La legge di stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime fiscale forfetario.
Il regime è previsto per le persone fisiche che esercitano l’attività in forma di impresa o di professione.
Il regime sostituisce tutti i precedenti regimi agevolati (regime delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e dei minimi).
Coloro che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamente del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° anno di età.
A differenza del precedente regime dei contribuenti minimi, il nuovo regime non è riservato ai soli soggetti che intraprendono una nuova attività. Inoltre non ha limiti di durata.
I requisiti di accesso sono:
I ricavi/compensi percepiti non possono essere superiori a limiti che variano in base al codice Ateco. Se l’esercizio è inferiore ai 12 mesi, i ricavi/compensi vanno ragguagliati ad anno.
Sostenimento di spese non superiori a 5000 euro lordi, per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori, compensi ad associati in partecipazione, prestazioni di lavoro di familiari.
Sostenimento di spese per beni strumentali al 31/12 non superiori a 20000 euro, al lordo degli ammortamenti. Nelle spese occorre comprendere i beni in leasing, locazione, noleggio e comodato, e il 50% dei beni ad uso promiscuo. Non vanno compresi i beni di importo inferiore a 516,46 euro e gli immobili strumentali.
Non possono accedere al nuovo regime i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari del reddito.
Caratteristiche del regime
I soggetti che aderiscono al nuovo regime sono esclusi da IRAP, studi di settore e parametri, dalla compilazione della Comunicazione Dati fatture e della black list.
L’imposta è calcolata per il 5% dei ricavi/compensi adeguati a un coefficiente di redditività, diversificato (dal 40% al 86%) a seconda del codice Ateco dell’attività esercitata.
Non sono assoggettati a ritenuta d’acconto.
Non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte e a presentare la comunicazione 770/CU; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, occorre indicare i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta.
In particolare occorre riportare il codice fiscale del percettore dei redditi e l’ammontare dei redditi stessi (comma 69 della Legge 190/14).
La procedura, tramite il trasferimento nei Redditi, controlla l’indicatore “Gestione dati 770” presente in Anagrafica clienti/fornitori (indipendentemente dalla presenza o meno dell’archivio Dati 770), che dovrà quindi essere indicato per i fornitori che sarebbero soggetti a ritenuta.
Per verificare le prime note che vengono considerate in questo riporto (nel quadro RS), si può eseguire la lista prima nota, per l'esercizio in questione, indicando la barratura "Stampa documenti con fornitori con gestione dati 770".
Gli obblighi contabili sono limitati alla numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto e bollette doganali, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti.
Sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, con l’eccezione degli acquisti di beni intracomunitari di importo annuo superiore a 10000 euro e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge; non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito.
Non è previsto alcun limite temporale all’applicazione di questo regime, nel caso si continuano a possedere i requisiti.
Transizione dai precedenti regimi
In caso di uscita/entrate nel regime, occorre procedere alla rettifica della detrazione dell’IVA a credito e all’eliminazione degli effetti di duplicazione dell’imposta diretta.
Per i soggetti che nel 2014 hanno applicato uno dei regimi che il nuovo regime sostituisce (nuove iniziative, minimi, ex-minimi) il passaggio dal 2015 nel nuovo regime è automatico. È possibile l’opzione per l’applicazione delle imposte nei modi ordinari nel quadro VO della Dichiarazione IVA annuale.
Note operative
Per gestire il regime:
in Configurazione azienda, Anagrafica azienda, nei Dati annuali, inserire la barratura “Regime forfetario” in corrispondenza dell’anno di appartenenza al regime;
in Configurazione azienda, Attività, negli Esercizi contabili, indicare il Tipo Contabilità = Semplificata, e il Regime fiscale = PF – Regime forfetario L. 190/14;
sempre in Configurazione azienda, Attività, ma nei Dati Iva annuali, indicare la periodicità Iva mensile, in quanto per le fatture relative a acquisti intracomunitari, se di importo annuo superiore a 10.000 euro e per le operazioni relative a prestazioni di servizi ricevute Ue/ExtraUe, soggette a reverse charge, c'è l'obbligo di integrare la fattura e versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo.
Il reddito si determina per cassa; l'imponibile è determinato solamente sui ricavi e compensi percepiti nel periodo d'imposta. Non rilevano le spese sostenute.
Per attivare, per le imprese in contabilità semplificata, la gestione per cassa, è possibile utilizzare una delle modalità operative indicate nel paragrafo 5.6 - Note per imprese in contabilità semplificata e gestione per cassa.
Nella stampa del Bilancio fiscale i ricavi vengono stampati per l'importo al netto del coefficiente di redditività applicato in base al codice ATECO 2007 dell'attività contabile.
Registrazione degli acquisti:
Gli acquisti non rilevano né ai fini Iva (con l’eccezione degli acquisti intracomunitari) né ai fini reddituali, di conseguenza non è necessario utilizzare conti di costo con deducibilità parziale o totale (i costi non saranno riportati nei Redditi). Gli acquisti, se registrati, devono essere contabilizzati con codici IVA indeducibili (ND22, ND10, ND4). Non è necessario utilizzare procedure particolari per la gestione per cassa.
