5.13 - Procedura operativa per Operazioni straordinarie

 

In questo capitolo sono trattate le seguenti operazioni aziendali:

 

 

 

 

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA (art. 182 T.U.I.R.)

 

Periodo pre-liquidazione

Prima d'iniziare la fase liquidatoria gli amministratori devono presentare un rendiconto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio d'esercizio e fino al momento della messa in liquidazione (artt. 2277 e 2452 del codice civile). Questo documento è un vero e proprio bilancio e dev'essere redatto a norma dell'art. 2423 del codice civile con:

In contabilità si effettua la chiusura dell'esercizio alla data di messa in liquidazione con relative scritture di assestamento e rettifica.

Le società in liquidazione non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione (che rimane valido ai fini fiscali), ma unicamente al deposito del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale esercizio della società secondo quanto stabilito dall'art. 2490 c.c..

Sono inoltre tenute alla comunicazione dell'elenco dei soci.

Questi dati sono poi utilizzati anche per redigere la dichiarazione dei redditi di questo autonomo periodo d'imposta.

 

Periodo di liquidazione e post-liquidazione

Successivamente i liquidatori devono eseguire alcuni adempimenti:

In tal caso i bilanci vanno redatti con i criteri propri della procedura di liquidazione e quindi a valori di realizzo, anche se nella pratica molti li redigono in maniera ordinaria.

Insieme alla dichiarazione dei redditi relativa al primo bilancio intermedio di liquidazione è opportuno conservare un prospetto di raccordo del conto economico e precisamente:

Da questo prospetto potrebbe risultare anche un eventuale credito finale verso l'erario: in tal caso occorrerà modificare il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto, mentre la liquidazione si chiuderà solo nel momento in cui si avrà l'incasso di tale credito (salvo che il credito venga ceduto a terzi o assegnato ai soci).

 

Durante la procedura di liquidazione vanno tenute e stampate le scritture contabili previste dal codice civile e dalla normativa fiscale per l'azienda ad esempio il libro giornale ed i registri Iva.

 

Dichiarazioni fiscali

Redditi – IRAP

  1. Periodo ante liquidazione: occorre presentare la dichiarazione Redditi e Irap del periodo

  2. Periodo successivo all’iscrizione della liquidazione: occorre presentare una dichiarazione Redditi per ogni periodo d’imposta. Dovrà inoltre essere presentata una dichiarazione complessiva dell’intero periodo di liquidazione, se questo si prolunga oltre il periodo d’imposta, comprendente anche l’ultimo periodo (che non deve essere presentato distintamente).

IVA/770: deve essere presentata una dichiarazione per ogni anno.

 

 

Sequenza operativa per l'utente della procedura Contabilità:

  1. Inserire come data fine dell'esercizio in corso al momento della liquidazione il giorno precedente la messa in liquidazione; ad es. se una ditta entra in liquidazione il giorno 01.05.2013, l'esercizio 2013 avrà durata 01.01.2013 - 30.04.2013;

  2. inserire un esercizio che comprenda la rimanente parte dell'anno: continuando l'esempio precedente l'esercizio potrebbe avere durata 01.05.2013 - 31.12.2013 e sarà codificato come esercizio 2013A.

Evitare di inserire ad esempio l'esercizio 2013A da 01/01/2013 al 30/04/2013 e l'esercizio 2013 da 01/05/2013 a 31/12/2013. In Anagrafica, durante l'inserimento degli esercizi, è segnalata l'incongruenza tramite il messaggio warning “Inseriti esercizi con periodo di validità incongruente”;

  1. eseguire le normali operazioni che si eseguono al momento della chiusura del periodo d'imposta per l'esercizio 2013, ad esempio rilevazione ammortamenti, ratei e risconti, ecc.;

  2. eseguire la chiusura dell'esercizio 2013 avente durata 1/1/2013 - 30/04/2013;

  3. eseguire l'apertura dell'esercizio 2013A, avente durata 1/5/2013 - 31/12/2013;

  4. redigere il rendiconto (bilancio Cee) dell'esercizio 2013 (inteso come esercizio avente durata 1/1/2013 - 30/04/2013) eseguendo la Compilazione del bilancio CEE;

  5. eseguire il trasferimento nella procedura Unico (Unico 2013 nel caso in cui si tratta si società di capitali) e nella procedura Studi di settore per l'esercizio 2013 avente durata 1/1/2013 - 30/4/2013;

