmente le scritture relative alla procedura di liquidazione nell'esercizio 2013A (avente durata 1/5/2013 - 31/12/2013);
eseguire le normali operazioni che si eseguono al momento della chiusura del periodo d'imposta per l'esercizio 2013A (avente durata 1/5/2013 - 31/12/2013), ad esempio rilevazione ammortamenti, ratei e risconti, ecc.;
eseguire la chiusura dell'esercizio 2013A (avente durata 1/5/2013 - 31/12/2013);
nel caso la liquidazione si prolunga oltre il periodo d’imposta, eseguire l'apertura dell'esercizio 2014 (avente durata 1/1/2014 - 31/12/2014);
ai fini Iva la liquidazione non rientra tra le trasformazioni sostanziali soggettive, ma tra i casi di cessazione dell'attività che comportano comunque la presentazione della dichiarazione Iva nei termini normali. Non occorre quindi nessuna operazione particolare, poiché la dichiarazione considera tutte le operazioni dell'anno solare indipendentemente dagli esercizi contabili;
redigere la dichiarazione 770 dell'anno solare precedente (2013) utilizzando la funzione Trasferimento in 770;
redigere la dichiarazione Iva dell'anno solare precedente (2013) utilizzando la funzione Trasferimento in Iva;
redigere il rendiconto (bilancio cee) dell'esercizio 2013A, avente durata 1/5/2013 - 31/12/2013, eseguendo la funzione Trasferimento in bilancio;
eseguire il trasferimento nella procedura Unico e nella procedura Studi di settore per l'esercizio 2013A avente durata 1/5/2013 - 31/12/2013;
redigere il bilancio Cee ai fini civilistici dell'anno 2013 senza tenere conto della separazione dei due esercizi ai fini fiscali per il periodo 1/1/2013 - 31/12/2013 nella procedura Bilancio Cee nell'anno 2013 e stamparlo sul libro inventari;
stampare il libro inventari dell'esercizio 2013A avente durata 1/5/2013 - 31/12/2013;
stampare sul libro inventari un bilancio contabile (se non si è stampato quello Cee) redatto manualmente dall'utente che comprenda i dati dell'intero anno 2013;
se la procedura di liquidazione si protrae per più esercizi, è necessario tenere la contabilità, presentare e redigere il bilancio e le relative dichiarazioni dei redditi, Iva e 770 effettuando i relativi trasferimenti per ciascun periodo d'imposta;
stampare sul libro inventari l'inventario di ogni periodo d'imposta rientrante nel periodo di liquidazione;
al termine della procedura di liquidazione, redigere un bilancio finale di liquidazione, stamparlo sul Libro Inventari e compilare la dichiarazione dei redditi, che riassume e definisce la liquidazione delle imposte del periodo compreso tra le date d'inizio e di fine liquidazione (art. 2453 c.c.);
per la compilazione del Bilancio Cee di liquidazione, seguire la procedura del capitolo 8.5.1.4 - Bilancio CEE;
Effettuando un breve riepilogo, in caso di liquidazione il Bilancio CEE deve essere quindi redatto per i seguenti periodi:
Periodo pre liquidazione.
Periodo post liquidazione.
Periodo coincidente con l’anno solare per il primo anno di liquidazione (senza tener conto quindi della separazione dei due esercizi ai fini fiscali dovuta alla liquidazione).
Esercizi di liquidazione. Se il periodo di liquidazione si protrae per più esercizi è necessario infatti effettuare il trasferimento per ciascun periodo d’imposta.
Intero periodo di liquidazione.
per la compilazione della dichiarazione Unico complessiva, è possibile, dopo la chiusura, ottenere i dati da inserire stampando la lista Righi e Conti per Redditi di tutti gli esercizi coinvolti, sommando i valori presenti nelle liste;
in alternativa al punto precedente, dopo la chiusura:
effettuare una copia dell’azienda;
inserire un esercizio “complessivo” per tutto il periodo di liquidazione, con data di inizio pari alla data di inizio liquidazione, e data di fine pari alla data di chiusura;
spostare dagli altri esercizi nel nuovo esercizio le prime note, con la funzione di sostituzione esercizio in prima nota;
cancellare le registrazioni di chiusura e apertura intermedie (devono rimanare solo la registrazione di apertura corrispondente all’inizio del periodo di liquidazione, e la registrazione finale di chiusura)
trasferire i dati degli archivi extracontabili non da archivio, ma dalla prima nota (l’impostazione è nei Parametri aziendali, sezione “Compilazione dichiarazioni”).
TRASFORMAZIONE SOCIETARIA (ART. 170-171 TUIR)
Quando una società muta la propria forma giuridica, occorre determinare il patrimonio di trasformazione, che rappresenta la base di partenza per la determinazione dei futuri risultati economici della società.
Perciò gli amministratori devono redigere un bilancio straordinario, in cui esporre i valori in base ai quali la società opererà con la nuova veste giuridica.
I criteri di valutazione impiegati sono i consueti previsti dall'art. 2426 del codice civile per un'azienda in funzionamento, ma con qualche correttivo dovuto all'influenza di fattori esterni, quali l'eventuale allargamento a nuovi soci della partecipazione al capitale dopo la trasformazione, il ricorso a finanziamenti di terzi o l'uso del trattamento fiscale riservato alle plusvalenze di trasformazione.
Il cambiamento della forma giuridica della società non comporta particolari obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili. Si rende necessaria la chiusura della partita doppia della società trasformanda, al fine di determinare il reddito d'esercizio fino alla data di trasformazione.
Di seguito riportiamo il caso più complesso, riguardante gli adempimenti necessari per la trasformazione da società di persone a società di capitali.
Da S.n.c. a S.r.l. o viceversa
La procedura di seguito riportata prevede la gestione all'interno dell'azienda, con 2 esercizi separati e va utilizzata se l'azienda non ha cambiato il codice fiscale, altrimenti è necessario inserire un'anagrafica nuova ed una nuova azienda.