Per la compilazione dei Redditi, al fine dell'obbligo di trasmissione di alcuni dati informativi (stante l'esclusione dalla compilazione degli Studi di settore), è necessario rilevare contabilmente i seguenti costi:
Imprese
Costi sostenuti per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa;
Costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
Costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni; i canoni di noleggio; i canoni d’affitto d’azienda; i costi sostenuti per il pagamento di royalties;
Spese sostenute per gli acquisti di carburante per autotrazione.
Professionisti
Compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente (a titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l’elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio);
I consumi: ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici compresi quelli accessori, i consumi di energia elettrica, i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
Registrazione delle vendite:
In generale è necessario registrare le fatture emesse direttamente al momento dell'incasso.
Utilizzare il codice IVA ELRF - Escluso art. 1 comma 58/59 L. 190/14. Lo stesso codice può essere utilizzato anche da chi acquista da soggetti forfetari.
Trattamento contabile della compravendita di beni ammortizzabili
L'acquisto dei beni ammortizzabili, così come gli acquisti di beni e servizi, non è rilevante fiscalmente, per cui può non essere contabilizzato. Si suggerisce comunque l'inserimento nell'archivio beni ammortizzabili, in caso di mutamento del regime in regime ordinario, indicando eventualmente in prima nota un conto di immobilizzazione.
Diversamente dal regime dei minimi, non è necessario eseguire un giroconto a conti economici in quanto il regime è forfetario e i costi non rilevano ai fini reddituali.
Per i beni strumentali non si deve eseguire il calcolo ammortamenti.
La plusvalenza realizzata nel caso di cessione del bene strumentale non rileva ai fini reddituali (così come le sopravvenienze attive, art. 1 c. 64 L. 190/2014).
Le operazioni con l'estero
Cessione di beni
L'operazione non è qualificabile come cessione intracomunitaria, sarà quindi trattata come operazione nazionale: la fattura non sarà assoggettata a Iva, si può utilizzare sempre il codice Iva ELRF. Non deve essere presentata l'Intra.
Acquisti di beni
Entro il limite di 10.000 euro, gli acquisti di beni non sono qualificabili come intracomunitari. L'operazione non è un'acquisto Iva e può essere registrata solo come movimento contabile. Non deve essere presentata l'Intra.
Nel caso si superi il limite, si dovrà registrare un'autofattura con integrazione dell'Iva. Si consiglia di utilizzare il codice Iva ND22. L'imposta va versata entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Prestazioni di servizi
In questo caso il soggetto si comporta come un soggetto Iva ordinario. Se è prestatore dei servizi, emette una fattura con il codice Iva N7T, per esempio. Se è il committente, la fattura dovrà essere integrata di imposta, utilizzando il codice IVA ND22, e l'imposta va versata entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Nel caso di operazione intracomunitaria, dovrà essere effettuata la comunicazione Intrastat.
Registrazione degli acquisti da soggetti in regime forfetario
È necessario utilizzare il codice IVA ELRF.
Se la fattura è ricevuta da un fornitore contribuente forfetario professionista e deve essere riportata nel 770, occorre procedere come segue:
Creazione di un codice ritenuta senza aliquota e senza quota
Questa operazione va eseguita una sola volta ed è valida per tutte le aziende (può essere utilizzato anche l’eventuale codice già creato per i contribuenti minimi DL 98/2011, se il caso è già stato gestito).
In Tabelle/Anagrafiche, nell'Archivio Codici Ritenute inserire un nuovo codice, e compilare solo i campi Codice e Descrizione con dati a scelta.
Inserimento fornitore
Il fornitore dovrà essere inserito come gli altri fornitori professionisti, per quanto riguarda la gestione dei dati 770, senza differenze, quindi dovrà essere contrassegnato con le barrature di “Gestione dati 770” e “Soggetto a ritenuta”. La ritenuta da associare al fornitore dovrà essere quella del punto 1. Come Tipo ritenuta occorre indicare una qualsiasi tipologia.
Inserimento fattura e dati 770
La fattura dovrà essere inserita normalmente, utilizzando il codice IVA specifico ELRF. Al salvataggio saranno creati in automatico i dati 770, nei quali non sarà necessario intervenire.
Limiti dei ricavi per l'uscita dal regime forfetario
Industrie alimentari e delle bevande: 45mila euro
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; servizi di alloggio e ristorazione: 50mila euro
Commercio ambulante di prodotto alimentari e bevande: 40mila euro
Commercio ambulante di altri prodotti: 30mila euro
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione: 30mila euro
Costruzioni e attività immobiliari, intermediari del commercio: 25mila euro
Altre attività: 30mila euro
Esclusioni dalle comunicazioni dati Iva e fatture
Per la comunicazione dati Iva, l'esclusione è automatica quando in Anagrafica azienda, Dati annuali, è indicata la barratura di "Regime Forfetario", sotto la colonna Iva.
Per la comunicazione dei dati delle fatture, poichè il contribuente potrebbe inviare i dati per avere i vantaggi fiscali della comunicazione opzionale, è necessario barrare "Escluso Com. Dati fatture" per non popolare l'archivio Comunicazione Dati Fatture.