  6. redigere e stampare sul libro inventari il bilancio iniziale di liquidazione (artt. 2277 e 2452 c.c.) (non gestito dalla procedura Contabilità);

  7. al termine dell’esercizio 2013A, redigere manualmente le scritture relative alla procedura di liquidazione nell'esercizio 2013A (avente durata 1/5/2013 - 31/12/2013);

  8. eseguire le normali operazioni che si eseguono al momento della chiusura del periodo d'imposta per l'esercizio 2013A (avente durata 1/5/2013 - 31/12/2013), ad esempio rilevazione ammortamenti, ratei e risconti, ecc.;

  9. eseguire la chiusura dell'esercizio 2013A (avente durata 1/5/2013 - 31/12/2013);

  10. nel caso la liquidazione si prolunga oltre il periodo d’imposta, eseguire l'apertura dell'esercizio 2014 (avente durata 1/1/2014 - 31/12/2014);

  11. ai fini Iva la liquidazione non rientra tra le trasformazioni sostanziali soggettive, ma tra i casi di cessazione dell'attività che comportano comunque la presentazione della dichiarazione Iva nei termini normali. Non occorre quindi nessuna operazione particolare, poiché la dichiarazione considera tutte le operazioni dell'anno solare indipendentemente dagli esercizi contabili;

  12. redigere la dichiarazione 770 dell'anno solare precedente (2013) utilizzando la funzione Trasferimento in 770;

  13. redigere la dichiarazione Iva dell'anno solare precedente (2013) utilizzando la funzione Trasferimento in Iva;

  14. redigere il rendiconto (bilancio cee) dell'esercizio 2013A, avente durata 1/5/2013 - 31/12/2013, eseguendo la funzione Trasferimento in bilancio;

  15. eseguire il trasferimento nella procedura Unico e nella procedura Studi di settore per l'esercizio 2013A avente durata 1/5/2013 - 31/12/2013;

  16. redigere il bilancio Cee ai fini civilistici dell'anno 2013 senza tenere conto della separazione dei due esercizi ai fini fiscali per il periodo 1/1/2013 - 31/12/2013 nella procedura Bilancio Cee nell'anno 2013 e stamparlo sul libro inventari;

  17. stampare il libro inventari dell'esercizio 2013A avente durata 1/5/2013 - 31/12/2013;

  18. stampare sul libro inventari un bilancio contabile (se non si è stampato quello Cee) redatto manualmente dall'utente che comprenda i dati dell'intero anno 2013;

  19. se la procedura di liquidazione si protrae per più esercizi, è necessario tenere la contabilità, presentare e redigere il bilancio e le relative dichiarazioni dei redditi, Iva e 770 effettuando i relativi trasferimenti per ciascun periodo d'imposta;

  20. stampare sul libro inventari l'inventario di ogni periodo d'imposta rientrante nel periodo di liquidazione;

  21. al termine della procedura di liquidazione, redigere un bilancio finale di liquidazione, stamparlo sul Libro Inventari e compilare la dichiarazione dei redditi, che riassume e definisce la liquidazione delle imposte del periodo compreso tra le date d'inizio e di fine liquidazione (art. 2453 c.c.);

  22. per la compilazione del Bilancio Cee di liquidazione, seguire la procedura del capitolo 8.5.1.4 - Bilancio CEE;

 

Effettuando un breve riepilogo, in caso di liquidazione il Bilancio CEE deve essere quindi redatto per i seguenti periodi:

 

  1. per la compilazione della dichiarazione Unico complessiva, è possibile, dopo la chiusura, ottenere i dati da inserire stampando la lista Righi e Conti per Redditi di tutti gli esercizi coinvolti, sommando i valori presenti nelle liste;

  2. in alternativa al punto precedente, dopo la chiusura:

 

 

 

TRASFORMAZIONE SOCIETARIA (ART. 170-171 TUIR)

 

Quando una società muta la propria forma giuridica, occorre determinare il patrimonio di trasformazione, che rappresenta la base di partenza per la determinazione dei futuri risultati economici della società.

Perciò gli amministratori devono redigere un bilancio straordinario, in cui esporre i valori in base ai quali la società opererà con la nuova veste giuridica.