L'utente deve predisporre manualmente una situazione patrimoniale di riferimento per il perito di stima, necessaria per il passaggio da società di persone a società di capitali secondo i criteri dell'art. 2426 codice civile; non è gestita dalla procedura dato che necessita di rilevazioni extracontabili;
nelle attività dell'azienda, inserire il giorno precedente la trasformazione come data di fine esercizio in corso al momento della trasformazione stessa: ad esempio, se l'azienda viene trasformata il giorno 01.05.2015, l'esercizio 2015A avrà durata 01.01.2015 - 30.04.2015;
inserire l'esercizio 2015B che comprenda la rimanente parte dell'anno, e cioè 01.05.2015 - 31.12.2015 (i codici degli esercizi 2015A e 2015B sono inseriti a titolo di esempio, potrebbero essere anche 2015 e 2015A);
eseguire la generazione ammortamenti dell'esercizio 2015A, tramite la procedura guidata “Calcolo ammortamenti”;
stampare i registri IVA;
eseguire la stampa della liquidazione IVA;
eseguire le normali operazioni relative al momento della chiusura del periodo d'imposta per l'esercizio 2015A, ad esempio rilevazione ratei e risconti, ecc.;
eseguire la chiusura dell'esercizio 2015A;
eseguire l'apertura dell'esercizio 2015B;
eseguire il trasferimento nella procedura Unico per l'esercizio 2015A (la dichiarazione deve essere presentata telematicamente entro 9 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta);
inserire le scritture contabili dell'esercizio 2015B;
stampare l'acconto IVA del 2015; rettificare la liquidazione IVA annuale del 2015 indicando manualmente nel credito/debito della stampa o calcolo liquidazione IVA quello risultante dalla dichiarazione IVA.
la trasformazione è ininfluente ai fini IVA e occorre compilare un solo modello di dichiarazione Iva per l'intero anno (si veda il paragrafo 3.3.3 delle Istruzioni ministeriali Iva).
Solo in caso di modificazione di ditta individuale in società di persone, la dichiarazione IVA va completata manualmente per inserire una dichiarazione con due moduli (seguendo le istruzioni ministeriali e, per la procedura IVA, la procedura operativa del paragrafo “1.2.1 – Trasformazioni sostanziali soggettive” del Manuale operativo della procedura IVA).
la dichiarazione 770 sarà unica per tutto l'anno solare;
al termine dell'esercizio 2015B avente durata 1/5/2015 - 31/12/2015, redigere il bilancio Cee (se richiesto) e la dichiarazione Unico utilizzando le funzioni di compilazioni presenti nel Menù Operazioni Annuali. Il bilancio deve essere presentato per l’intero periodo 01/01/2015 – 31/12/2015, e l’anno di confronto è 01/01/2014 – 31/12/2014. Dovrà quindi essere compilato con le stesse modalità con cui viene compilato il bilancio di liquidazione per più esercizi.
Trasformazione omogenea (da società di capitali a società di capitali o da società di persone a società di persone)
Se le forme sociali sono omogenee, occorre:
proseguire la redazione delle normali scritture contabili, con l'annotazione sui libri contabili della trasformazione avvenuta; si consiglia di inserire un secondo esercizio, ma non di cambiare azienda;
verrà redatta una sola dichiarazione dei redditi, Iva e studi di settore come previsto dalla normativa;
le comunicazioni Iva e delle fatture vanno fatte dal soggetto risultante con i dati comprensivi anche della vecchia forma societaria;
Le stampe per l'attività cessata devono essere effettuate fino alla data di fine attività. Vengono riportati, nelle stampe, i dati anagrafici presenti alla data di fine stampa.
Quando non è stato utilizzato un nuovo esercizio per contraddistinguere la nuova attività le stampe che vengono eseguite per esercizio (come il registro beni ammortizzabili) dovrebbero essere fatte prima di inserire la nuova anagrafica. Se invece vengono stampate successivamente, occorre seguire questa procedura, al fine di stampare i dati anagrafici corretti:
in Anagrafica Unica indicare fittiziamente, come data di fine validità per la variazione anagrafica con l'intestazione della vecchia attività, la data di fine esercizio;
eseguire la stampa per l'intero esercizio selezionando la vecchia attività contabile;
modificare in Anagrafica Unica la data di fine validità per la variazione anagrafica con l'intestazione della vecchia attività, indicando la data effettiva di chiusura dell'attività.
Si sconsiglia di gestire la trasformazione con 2 aziende distinte, in quanto:
occorre trasferire i beni ammortizzabili e le partite da un'azienda all'altra;
il trasferimento dei dati da e in altre procedure potrebbe essere effettuato nell'azienda non corretta, se le 2 aziende fanno riferimento alla stessa anagrafica
Solo in caso di modificazione di ditta individuale in società di persone (trasformazione non omogenea), la dichiarazione IVA va completata manualmente per inserire una dichiarazione con due moduli (seguendo le istruzioni ministeriali e, per la procedura IVA, la procedura operativa del paragrafo “1.2.1 – Trasformazioni sostanziali soggettive” del Manuale operativo della procedura IVA).
Esempio di trasformazione non omogenea:
In data 01/04/2015 l'impresa individuale Rossi Mario si trasforma nella società "Rossi e Verdi Snc".
La dichiarazione IVA-2016 dovrà essere redatta nel seguente modo:
Creare la dichiarazione (ad esempio n. 20) tipo Quater della società "Rossi e Verdi Snc"; in questa dichiarazione, nel quadro "Impostazioni", deve essere barrata la casella "Trasformazioni sostanziali soggettive" e deve essere indicata la barratura nel campo "Barrare la casella se trattasi di dichiarazione principale";
Note:
per eseguire la copia delle dichiarazioni collegate tramite l'apposita funzione, verranno riportati in automatico nella dichiarazione principale i numeri delle dichiarazioni collegate.
se le dichiarazioni collegate vengono inserite manualmente, è necessario indicare nella dichiarazione principale i numeri delle dichiarazioni collegate.
