DETERMINAZIONE DEL CREDITO CON RIFERIMENTO AD ECCEDENZE MATURATE NELLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI
In questa sezione vanno indicate, per ogni singolo Stato estero e per ogni singola controllata estera, le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nelle precedenti dichiarazioni e quelle maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella Sezione II-B.
La Sezione II-C viene inserita automaticamente riportando i dati dalla Sezione II-B.
E’ possibile inserire manualmente ulteriori righi o modificare quelli già esistenti.
Art. 168-ter del Tuir
Nei riquadri riferiti alle stabili organizzazioni esenti va barrata la casella di colonna 2 (“Art. 168-ter del TUIR”) dei righi CE11 e/o CE17 (per le modalità di compilazione della sezione II-C, in tale ipotesi, vedi il paragrafo “Compilazione
della sezione II-C in caso di opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, c.d. “Branch exemption”).
Casi particolari
Barrare la casella nel caso in cui, all’ammontare delle eccedenze di imposta nazionale e/o estera determinate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferiti da altri soggetti (consultare istruzioni ministeriali).
In questo caso, CE12 e CE13 colonna 9 sono a inserimento manuale.
CE16 – Valore di riferimento
Se è maturato un credito (CE16 colonna 3 è diversa da zero), il campo è uguale alla somma delle eccedenze negative indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo CE12 + CE16 colonna 3.
Se non è maturato nessun credito, il campo è a inserimento manuale (può non essere indicato in quanto CE14 e CE15 in corrispondenza di ciascun periodo è equivalente agli importi indicati nelle rispettive colonne dei righi CE12 e CE13)
CE16 - Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
In caso di opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, c.d. “Branch exemption”, riportare la quota di imposta italiana relativa al reddito oggetto di recapture.