I criteri di valutazione impiegati sono i consueti previsti dall'art. 2426 del codice civile per un'azienda in funzionamento, ma con qualche correttivo dovuto all'influenza di fattori esterni, quali l'eventuale allargamento a nuovi soci della partecipazione al capitale dopo la trasformazione, il ricorso a finanziamenti di terzi o l'uso del trattamento fiscale riservato alle plusvalenze di trasformazione.

 

Il cambiamento della forma giuridica della società non comporta particolari obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili. Si rende necessaria la chiusura della partita doppia della società trasformanda, al fine di determinare il reddito d'esercizio fino alla data di trasformazione.

Di seguito riportiamo il caso più complesso, riguardante gli adempimenti necessari per la trasformazione da società di persone a società di capitali.

 

Da S.n.c. a S.r.l. o viceversa

La procedura di seguito riportata prevede la gestione all'interno dell'azienda, con 2 esercizi separati e va utilizzata se l'azienda non ha cambiato il codice fiscale, altrimenti è necessario inserire un'anagrafica nuova ed una nuova azienda.

  1. L'utente deve predisporre manualmente una situazione patrimoniale di riferimento per il perito di stima, necessaria per il passaggio da società di persone a società di capitali secondo i criteri dell'art. 2426 codice civile; non è gestita dalla procedura dato che necessita di rilevazioni extracontabili;

  2. nelle attività dell'azienda, inserire il giorno precedente la trasformazione come data di fine esercizio in corso al momento della trasformazione stessa: ad esempio, se l'azienda viene trasformata il giorno 01.05.2015, l'esercizio 2015A avrà durata 01.01.2015 - 30.04.2015;

  3. inserire l'esercizio 2015B che comprenda la rimanente parte dell'anno, e cioè 01.05.2015 - 31.12.2015 (i codici degli esercizi 2015A e 2015B sono inseriti a titolo di esempio, potrebbero essere anche 2015 e 2015A);

  4. eseguire la generazione ammortamenti dell'esercizio 2015A, tramite la procedura guidata “Calcolo ammortamenti”;

  5. stampare i registri IVA;

  6. eseguire la stampa della liquidazione IVA;

  7. eseguire le normali operazioni relative al momento della chiusura del periodo d'imposta per l'esercizio 2015A, ad esempio rilevazione ratei e risconti, ecc.;

  8. eseguire la chiusura dell'esercizio 2015A;

  9. eseguire l'apertura dell'esercizio 2015B;

  10. eseguire il trasferimento nella procedura Unico per l'esercizio 2015A (la dichiarazione deve essere presentata telematicamente entro 9 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta);

  11. inserire le scritture contabili dell'esercizio 2015B;

  12. stampare l'acconto IVA del 2015; rettificare la liquidazione IVA annuale del 2015 indicando manualmente nel credito/debito della stampa o calcolo liquidazione IVA quello risultante dalla dichiarazione IVA.

  13. la trasformazione è ininfluente ai fini IVA e occorre compilare un solo modello di dichiarazione Iva per l'intero anno (si veda il paragrafo 3.3.3 delle Istruzioni ministeriali Iva).

Solo in caso di modificazione di ditta individuale in società di persone, la dichiarazione IVA va completata manualmente per inserire una dichiarazione con due moduli (seguendo le istruzioni ministeriali e, per la procedura IVA, la procedura operativa del paragrafo “1.2.1 – Trasformazioni sostanziali soggettive” del Manuale operativo della procedura IVA).

  1. la dichiarazione 770 sarà unica per tutto l'anno solare;

  1. al termine dell'esercizio 2015B avente durata 1/5/2015 - 31/12/2015, redigere il bilancio Cee (se richiesto) e la dichiarazione Unico utilizzando le funzioni di compilazioni presenti nel Menù Operazioni Annuali. Il bilancio deve essere presentato per l’intero periodo 01/01/2015 – 31/12/2015, e l’anno di confronto è 01/01/2014 – 31/12/2014. Dovrà quindi essere compilato con le stesse modalità con cui viene compilato il bilancio di liquidazione per più esercizi.