Tramite la funzione Copia dichiarazioni, impostando il campo Tipo operazione = Crea collegata (x trasf. Sost. Sogg) verrà creata una nuova dichiarazione (ad esempio n. 21) tipo Quater sempre della società "Rossi e Verdi Snc" dove:
la funzione di copia barrerà la casella "Trasformazioni sostanziali soggettive" presente nel quadro "Impostazioni";
andranno indicate nell'intercalare e nel quadro VH le operazioni eseguite dopo la trasformazione (01/04/2015) utilizzando la funzione di Compilazione dichiarazione presente nella procedura Contabilità;
Creare una nuova dichiarazione (ad esempio n. 22) tipo Quater dell'impresa individuale "Rossi Mario" dove:
dovrà essere barrata la casella "Trasformazioni sostanziali soggettive" presente nel quadro "Impostazioni";
dovranno essere indicate nell'intercalare e nel quadro VA le operazioni effettuate fino al momento della trasformazione (31/03/2015) utilizzando la funzione compilazione dichiarazioni della procedura Contabilità;
nel quadro VA dell'intercalare, nel rigo VA1, dovrà essere indicata la partita IVA attribuita alla ditta individuale "Rossi Mario".
Terminato l'inserimento delle dichiarazioni è necessario effettuare il "RICALCOLO TRASFORMAZIONI SOGGETTIVE" (Funzione presente nel Menù Utilità).
Da società di persone a impresa individuale o viceversa
In caso di modificazione di ditta individuale in società di persone occorre presentare una dichiarazione IVA quater con un modulo per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione (ad esempio società incorporata, scissa ecc.) nel quale devono essere compilati tutti i quadri riguardanti l'attività svolta (vedi istruzioni ministeriali e capitolo 1.2.1 “Trasformazioni sostanziali soggettive” del Manuale Operativo della procedura Iva).
Esempio
Trasformazione da ditta individuale a società di persone
In caso di trasformazione da ditta individuale a società di persone (ad esempio società in nome collettivo) occorre inserire in Anagrafica Unica un nuovo soggetto indicando la nuova Partita Iva della società.
FALLIMENTO (ART. 183 TUIR)
La procedura di fallimento comporta la normale tenuta delle scritture contabili ai fini Iva.
La tenuta della contabilità ai fini dei redditi è, invece necessaria solo in caso di esercizio provvisorio.
Ai fini Iva:
compilare il modello Iva 74-bis per l'anno in cui ha inizio il fallimento relativamente alle operazioni registrate prima del fallimento (operazione da svolgersi manualmente);
compilare la dichiarazione Iva annuale, separando le operazioni svolte prima e durante il fallimento mediante la compilazione di due distinti moduli nella stessa dichiarazione Iva (operazione da svolgersi manualmente);
tenere il libro giornale del fallimento;
redigere il bilancio e compilare le dichiarazioni fiscali pertinenti.
Solo nel caso in cui sussista l'esercizio provvisorio devono essere compilate le dichiarazioni ai fini Irap.
Nella procedura Contabilità l'utente deve:
inserire la data di fine dell'esercizio nell'Anagrafica azienda (il giorno precedente l'inizio del fallimento);
inserire il periodo d'imposta di inizio del fallimento, dalla data inizio fallimento alla data fine esercizio;
presentare la dichiarazione Iva art. 74 bis, compilando manualmente i relativi dati nel programma Iva; questi dati possono essere ricavati dalla stampa delle liquidazioni Iva del periodo precedente la dichiarazione di fallimento;
presentare la dichiarazione Redditi relativa al periodo d'imposta precedente al fallimento (eseguendo il trasferimento nei Redditi) entro la fine del nono mese successivo alla nomina del curatore;
presentare la dichiarazione Iva dell'anno di inizio del fallimento includendo due moduli: uno per la parte precedente l'inizio del fallimento ed uno per quella successiva (per ottenere i dati da inserire manualmente nella procedura Iva stampare le liquidazioni dei periodi pre e post fallimento e sommare i dati ottenuti, seguire la procedura operativa indicata nel Manuale operativo al paragrafo 1.2 - Quadri compilati della procedura IVA);
proseguire la tenuta delle scritture contabili ai fini Iva e presentare le relative dichiarazioni ogni anno;
tenere il libro giornale del fallimento e redigere il bilancio e le dichiarazioni fiscali ai fini Irap per ogni periodo d'imposta (in caso di esercizio provvisorio); per redigere le dichiarazioni utilizzare le funzioni Trasferimento nei Redditi e Trasferimento in Bilancio presenti nel Menù Utilità.
Le dichiarazioni devono essere presentate solo ai fini Irap, quindi l'utente deve provvedere a cancellare il quadro dei Redditi RF o RG trasferito.
al termine della procedura fallimentare redigere manualmente un'unica dichiarazione Redditi per tutto il periodo per cui dura il fallimento (ai fini Irpef/Ires).
FUSIONI (ART. 172 TUIR)
La fusione può essere per incorporazione (in cui solo uno dei due soggetti partecipanti si estingue) o per unione (in cui le due società partecipanti alla fusione si estinguono e generano un nuovo soggetto).
Fusione per incorporazione – società incorporata
Sequenza operativa per l'utente della procedura Contabilità in caso di fusione per incorporazione relativa alla società incorporata:
inserire come data fine dell'esercizio in corso al momento della fusione il giorno precedente alla data di deposito degli atti relativi alla fusione; ad es. se una ditta inizia il processo di fusione il giorno 01.05.2013, l'esercizio 2013 avrà durata 01.01.2013 - 30.04.2013;
eseguire le normali operazioni che si eseguono al momento della chiusura del periodo d'imposta per l'esercizio 2011, ad esempio rilevazione ammortamenti, ratei e risconti, ecc.;
eseguire la chiusura dell'esercizio 2013 avente durata 1/1/2013 - 30/04/2013;
effettuare una chiusura dei conti, rettificando i valori iscritti in bilancio;
eseguire il trasferimento nella procedura Unico per l'esercizio 2013 avente durata 1/1/2013 - 30/4/2013;
redigere e stampare sul libro inventari il bilancio iniziale;
il modello 770 dell'anno deve essere presentato dalla società incorporante;
ai fini IRES/IRAP e IVA, la società incorporante presenta il modello in nome e per conto della società incorporata.
Fusione per incorporazione – società incorporante
Sequenza operativa per l'utente della procedura Contabilità in caso di fusione per incorporazione relativa alla società incorporante:
eseguire l'apertura dell'esercizio 2013 (avente durata 1/1/2013 - 31/12/2013) dell'azienda incorporante.