 

Trasformazione omogenea (da società di capitali a società di capitali o da società di persone a società di persone)

Se le forme sociali sono omogenee, occorre:

Quando non è stato utilizzato un nuovo esercizio per contraddistinguere la nuova attività le stampe che vengono eseguite per esercizio (come il registro beni ammortizzabili) dovrebbero essere fatte prima di inserire la nuova anagrafica. Se invece vengono stampate successivamente, occorre seguire questa procedura, al fine di stampare i dati anagrafici corretti:

 

Si sconsiglia di gestire la trasformazione con 2 aziende distinte, in quanto:

 

Solo in caso di modificazione di ditta individuale in società di persone (trasformazione non omogenea), la dichiarazione IVA va completata manualmente per inserire una dichiarazione con due moduli (seguendo le istruzioni ministeriali e, per la procedura IVA, la procedura operativa del paragrafo “1.2.1 – Trasformazioni sostanziali soggettive” del Manuale operativo della procedura IVA).

 

Esempio di trasformazione non omogenea:

In data 01/04/2015 l'impresa individuale Rossi Mario si trasforma nella società "Rossi e Verdi Snc".

La dichiarazione IVA-2016 dovrà essere redatta nel seguente modo:

Note:

 

 

Da società di persone a impresa individuale o viceversa

In caso di modificazione di ditta individuale in società di persone occorre presentare una dichiarazione IVA quater con un modulo per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione (ad esempio società incorporata, scissa ecc.) nel quale devono essere compilati tutti i quadri riguardanti l'attività svolta (vedi istruzioni ministeriali e capitolo 1.2.1 “Trasformazioni sostanziali soggettive”  del Manuale Operativo della procedura Iva).

 

Esempio

 

Trasformazione da ditta individuale a società di persone

In caso di trasformazione da ditta individuale a società di persone (ad esempio società in nome collettivo) occorre inserire in Anagrafica Unica un nuovo soggetto indicando la nuova Partita Iva della società.

 

 

FALLIMENTO (ART. 183 TUIR)

 

La procedura di fallimento comporta la normale tenuta delle scritture contabili ai fini Iva.

La tenuta della contabilità ai fini dei redditi è, invece necessaria solo in caso di esercizio provvisorio.

Ai fini Iva:

Solo nel caso in cui sussista l'esercizio provvisorio devono essere compilate le dichiarazioni ai fini Irap.

 

Nella procedura Contabilità l'utente deve:

Le dichiarazioni devono essere presentate solo ai fini Irap, quindi l'utente deve provvedere a cancellare il quadro dei Redditi RF o RG trasferito.

 

 

FUSIONI (ART. 172 TUIR)

 

La fusione può essere per incorporazione (in cui solo uno dei due soggetti partecipanti si estingue) o per unione (in cui le due società partecipanti alla fusione si estinguono e generano un nuovo soggetto).

 

 

Fusione per incorporazione – società incorporata

 

Sequenza operativa per l'utente della procedura Contabilità in caso di fusione per incorporazione relativa alla società incorporata:

 

 

Fusione per incorporazione – società incorporante

 

Sequenza operativa per l'utente della procedura Contabilità in caso di fusione per incorporazione relativa alla società incorporante:

 

Non è necessario infatti modificare la durata dell'esercizio in seguito alla fusione;

Per le fusioni l'ammortamento è fatto per dodicesimi, come per la cessioni d'azienda.

 

3.3.1 - Modalità di compilazione nelle ipotesi di trasformazione di soggetti con contabilità IVA unificata

Nelle ipotesi di trasformazioni avvenute durante l'anno 2013 comportanti estinzione del soggetto dante causa ovvero di cessione, conferimento di ramo aziendale ecc., con trasferimento del credito o debito IVA, il soggetto risultante dalla trasformazione deve compilare:

In tale modulo deve essere compilato il quadro VT, il quadro VX al fine di riepilogare i dati complessivi dell'importo annuale da versare o a credito con riferimento ai soggetti partecipanti all'operazione;

Per ulteriori chiarimenti sulla compilazione dei quadri da parte dei menzionati soggetti si rinvia al paragrafo 3.3.3 e al paragrafo 3.4.2.

 

 

Dichiarazioni da compilare

 

 

Fusione per unione

 

Sequenza operativa per l'utente della procedura Contabilità in caso di fusione per unione:

 

Dichiarazioni da compilare

 

 

PROCEDURA PER GESTIRE LE AZIENDE IN CASO DI TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE CHE MODIFICANO LA PARTITA IVA, MA NON IL CODICE FISCALE

 

In tal caso è necessario NON INSERIRE una nuova anagrafica in Anagrafica Unica e nella procedura Contabilità, ma indicare la nuova partita Iva tra le variazioni anagrafiche della procedura Anagrafica Unica e, senza inserire una nuova azienda, a seconda della casistica riscontrata gestire la modifica nell'azienda stessa, inserendo ad esempio una nuova attività IVA.