Non è necessario infatti modificare la durata dell'esercizio in seguito alla fusione;
inserire in Prima nota un movimento di giroconto con causale contabile GIRO con data successiva al giorno in cui sono stati depositati gli atti relativi alla fusione per elencare le attività e le passività assorbite dalla società incorporante;
eseguire l'import dei cespiti della società incorporata e verificare i raccordi dei cespiti indicati nei singoli cespiti. Calcolare l'ammortamento dei cespiti della società incorporata a partire dal periodo successivo alla fusione.
Per le fusioni l'ammortamento è fatto per dodicesimi, come per la cessioni d'azienda.
redigere la dichiarazione 770 utilizzando la funzione Trasferimento in 770, occorre integrarla anche dei dati della società incorporata per la frazione di anno in cui ha operato;
redigere la dichiarazione Iva dell'anno solare precedente (2013) utilizzando la funzione Trasferimento in Iva: la dichiarazione IVA deve essere presentata unicamente dalla società incorporante, che presenterà una dichiarazione con un modulo per ogni partecipante alla fusione; in caso di fusione di più società l'incorporante presenterà la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio, delle società fuse o incorporate, compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data; la partita IVA del soggetto incorporato deve essere indicata nel modulo utilizzato per indicare i dati relativi all'attività da quest'ultimo svolta nel periodo antecedente alla trasformazione (è possibile consultare a tal proposito il manuale operativo della procedura IVA 2014, par. 1.2.1)
3.3.1 - Modalità di compilazione nelle ipotesi di trasformazione di soggetti con contabilità IVA unificata
Nelle ipotesi di trasformazioni avvenute durante l'anno 2013 comportanti estinzione del soggetto dante causa ovvero di cessione, conferimento di ramo aziendale ecc., con trasferimento del credito o debito IVA, il soggetto risultante dalla trasformazione deve compilare:
il frontespizio, nel quale deve indicare i propri dati anagrafici;
un modulo (mod. n. 01) per se stesso nel quale devono essere compilati tutti i quadri riguardanti l'attività svolta, compresa le sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL.
In tale modulo deve essere compilato il quadro VT, il quadro VX al fine di riepilogare i dati complessivi dell'importo annuale da versare o a credito con riferimento ai soggetti partecipanti all'operazione;
un modulo per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione (es. società incorporata, scissa, ecc.) nel quale devono essere compilati tutti i quadri riguardanti l'attività svolta, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL.
Per ulteriori chiarimenti sulla compilazione dei quadri da parte dei menzionati soggetti si rinvia al paragrafo 3.3.3 e al paragrafo 3.4.2.
redigere il rendiconto (bilancio cee) dell'esercizio 2013, avente durata 1/1/2013 - 31/12/2013, eseguendo il trasferimento in bilancio;
eseguire il trasferimento nella procedura Unico per l'esercizio 2011 avente durata 1/1/2011 - 31/12/2011 per ciascuna delle aziende che subiscono la fusione;
dopo aver eseguito il trasferimento indicare il subcodice nei dati anagrafici, lo stesso che andrà inserito nell'anagrafica dell'azienda della procedura contabilità;
inserire manualmente nella procedura Bilancio Cee una nuova azienda ed indicare accanto al codice fiscale il subcodice evitare che un esercizio venga considerato precedente all'altro in questo modo non verranno sovrascritti i dati dei bilanci parziali (indicare anche data inizio e fine esercizio nel periodo anno corrente, in questo caso 1/1/2013 - 31/12/2013).
Dichiarazioni da compilare
Dichiarazione dei redditi e IRAP, per il periodo ante fusione, entro 9 mesi dalla data di chiusura del periodo d'imposta;
Dichiarazione dei redditi e IRAP, per il periodo post fusione (in base allo stato risultante al 31/12);
Dichiarazione 770;
Dichiarazione IVA con la procedura per la trasformazione sostanziale soggettiva (vedi istruzioni IVA, più moduli, uno per nuova società o incorporante e uno per ciascuna delle vecchie società). Se invece la fusione avviene nel periodo in cui viene presentata la dichiarazione Iva, l'incorporante, o la società risultante dalla fusione, presenta la dichiarazione anche per i soggetti estinti, indicando i dati della società nuova se i crediti o debiti Iva vengano ad essa ceduti, mentre se questi rimangono in capo al conferente sarà questo soggetto a dover presentare in proprio la dichiarazione Iva dell'anno precedente.