 

Le stampe per l'attività cessata devono essere effettuate fino alla data di fine attività. Vengono riportati, nelle stampe, i dati anagrafici presenti alla data di fine stampa.

Quando non è stato utilizzato un nuovo esercizio per contraddistinguere la nuova attività, come viene fatto nel caso dell'imprenditore individuale per gestire una sola dichiarazione, le stampe che vengono eseguite per esercizio (come il registro beni ammortizzabili) dovrebbero essere fatte prima di inserire la nuova anagrafica. Se invece vengono stampate successivamente, occorre seguire questa procedura, al fine di stampare i dati anagrafici corretti:

 

 

PROCEDURA PER GESTIRE UN SOGGETTO (PERSONA FISICA) CHE CHIUDE UN'ATTIVITA' E NE APRE UN'ALTRA

La seguente procedura è valida per un soggetto persona fisica che ha cambiato attività, modificando quindi solo la partita IVA.

In questo caso non è necessario inserire una nuova anagrafica in Anagrafica Unica e nella procedura Contabilità è possibile utilizzare la stessa azienda. Seguire la procedura operativa sotto riportata.

  1. Nella procedura Anagrafica Unica indicare la data di cessata attività nella videata “Attività”.

  2. Inserire una nuova variazione in Anagrafica Unica: indicare la nuova partita IVA e i dati relativi alla nuova attività.

  3. In Contabilità nell'archivio “Attività”:

In questo modo le due attività saranno gestite contabilmente in maniera separata, mentre fiscalmente faranno riferimento allo stesso soggetto, in modo da compilare un'unica dichiarazione Redditi PF.

 

La dichiarazione IVA annuale come da istruzioni ministeriali deve seguire la procedura prevista per le trasformazioni sostanziali soggettive, quindi dopo aver eseguito il trasferimento dei dati nella dichiarazione IVA-2014, utilizzando l'apposita funzione, va seguita la seguente procedura operativa:

  1. nella dichiarazione presente in IVA-2014, nel quadro Impostazioni, sezione "Trasf. sost." barrare la casella "Trasformazioni sostanziali soggettive" e "Dichiarazione principale" ed uscire dalla dichiarazione (ignorando eventuali messaggi);

  2. selezionare dal Menù Utilità la funzione Copia dichiarazioni - Duplica/Sposta/Copia per simulazione/Crea collegata;

  3. nella videata della funzione "Duplica/Sposta/Copia per simulazione/Crea collegata" indicare:  l'archivio corrente nel campo "Archivio di lettura (campo obbligatorio)"; barrare la casella "Modalità per Trasformazioni sost. sogg."; nei campi dichiarazione iniziale di lettura e dichiarazione finale di lettura indicare la dichiarazione di cui al punto a); nel tipo operazione indicare "Crea collegata (x trasf. sost. sogg.)";

  4. eseguire la copia un'altra volta;

  5. nella prima dichiarazione copiata posizionarsi nel quadro Intercalari e cancellare l'intercalare relativo all'attività cessata, verificare ed integrare i dati del VH e VL sez. 3; chiudere la dichiarazione;

  6. nella seconda dichiarazione copiata posizionarsi nel quadro Intercalari e cancellare l'intercalare relativo ai dati della nuova attività, verificare ed integrare i dati del VH e VL sez. 3; chiudere la dichiarazione;

  7. nella dichiarazione di cui al punto a. cancellare gli intercalari;

  8. eseguire il “Ricalcolo Trasformazioni sostanziali soggettive” della dichiarazione di cui al punto a.;

  9. chiudere la dichiarazione di cui al punto a.;

Si riportano istruzioni ministeriali paragrafo 2.3 dell'IVA-2014:

"B - Cessazione dell'attività

I soggetti che hanno cessato l'attività sono tenuti, ai sensi dell'art. 35, comma 4, alla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale nell'anno successivo a quello in cui l'attività è cessata, entro i normali termini.

In particolare, per le imprese, si precisa che l'attività si intende cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente nel corso dell'anno 2013 abbia cessato l'attività (con conseguente cancellazione della partita IVA) e poi nel corso dello stesso anno abbia ripreso la stessa o altra attività (con apertura di una nuova partita IVA), egli deve presentare ai fini dell'IVA un'unica dichiarazione costituita da:

Si precisa che, in tale fattispecie, per la corretta compilazione della dichiarazione può farsi riferimento a quanto illustrato nelle istruzioni in relazione ai casi di trasformazione sostanziale soggettiva (par. 3.3).

Le precedenti indicazioni devono essere seguite nel caso di presentazione della dichiarazione IVA sia in forma autonoma che unificata (cfr. la circolare n. 68 del 24 marzo 1999)."

 

 

CONFERIMENTO D'AZIENDA

Il conferimento è un' operazione per cui un'azienda o un ramo aziendale vengono conferiti ad un ente giuridicamente diverso dall'impresa conferente: come contropartita l'impresa non riceve denaro ma azioni della società cui ha effettuato l'apporto.

Con il conferimento si tende quindi a “staccare” da un'impresa (detta conferente) un complesso aziendale funzionante che viene conferito a un'azienda (detta conferitaria) che è già costituita oppure è nata a seguito del conferimento stesso.

Si distingue dalla cessione d'azienda perché, nella cessione, il proprietario riceve un compenso ma non entra nella nuova società.

Il conferimento è un istituto non espressamente previsto dal codice civile che però prevede, agli artt. 2342-2345, norme specifiche per il conferimento di singoli beni e la stima dei beni conferiti di un perito nominato dal tribunale (obbligatoria per le società di capitali).

Con il conferimento non sorgono particolari obblighi contabili per la conferitaria che può continuare a utilizzare i libri contabili antecedenti al conferimento annotando le variazioni avvenute nel proprio patrimonio a seguito del conferimento stesso.

 

La contabilità della conferente

La società conferente dovrà predisporre una chiusura dei conti, al fine di chiusura di fornire al perito una situazione di “partenza” per la redazione della stima ai sensi dell'art. 2343 del cod. civ. o per quella prevista dall'art. 2343 ter del cod. civile. Se la data della perizia coincide con la data di chiusura dell'esercizio, la situazione da consegnare al perito corrisponderà al bilancio stesso.

Sarà necessaria inoltre la redazione di una “situazione patrimoniale” all'atto del conferimento con criteri di valutazione del perito.

Successivamente al conferimento nel bilancio della conferente si può evidenziare la “riserva da conferimento” che è data dalla differenza tra il netto conferito a valori “correnti” di perizia e il netto (inteso come differenza tra attività e passività) di tali beni come espresso nel bilancio.

Se il conferimento è effettuato alla data di chiusura dell'esercizio le scritture saranno:

 

La contabilità della conferitaria

Nella società conferitaria le attività e passività apportate verranno iscritte in bilancio sulla base della valutazione del perito. La differenza rappresenta l'aumento del capitale sociale.

 

 

ASPETTI FISCALI

Attualmente sussistono due modalità di contabilizzazione: quella con doppi valori civili e fiscali (“A valori in sospensione d'imposta”) o se questi valori convergono sui valori contabili della conferente si avrà una contabilizzazione sulla base dei valori storici.

 

Doppi valori

Ai fini civili si recepiscono i valori correnti (di perizia), mentre ai fini fiscali vengono riconosciuti i precedenti valori (valori storici). Quindi il conferente assume in carico, a fini fiscali, la partecipazione nella conferitaria all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dall'azienda conferita (si avrà quindi un valore fiscale della partecipazione e un valore civile della stessa, quest'ultimo generalmente più alto), mentre la conferitaria subentra nella posizione che il conferente aveva rispetto ai suoi beni; la differenza fra valore civilistico e valore fiscale deve risultare da apposito prospetto di riconciliazione da allegare alla dichiarazione dei redditi dal quale risulteranno i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. Secondo la circolare 320/E del 19 dicembre 1997 “il prospetto va allegato alle dichiarazioni dei redditi successive al conferimento fintanto che sussistano divergenze tra valori contabili e valori fiscalmente riconosciuti”.

 

Problemi della società conferente

Per la conferente i problemi contabili sono i seguenti (vedi circolare 19 dicembre 1997 n 320/E):

 

Conferitaria

Per la conferitaria si realizza invece “la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita”. Ne consegue:

 

Regime a valori storici

Secondo questa modalità il conferimento a fini civili e fiscali, viene effettuato a valori contabili anche se la perizia di conferimento indica valori superiori.