Fusione per unione
Sequenza operativa per l'utente della procedura Contabilità in caso di fusione per unione:
Inserire come data fine dell'esercizio in corso al momento della fusione il giorno precedente alla data di deposito degli atti relativi alla fusione; ad es. se una ditta inizia il processo di fusione il giorno 01.05.2013, l'esercizio 2013A avrà durata 01.01.2013 - 30.04.2013;
eseguire le normali operazioni che si eseguono al momento della chiusura del periodo d'imposta per l'esercizio 2013, ad esempio rilevazione ammortamenti, ratei e risconti, ecc.;
eseguire la chiusura dell'esercizio 2013A avente durata 1/1/2013 - 30/04/2013;
trattandosi di una fusione per unione (da cui scaturisce un soggetto nuovo), sarà necessario inserire una nuova azienda con le caratteristiche del nuovo soggetto e eseguire l'apertura dell'esercizio 2013B avente durata 1/5/2013 - 31/12/2013;
nelle aziende ante fusione (confluite nella nuova azienda) redigere il rendiconto (bilancio Cee) dell'esercizio 2013 eseguendo il Trasferimento in bilancio;
eseguire il trasferimento nella procedura Unico per l'esercizio 2013A avente durata 1/1/2013 - 30/4/2013;
per la nuova azienda risultante dalla fusione redigere e stampare sul libro inventari il bilancio iniziale;
nelle aziende ante fusione indicare in selezione azienda l'esercizio 2013A (avente durata 1/1/2013 - 30/04/2013) e redigere manualmente le scritture relative alla procedura di fusione;
nell'azienda post fusione eseguire le normali operazioni che si eseguono al momento della chiusura del periodo d'imposta per l'esercizio 2013B (avente durata 1/5/2013 - 31/12/2013), ad esempio rilevazione ammortamenti, ratei e risconti, ecc.;
eseguire la chiusura dell'esercizio 2013B (avente durata 1/5/2013 - 31/12/2013);
eseguire l'apertura dell'esercizio 2014 (avente durata 1/1/2014 - 31/12/2014);
nelle aziende ante fusione redigere la dichiarazione 770 dell'anno solare precedente (2013) utilizzando la funzione trasferimento 770, (sarà necessario eseguire due trasferimenti, uno per l'esercizio 2013A ed uno per l'esercizio 2013B);
redigere la dichiarazione Iva dell'anno solare precedente (2013) utilizzando la funzione Trasferimento in Iva: la dichiarazione IVA deve essere presentata unicamente dalla società risultante dalla fusione, che presenterà una dichiarazione con un modulo per ogni partecipante alla fusione;
redigere la dichiarazione Iva dell'anno solare precedente (2013) utilizzando la funzione Trasferimento in Iva;
nella nuova azienda redigere il rendiconto (bilancio cee) dell'esercizio 2013, avente durata 1/1/2013 - 31/12/2013, eseguendo il trasferimento in bilancio;
eseguire il trasferimento nella procedura Unico per l'esercizio 2013 avente durata 1/1/2013 - 31/12/2013;
una volta eseguito il trasferimento indicare il subcodice nei dati anagrafici, lo stesso che andrà inserito nell'anagrafica dell'azienda della procedura contabilità;
inserire manualmente nella procedura Bilancio Cee le date inizio e fine esercizio nel periodo anno corrente, in questo caso 1/1/2013 - 31/12/2013;
redigere il bilancio Cee ai fini civilistici dell'anno 2013 per le aziende ante fusione, inserendo manualmente i dati del periodo 1/1/2013 - 31/12/2013 nella procedura Bilancio Cee e stamparlo sul libro inventari;
stampare il libro inventari dell'esercizio 2013B avente durata 1/5/2013 - 31/12/2013;
stampare sul libro inventari un bilancio contabile (se non si è stampato quello Cee) redatto manualmente dall'utente e che comprenda i dati dell'intero anno 2013.
Dichiarazioni da compilare
Dichiarazione dei redditi e IRAP, per il periodo ante fusione, entro 9 mesi dalla data di chiusura del periodo d'imposta;
Dichiarazione dei redditi e IRAP, per il periodo post fusione (in base allo stato risultante al 31/12);
Dichiarazione 770;
Dichiarazione IVA con la procedura per la trasformazione sostanziale soggettiva (vedi istruzioni IVA, più moduli, uno per nuova società o incorporante e uno per ciascuna delle vecchie società). Se invece la fusione avviene nel periodo in cui viene presentata la dichiarazione Iva, l'incorporante, o la società risultante dalla fusione, presenta la dichiarazione anche per i soggetti estinti, indicando i dati della società nuova se i crediti o debiti Iva vengano ad essa ceduti, mentre se questi rimangono in capo al conferente sarà questo soggetto a dover presentare in proprio la dichiarazione Iva dell'anno precedente.
PROCEDURA PER GESTIRE LE AZIENDE IN CASO DI TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE CHE MODIFICANO LA PARTITA IVA, MA NON IL CODICE FISCALE
In tal caso è necessario NON INSERIRE una nuova anagrafica in Anagrafica Unica e nella procedura Contabilità, ma indicare la nuova partita Iva tra le variazioni anagrafiche della procedura Anagrafica Unica e, senza inserire una nuova azienda, a seconda della casistica riscontrata gestire la modifica nell'azienda stessa, inserendo ad esempio una nuova attività IVA.
Le stampe per l'attività cessata devono essere effettuate fino alla data di fine attività. Vengono riportati, nelle stampe, i dati anagrafici presenti alla data di fine stampa.
Quando non è stato utilizzato un nuovo esercizio per contraddistinguere la nuova attività, come viene fatto nel caso dell'imprenditore individuale per gestire una sola dichiarazione, le stampe che vengono eseguite per esercizio (come il registro beni ammortizzabili) dovrebbero essere fatte prima di inserire la nuova anagrafica. Se invece vengono stampate successivamente, occorre seguire questa procedura, al fine di stampare i dati anagrafici corretti:
in Anagrafica Unica indicare fittiziamente, come data di fine validità per la variazione anagrafica con l'intestazione della vecchia attività, la data di fine esercizio;
eseguire la stampa per l'intero esercizio selezionando la vecchia attività contabile;
modificare in Anagrafica Unica la data di fine validità per la variazione anagrafica con l'intestazione della vecchia attività, indicando la data effettiva di chiusura dell'attività.
PROCEDURA PER GESTIRE UN SOGGETTO (PERSONA FISICA) CHE CHIUDE UN'ATTIVITA' E NE APRE UN'ALTRA
La seguente procedura è valida per un soggetto persona fisica che ha cambiato attività, modificando quindi solo la partita IVA.
In questo caso non è necessario inserire una nuova anagrafica in Anagrafica Unica e nella procedura Contabilità è possibile utilizzare la stessa azienda. Seguire la procedura operativa sotto riportata.
Nella procedura Anagrafica Unica indicare la data di cessata attività nella videata “Attività”.
Inserire una nuova variazione in Anagrafica Unica: indicare la nuova partita IVA e i dati relativi alla nuova attività.
In Contabilità nell'archivio “Attività”:
per l'attività cessata indicare la data di fine attività;
inserire una nuova attività contabile; inserire la data inizio attività e gli altri dati della nuova attività.
In questo modo le due attività saranno gestite contabilmente in maniera separata, mentre fiscalmente faranno riferimento allo stesso soggetto, in modo da compilare un'unica dichiarazione Redditi PF.