La conferitaria rileva nella propria contabilità i beni ricevuti dalla conferente ai medesimi valori che detti beni avevano nella contabilità di quest'ultima. La conferente invece iscrive una partecipazione nella conferitaria ai medesimi valori che tali beni avevano nella contabilità di quest'ultima. Il conferimento è in questo caso trattato non come una cessione d'azienda (ai valori negoziati) ma piuttosto come riorganizzazione aziendale (come nella scissione o nella trasformazione).

 

Credito Iva acquisito da società conferite o acquisite

Il credito IVA rientra nel computo del conferimento. Per considerare il credito IVA acquisito nelle liquidazioni, periodiche e annuali, occorre indicarlo come “Credito dichiarazione annuale precedente” nell'archivio Liquidazioni Iva. In questo modo viene stampato come credito annuale precedente, in analogia alla Dichiarazione Iva, campo VL8, dove dovrebbe essere integrato quando si compila la dichiarazione.

 

Adempimenti fiscali nel conferimento d'azienda

 

Scioglimento di società di persone per recesso del socio e continuazione dell'attività da parte del socio superstite

E' la situazione per cui una società di persone perde la pluralità dei soci senza la sua ricostruzione nel termine di sei mesi (art. 2272 del codice civile) e l'unico socio continua l'attività come imprenditore individuale.

La circolare dell'Agenzia dell'Entrate n.54/E del 19 giugno 2002 ha stabilito che lo scioglimento della società di persone a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci non dà luogo ad alcuna emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai beni oggetto dell'attività d'impresa a condizione che il socio superstite continui l'attività sotto forma di ditta individuale e mantenga inalterati i valori dei beni.

Il socio (o i soci) che se ne va opera un recesso e ci sarà la tassazione delle somme percepite quale reddito di capitale per il valore che eccede il costo d'acquisto delle quote; se il socio, invece, cede le proprie quote si avrà, sulla plusvalenza maturata, tassazione come capital gain.

La società che cessa l'attività dovrà presentare la propria dichiarazione dei redditi per il periodo inizio dell'anno fino alla scadenza del sesto mese utile per la ricostituzione della pluralità dei soci, mentre l'imprenditore individuale, che prosegue l'attività, dichiarerà i redditi per il residuo periodo dell'anno come reddito d'impresa.

Ai fini IVA occorre seguire la procedura per trasformazioni sostanziali soggetive del capitolo 1.2.1 della procedura IVA.

Le cessioni di beni in occasione di trasformazione sono operazioni soggette all'IVA. Il soggettoe, entro 30 giorni dalla data d'iscrizione nel registro delle imprese dell'ultimo tra atto di trasformazione e atto di cessazione dell'ente trasformato, deve dare comunicazione all'Ufficio delle Entrate competente della variazione intervenuta.

Inoltre, dato che tale atto non fa sorgere un nuovo soggetto passivo del tributo, è corretto continuare a utilizzare la serie di numeri delle fatture precedenti.

Procedura operativa da seguire in caso di trasformazione della società in ditta individuale:

Dovranno quindi essere eseguiti i movimenti di chiusura.

 

 

 

PROCEDURA PER DICHIARAZIONE IVA PER TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE CHE MODIFICANO LA PARTITA IVA SE GESTITE CON PIU' AZIENDE

 

 

 

AZIONI DELL'UTENTE

AZIONI DEL PROGRAMMA

1

Verificare che le aziende con operazioni trasformazioni sostanziali soggettive abbiano tutte le barratura “Iva quater” (Configurazione azienda – Anagrafica azienda).

 

2

Nella dichiarazione dell'azienda risultante dopo la trasformazione, occorre riportare nei quadri E, F e H i dati relativi alla liquidazione effettuata dal soggetto estinto nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta la trasformazione sostanziale soggettiva.Per il riporto automatico di questi dati si consiglia di inserire temporaneamente una prima nota di acquisto e una di vendita, riepilogative delle operazioni fatte nell'ultima frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta la trasformazione sostanziale soggettiva, inserendo un rigo Iva per ogni codice Iva e importo presente nella stampa della liquidazione Iva dell'ultimo mese o trimestre dell'azienda estinta. In alternativa indicare direttamente nella Dichiarazione Iva i quadri E/F/H dopo il trasferimento eseguito al punto 3.