La dichiarazione IVA annuale come da istruzioni ministeriali deve seguire la procedura prevista per le trasformazioni sostanziali soggettive, quindi dopo aver eseguito il trasferimento dei dati nella dichiarazione IVA-2014, utilizzando l'apposita funzione, va seguita la seguente procedura operativa:
nella dichiarazione presente in IVA-2014, nel quadro Impostazioni, sezione "Trasf. sost." barrare la casella "Trasformazioni sostanziali soggettive" e "Dichiarazione principale" ed uscire dalla dichiarazione (ignorando eventuali messaggi);
selezionare dal Menù Utilità la funzione Copia dichiarazioni - Duplica/Sposta/Copia per simulazione/Crea collegata;
nella videata della funzione "Duplica/Sposta/Copia per simulazione/Crea collegata" indicare: l'archivio corrente nel campo "Archivio di lettura (campo obbligatorio)"; barrare la casella "Modalità per Trasformazioni sost. sogg."; nei campi dichiarazione iniziale di lettura e dichiarazione finale di lettura indicare la dichiarazione di cui al punto a); nel tipo operazione indicare "Crea collegata (x trasf. sost. sogg.)";
eseguire la copia un'altra volta;
nella prima dichiarazione copiata posizionarsi nel quadro Intercalari e cancellare l'intercalare relativo all'attività cessata, verificare ed integrare i dati del VH e VL sez. 3; chiudere la dichiarazione;
nella seconda dichiarazione copiata posizionarsi nel quadro Intercalari e cancellare l'intercalare relativo ai dati della nuova attività, verificare ed integrare i dati del VH e VL sez. 3; chiudere la dichiarazione;
nella dichiarazione di cui al punto a. cancellare gli intercalari;
eseguire il “Ricalcolo Trasformazioni sostanziali soggettive” della dichiarazione di cui al punto a.;
chiudere la dichiarazione di cui al punto a.;
Si riportano istruzioni ministeriali paragrafo 2.3 dell'IVA-2014:
"B - Cessazione dell'attività
I soggetti che hanno cessato l'attività sono tenuti, ai sensi dell'art. 35, comma 4, alla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale nell'anno successivo a quello in cui l'attività è cessata, entro i normali termini.
In particolare, per le imprese, si precisa che l'attività si intende cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda.
Nella particolare ipotesi in cui un contribuente nel corso dell'anno 2013 abbia cessato l'attività (con conseguente cancellazione della partita IVA) e poi nel corso dello stesso anno abbia ripreso la stessa o altra attività (con apertura di una nuova partita IVA), egli deve presentare ai fini dell'IVA un'unica dichiarazione costituita da:
il frontespizio, nel quale devono essere indicati nella parte anagrafica la partita IVA corrispondente all'ultima attività esercitata nell'anno 2013;
un modulo (mod. n. 01), in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi all'ultima attività esercitata. Esclusivamente nel modulo n. 01 devono essere compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati di entrambe le attività;
un modulo, in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi alla prima attività esercitata nell'anno ed indicando, in particolare, nel rigo VA1, campo 1, la corrispondente partita IVA.
Si precisa che, in tale fattispecie, per la corretta compilazione della dichiarazione può farsi riferimento a quanto illustrato nelle istruzioni in relazione ai casi di trasformazione sostanziale soggettiva (par. 3.3).
Le precedenti indicazioni devono essere seguite nel caso di presentazione della dichiarazione IVA sia in forma autonoma che unificata (cfr. la circolare n. 68 del 24 marzo 1999)."
CONFERIMENTO D'AZIENDA
Il conferimento è un' operazione per cui un'azienda o un ramo aziendale vengono conferiti ad un ente giuridicamente diverso dall'impresa conferente: come contropartita l'impresa non riceve denaro ma azioni della società cui ha effettuato l'apporto.
Con il conferimento si tende quindi a “staccare” da un'impresa (detta conferente) un complesso aziendale funzionante che viene conferito a un'azienda (detta conferitaria) che è già costituita oppure è nata a seguito del conferimento stesso.
Si distingue dalla cessione d'azienda perché, nella cessione, il proprietario riceve un compenso ma non entra nella nuova società.
Il conferimento è un istituto non espressamente previsto dal codice civile che però prevede, agli artt. 2342-2345, norme specifiche per il conferimento di singoli beni e la stima dei beni conferiti di un perito nominato dal tribunale (obbligatoria per le società di capitali).
Con il conferimento non sorgono particolari obblighi contabili per la conferitaria che può continuare a utilizzare i libri contabili antecedenti al conferimento annotando le variazioni avvenute nel proprio patrimonio a seguito del conferimento stesso.
La contabilità della conferente
La società conferente dovrà predisporre una chiusura dei conti, al fine di chiusura di fornire al perito una situazione di “partenza” per la redazione della stima ai sensi dell'art. 2343 del cod. civ. o per quella prevista dall'art. 2343 ter del cod. civile. Se la data della perizia coincide con la data di chiusura dell'esercizio, la situazione da consegnare al perito corrisponderà al bilancio stesso.
Sarà necessaria inoltre la redazione di una “situazione patrimoniale” all'atto del conferimento con criteri di valutazione del perito.
Successivamente al conferimento nel bilancio della conferente si può evidenziare la “riserva da conferimento” che è data dalla differenza tra il netto conferito a valori “correnti” di perizia e il netto (inteso come differenza tra attività e passività) di tali beni come espresso nel bilancio.
Se il conferimento è effettuato alla data di chiusura dell'esercizio le scritture saranno:
in Dare si rileveranno le attività, in Avere passività e Netto;
successivamente si effettuerà lo storno con in Dare passività, partecipazioni e in Avere attività e riserva da conferimento.
La contabilità della conferitaria
Nella società conferitaria le attività e passività apportate verranno iscritte in bilancio sulla base della valutazione del perito. La differenza rappresenta l'aumento del capitale sociale.
ASPETTI FISCALI
Attualmente sussistono due modalità di contabilizzazione: quella con doppi valori civili e fiscali (“A valori in sospensione d'imposta”) o se questi valori convergono sui valori contabili della conferente si avrà una contabilizzazione sulla base dei valori storici.
Doppi valori
Ai fini civili si recepiscono i valori correnti (di perizia), mentre ai fini fiscali vengono riconosciuti i precedenti valori (valori storici). Quindi il conferente assume in carico, a fini fiscali, la partecipazione nella conferitaria all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dall'azienda conferita (si avrà quindi un valore fiscale della partecipazione e un valore civile della stessa, quest'ultimo generalmente più alto), mentre la conferitaria subentra nella posizione che il conferente aveva rispetto ai suoi beni; la differenza fra valore civilistico e valore fiscale deve risultare da apposito prospetto di riconciliazione da allegare alla dichiarazione dei redditi dal quale risulteranno i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. Secondo la circolare 320/E del 19 dicembre 1997 “il prospetto va allegato alle dichiarazioni dei redditi successive al conferimento fintanto che sussistano divergenze tra valori contabili e valori fiscalmente riconosciuti”.
Problemi della società conferente
Per la conferente i problemi contabili sono i seguenti (vedi circolare 19 dicembre 1997 n 320/E):
gli ammortamenti dei beni conferiti vengono effettuati ragguagliando la quota di ammortamento imputabile all'esercizio in corso al momento del conferimento ai giorni che intercorrono tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di conferimento;
le spese di manutenzione e le altre previste all'art. 67, comma 67, del TUIR, sostenute nell'esercizio di conferimento sono deducibili nei limiti ivi previsti;
i fondi di previdenza, nonché quelli di trattamento fine rapporto, costituiti dalla conferente, si trasferiscono al soggetto conferitario se è stato trasferito anche il rapporto di lavoro cui afferiscono;
gli accantonamenti al fondo rischi su crediti o al fondo svalutazione crediti e al fondo rischi su cambi, relativi ai crediti conferiti, non vengono trasferiti al conferitario; quest'ultimo provvederà a effettuare tale valutazione sui crediti trasferiti, a fine esercizio, sulla base dell'art 71 del TUIR.
Conferitaria
Per la conferitaria si realizza invece “la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita”. Ne consegue:
le rimanenze conservano l'eventuale “stratificante LIFO esistente presso la conferente”;
“le residue quote di ammortamento” dei beni strumentali dovranno essere computate assumendo il costo originario di tali beni. Pertanto la contabilizzazione, per la conferitaria, dei beni ammortizzabili si effettuerà a “saldi aperti”, cioè recependo il valore del bene e il relativo fondo di ammortamento
Regime a valori storici
Secondo questa modalità il conferimento a fini civili e fiscali, viene effettuato a valori contabili anche se la perizia di conferimento indica valori superiori.
La conferitaria rileva nella propria contabilità i beni ricevuti dalla conferente ai medesimi valori che detti beni avevano nella contabilità di quest'ultima. La conferente invece iscrive una partecipazione nella conferitaria ai medesimi valori che tali beni avevano nella contabilità di quest'ultima. Il conferimento è in questo caso trattato non come una cessione d'azienda (ai valori negoziati) ma piuttosto come riorganizzazione aziendale (come nella scissione o nella trasformazione).
Credito Iva acquisito da società conferite o acquisite
Il credito IVA rientra nel computo del conferimento. Per considerare il credito IVA acquisito nelle liquidazioni, periodiche e annuali, occorre indicarlo come “Credito dichiarazione annuale precedente” nell'archivio Liquidazioni Iva. In questo modo viene stampato come credito annuale precedente, in analogia alla Dichiarazione Iva, campo VL8, dove dovrebbe essere integrato quando si compila la dichiarazione.
Adempimenti fiscali nel conferimento d'azienda
Versamento dell'imposta di registro, entro 20 giorni dalla data d'iscrizione nel registro delle imprese (art 13 e art. 4, Tariffa I, n.3 del DPR 26.4.1986, n. 131);
Denuncia IVA “Variazione dati ” sia per la società conferente sia per quella conferitaria quando ne ricorrono i presupposti entro 30 giorni dalla data dell'atto di conferimento (art. 35 DPR 26.10.1972, n.633)
Dichiarazione dei redditi della conferente e della conferitaria entro i termini normali (art. 9 DPR 29.9.1973, n.600)
Scioglimento di società di persone per recesso del socio e continuazione dell'attività da parte del socio superstite
E' la situazione per cui una società di persone perde la pluralità dei soci senza la sua ricostruzione nel termine di sei mesi (art. 2272 del codice civile) e l'unico socio continua l'attività come imprenditore individuale.
La circolare dell'Agenzia dell'Entrate n.54/E del 19 giugno 2002 ha stabilito che lo scioglimento della società di persone a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci non dà luogo ad alcuna emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai beni oggetto dell'attività d'impresa a condizione che il socio superstite continui l'attività sotto forma di ditta individuale e mantenga inalterati i valori dei beni.
Il socio (o i soci) che se ne va opera un recesso e ci sarà la tassazione delle somme percepite quale reddito di capitale per il valore che eccede il costo d'acquisto delle quote; se il socio, invece, cede le proprie quote si avrà, sulla plusvalenza maturata, tassazione come capital gain.
La società che cessa l'attività dovrà presentare la propria dichiarazione dei redditi per il periodo inizio dell'anno fino alla scadenza del sesto mese utile per la ricostituzione della pluralità dei soci, mentre l'imprenditore individuale, che prosegue l'attività, dichiarerà i redditi per il residuo periodo dell'anno come reddito d'impresa.
Ai fini IVA occorre seguire la procedura per trasformazioni sostanziali soggetive del capitolo 1.2.1 della procedura IVA.
Le cessioni di beni in occasione di trasformazione sono operazioni soggette all'IVA. Il soggettoe, entro 30 giorni dalla data d'iscrizione nel registro delle imprese dell'ultimo tra atto di trasformazione e atto di cessazione dell'ente trasformato, deve dare comunicazione all'Ufficio delle Entrate competente della variazione intervenuta.
Inoltre, dato che tale atto non fa sorgere un nuovo soggetto passivo del tributo, è corretto continuare a utilizzare la serie di numeri delle fatture precedenti.
Procedura operativa da seguire in caso di trasformazione della società in ditta individuale:
Inserire una nuova azienda impostando come Tipo Attività “Impresa individuale”.