 

3

Se la dichiarazione risulta essere già presente occorre inserire nella procedura IVA un subcodice (ad esempio “P”).

 

4

In Operazioni annuali – Compilazione dichiarazioni – Iva selezionare l'azienda esistente dopo la trasformazione, indicando “Operazioni straordinarie” ed eseguire l'elaborazione.

Inserisce una dichiarazione Quater per l'azienda esistente dopo la trasformazione.

5

Nella dichiarazione trasferita dalla contabilità dell'azienda esistente al 31/12 dopo la trasformazione, inserire un altro subcodice, ad esempio “A” (questo per permettere la creazione della dichiarazione di cui al punto successivo, che ha la stessa anagrafica).

 

6

Selezionare quindi l'azienda estinta, indicando “Operazioni straordinarie” e “Azienda estinta” ed eseguire l'elaborazione. Cancellare dal VH l'importo da versare o a credito e dai quadri VE e VF i dati relativi alla frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta la trasformazione sostanziale soggettiva. Nel caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa occorre  barrare VA3.Si vedano le istruzioni ministeriali in Iva-2014, paragrafo 3.3.

Quater dell'azienda estinta

7

Nella dichiarazione trasferita dalla contabilità dell'azienda estinta, inserire un subcodice come B (questo per permettere la creazione della dichiarazione di cui al punto successivo, che ha la stessa anagrafica).

 

8

Lasciare attivo il collegamento con l'anagrafica e togliere il collegamento automatico per evitare il riporto dei dati dalla contabilità. Creare, se non è già presente, una nuova dichiarazione quater con l'anagrafica dell'azienda principale, indicando le barrature “Trasformazioni sostanziali soggettive” e “Barrare la casella se trattasi di dichiarazione principale”.

Inserisce la dichiarazione principale (con solo l'anagrafica).

9

Indicare quindi le dichiarazioni collegate (quelle precedentemente inserite): va inserito in ordine prima il numero della dichiarazione dell'azienda esistente al 31/12 e poi la dichiarazione dell'azienda estinta.

 

10

Eseguire da Utilità il ricalcolo trasformazioni soggettive indicando il numero della dichiarazione di cui al punto 8.

Vengono compilati i quadri VT e VL/VX nella dichiarazione principale

 

PROCEDURA PER DICHIARAZIONE IVA PER TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE CHE NON MODIFICANO LA PARTITA IVA

In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa occorre inserire in ordine prima il numero della dichiarazione dell'azienda precedente alla procedura di fallimento o liquidazione e poi la dichiarazione dell'azienda successiva alla procedura di fallimento o liquidazione.

Per una corretta compilazione della dichiarazione si consiglia di consultare le istruzioni riportate nel paragrafo 1.2.1 punto H del manuale operativo dell'Iva.

Seguire quindi questa procedura operativa:

  1. Creare la dichiarazione IVA effettuando il trasferimento da contabilità.

  2. Nella dichiarazione IVA (supponiamo ad esempio la numero 1), quadro Impostazioni, sezione "Trasf. sost" barrare le caselle "Trasformazione sostanziale soggettiva"  e " Barrare la casella se trattasi di dichiarazione principale" ed uscire dalla dichiarazione ignorando eventuali messaggi restituiti dalla procedura.

  3. Nel menù utilità selezionare "Copia Dichiarazioni" e "Duplica/sposta/copia per simulazione/Crea collegata".

Nella videata che appare:

Eseguire questo punto due volte.

  1. Nella dichiarazione 1 cancellare entrambi gli intercalari;

  1. Nella prima dichiarazione copiata cancellare il secondo intercalare e verificare i dati del quadro VH e VL (sono quelli della frazione d'anno antecedente il fallimento), e barrare “Dichiarazione chiusa”.

  2. Nella seconda dichiarazione copiata cancellare il primo intercalare  e verificare i dati del quadro VH e VL (sono quelli della frazione d'anno successiva al fallimento), e barrare “Dichiarazione chiusa”.

  3. Eseguire il “Ricalcolo trasformazioni sostanziali soggettive” indicando nei campi “Dalla dichiarazione principale/Alla dichiarazione principale” la dichiarazione 1.