La società di persone deve innanzitutto modificare la durata dell'esercizio in Anagrafica azienda impostando dall' 1/1 fino alla data di cessione dell'attività. Inoltre occorre generare le varie scritture di rettifica ed effettuare il calcolo degli ammortamenti ragguagliandoli alla durata dell'esercizio.
Dovranno quindi essere eseguiti i movimenti di chiusura.
Nella nuova ditta individuale inserire l'esercizio solo per la parte restante dell'anno (ad esempio 2011A). Eseguire quindi l'Import dei Beni ammortizzabili dal menu Utility Import Beni ammortizzabili. Inserire anche un bilancio di apertura dello Stato Patrimoniale iniziale relativamente all'attività che gli è stata ceduta.
PROCEDURA PER DICHIARAZIONE IVA PER TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE CHE MODIFICANO LA PARTITA IVA SE GESTITE CON PIU' AZIENDE
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AZIONI DELL'UTENTE |
AZIONI DEL PROGRAMMA |
1 |
Verificare che le aziende con operazioni trasformazioni sostanziali soggettive abbiano tutte le barratura “Iva quater” (Configurazione azienda – Anagrafica azienda). |
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2 |
Nella dichiarazione dell'azienda risultante dopo la trasformazione, occorre riportare nei quadri E, F e H i dati relativi alla liquidazione effettuata dal soggetto estinto nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta la trasformazione sostanziale soggettiva.Per il riporto automatico di questi dati si consiglia di inserire temporaneamente una prima nota di acquisto e una di vendita, riepilogative delle operazioni fatte nell'ultima frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta la trasformazione sostanziale soggettiva, inserendo un rigo Iva per ogni codice Iva e importo presente nella stampa della liquidazione Iva dell'ultimo mese o trimestre dell'azienda estinta. In alternativa indicare direttamente nella Dichiarazione Iva i quadri E/F/H dopo il trasferimento eseguito al punto 3. |
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3 |
Se la dichiarazione risulta essere già presente occorre inserire nella procedura IVA un subcodice (ad esempio “P”). |
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4 |
In Operazioni annuali – Compilazione dichiarazioni – Iva selezionare l'azienda esistente dopo la trasformazione, indicando “Operazioni straordinarie” ed eseguire l'elaborazione. |
Inserisce una dichiarazione Quater per l'azienda esistente dopo la trasformazione. |
5 |
Nella dichiarazione trasferita dalla contabilità dell'azienda esistente al 31/12 dopo la trasformazione, inserire un altro subcodice, ad esempio “A” (questo per permettere la creazione della dichiarazione di cui al punto successivo, che ha la stessa anagrafica). |
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6 |
Selezionare quindi l'azienda estinta, indicando “Operazioni straordinarie” e “Azienda estinta” ed eseguire l'elaborazione. Cancellare dal VH l'importo da versare o a credito e dai quadri VE e VF i dati relativi alla frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta la trasformazione sostanziale soggettiva. Nel caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa occorre barrare VA3.Si vedano le istruzioni ministeriali in Iva-2014, paragrafo 3.3. |
Quater dell'azienda estinta |
7 |
Nella dichiarazione trasferita dalla contabilità dell'azienda estinta, inserire un subcodice come B (questo per permettere la creazione della dichiarazione di cui al punto successivo, che ha la stessa anagrafica). |
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8 |
Lasciare attivo il collegamento con l'anagrafica e togliere il collegamento automatico per evitare il riporto dei dati dalla contabilità. Creare, se non è già presente, una nuova dichiarazione quater con l'anagrafica dell'azienda principale, indicando le barrature “Trasformazioni sostanziali soggettive” e “Barrare la casella se trattasi di dichiarazione principale”. |
Inserisce la dichiarazione principale (con solo l'anagrafica). |
9 |
Indicare quindi le dichiarazioni collegate (quelle precedentemente inserite): va inserito in ordine prima il numero della dichiarazione dell'azienda esistente al 31/12 e poi la dichiarazione dell'azienda estinta. |
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10 |
Eseguire da Utilità il ricalcolo trasformazioni soggettive indicando il numero della dichiarazione di cui al punto 8. |
Vengono compilati i quadri VT e VL/VX nella dichiarazione principale |
PROCEDURA PER DICHIARAZIONE IVA PER TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE CHE NON MODIFICANO LA PARTITA IVA
In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa occorre inserire in ordine prima il numero della dichiarazione dell'azienda precedente alla procedura di fallimento o liquidazione e poi la dichiarazione dell'azienda successiva alla procedura di fallimento o liquidazione.
Per una corretta compilazione della dichiarazione si consiglia di consultare le istruzioni riportate nel paragrafo 1.2.1 punto H del manuale operativo dell'Iva.
Seguire quindi questa procedura operativa:
Creare la dichiarazione IVA effettuando il trasferimento da contabilità.
Nella dichiarazione IVA (supponiamo ad esempio la numero 1), quadro Impostazioni, sezione "Trasf. sost" barrare le caselle "Trasformazione sostanziale soggettiva" e " Barrare la casella se trattasi di dichiarazione principale" ed uscire dalla dichiarazione ignorando eventuali messaggi restituiti dalla procedura.
Nel menù utilità selezionare "Copia Dichiarazioni" e "Duplica/sposta/copia per simulazione/Crea collegata".
Nella videata che appare:
barrare la casella "Modalità per trasformazioni sost. sogg.";
nella dichiarazione iniziale/finale di lettura indicare il numero 1;
nel campo Tipo operazione indicare "Crea collegata (x trasf. sost. sogg.)”.
Eseguire questo punto due volte.
Nella dichiarazione 1 cancellare entrambi gli intercalari;
Nella prima dichiarazione copiata cancellare il secondo intercalare e verificare i dati del quadro VH e VL (sono quelli della frazione d'anno antecedente il fallimento), e barrare “Dichiarazione chiusa”.
Nella seconda dichiarazione copiata cancellare il primo intercalare e verificare i dati del quadro VH e VL (sono quelli della frazione d'anno successiva al fallimento), e barrare “Dichiarazione chiusa”.
Eseguire il “Ricalcolo trasformazioni sostanziali soggettive” indicando nei campi “Dalla dichiarazione principale/Alla dichiarazione principale” la dichiarazione 1.