1.13 - Quadro RE

 

Collegamenti automatici tra Contabilità/Calcolo Imposte/Bilancio/Redditi/Studi/IVA

 

Ai fini della compilazione degli Studi di Settore seguire le istruzioni contenute nella procedura Studi di Settore e consultare il paragrafo "Collegamento con la procedura Studi di Settore".

 

I soggetti che esercitano arti e professioni obbligati alla tenuta delle scritture contabili, devono presentare sempre la dichiarazione dei redditi anche se non è stato conseguito nessun reddito nel periodo d'imposta (art. 1 DPR n. 600/73).

 

Per visualizzare il dettaglio degli importi provenienti dalla Contabilità, dal Calcolo Imposte e dal Bilancio cliccare sul bottone cliccare sul bottone e selezionare la voce "Dettaglio Contabilità, Calcolo Imposte, Bilancio"

Consultare il paragrafo "Dettaglio Contabilità/Calcolo Imposte/Bilancio" per approfondimenti in merito.

 

Dati provenienti da altre procedure: Blocca dati

Barrando la casella il quadro viene bloccato in sola visualizzazione.

La scrittura di dati provenienti da altre procedure non viene effettuata, mentre i calcoli in linea nonchè i riporti all'interno del quadro continuano a essere attivi.

 

 

RE1 - Codice attività

Cliccare sulla descrizione di colore azzurro oppure premere il tasto F9 selezionare il codice attività presente nella Tabella Codici attività Ateco 2007 in vigore dal 01/01/2008.

Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente.

Viene stampato e scaricato solo il codice attività.

Nella tabella ATECO 2007 pubblicata il 02/01/2009 sono state apportate anche modifiche non sostanziali che hanno modificato alcuni imprecisioni nelle descrizioni.

La descrizione del codice attività è solo a titolo informativo in quanto non viene stampata nei modelli e nemmeno scaricata nelle forniture telematiche quindi l'utente può mantenere la descrizione presente nell'anno precedente.

In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel caso di esercizio di più attività ai fini dei parametri o degli studi di settore, i dati contabili non sono presenti in Redditi, ma sono richiesti in appositi prospetti da allegare a Redditi che saranno presenti nella procedura Studi di settore.

 

Codice attività fino 31/12/03

Cliccare sulla descrizione di colore azzurro oppure premere il tasto F9 per selezionare il codice attività valido fino al 31/12/2003.

Tale codice non viene stampato o scaricato.

E' necessario indicare tale codice se l'attività non è soggetta agli studi di settore per verificare se devono essere applicati i parametri.

Viene riportato dalla Conversione da Redditi PF.

 

Tabella A (DPCM 29/01/1996)

 

Tabella B (DPCM 29/01/1996)

 

Tavola di raccordo tra ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004

 

Tabella di raccordo codici ATECO 2007/ATECOFIN 2004

 

 

 

Dati provenienti da Anagrafica Unica in Redditi PF

 

Soggetto Contributo (solo se diverso da Professionista)

Il campo “Soggetto contributo (solo se diverso da Professionista)” deve essere utilizzato solo se il reddito di lavoro autonomo indicato nel quadro RE ha un inquadramento contributivo diverso da professionisti:

Se ”Soggetto contributo” è uguale a “Artigiani/Commercianti”, il reddito di rigo RE25 verrà assoggettato a contribuzione IVS (è necessario indicare la categoria nel Prospetto IVS - CTRL K).

Se “Soggetto contributo” è uguale a “Cassa Geometri”, il reddito indicato nel rigo RE23  verrà assoggettato a contribuzione della cassa geometri (verrà riportato nella sezione III del quadro RR).

Se il campo “Soggetto contributo” non è valorizzato, ed il soggetto non è iscritto a nessuna cassa di previdenza, il reddito verrà assoggettato al contributo per i liberi professionisti nel prospetto CTRL O.

Per calcolare il saldo 2017 e gli acconti 2018 occorre:

 

Barrare la casella se è compilato solo il codice attività per non applicare la detrazione per altri redditi (art. 13, comma 5)

Barrare la casella solo se il quadro è stato compilato per l'indicazione del codice attività (rigo RE1), per non applicare nel calcolo del quadro RN, la detrazione prevista per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi, di cui all'art. 13, comma 5 del TUIR (rigo RN12).

E' il caso ad esempio di attività svolta, senza nessun ricavo e senza nessun costo (attività in crisi, sospesa per qualche motivo, ad esempio malattia, ecc. ..).

In questi casi, il software di controllo segnala errore se viene applicata la detrazione: è necessario non compilare il quadro RE, oppure mettere la barratura nel campo "Barrare la casella se è compilato il codice attività per non applicare la detrazione per altri redditi".

 

RE1 Studi di settore : cause di esclusione

Selezionare uno dei seguenti codici:

 

1 – inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;

2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;

3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 euro e fino a 7,5 milioni di euro (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore);

4 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 milioni di euro.

5 – periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione ordinaria;

6 – periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;

7 – altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore);

8 – determinazione del reddito con criteri “forfetari”; (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore ad esclusione del quadro relativo agli elementi contabili);

9 – incaricati alle vendite a domicilio;

10 – classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata;

11 – modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui quella cessata e quella iniziata siano soggette a due differenti studi di settore (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore).

12 – inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

15 – inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 64.92.01 - “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi” o dal codice 66.19.40 - “Attività di Bancoposta” o dal codice 68.20.02 - “Affitto di aziende” o soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

 

Se è stato selezionato il codice 2, 3, 5, 7, 11, 12 e 15 nel quadro Impostazione (CTRL Z) deve essere barrata la casella “Studi di settore”

 

Se è stato selezionato il codice 9 nel quadro Impostazioni (CTRL Z) non devono essere barrate le caselle "Parametri"e "Studi di settore".

 

RE1 Parametri: cause di esclusione

Selezionare uno dei seguenti codici:

1 – inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;

2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta.

3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 milioni di euro ovvero, in caso di esclusione dall’applicazione dei parametri, superiore a 5.164.569 euro;

4 – periodo di non normale svolgimento dell’attività;

5 – periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi (fattispecie valida solo per i soggetti che svolgono un’attività rientrante nell’ambito dell’applicazione dei parametri);

6 – determinazione del reddito con criteri “forfetari”;

7 – incaricati alle vendite a domicilio;

8 – classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista per lo specifico codice attività ai fini dell’applicazione dei parametri;

9 – modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, quando quella cessata e quella iniziata siano individuate da due differenti codici attività.

 

Se è stato selezionato il codice 7 nel quadro Impostazioni (CTRL Z) non devono essere barrate le caselle "Parametri" e "Studi di settore".

 

 

Note:

 

Casi di esclusione/inapplicabilità

 

 

Regime forfetario riservato a soggetti di minori dimensioni (L. 23/12/2014 n. 190)

Barrare la casella se il soggetto per il prossimo anno applicherà il nuovo regime forfetario riservato ai soggetti di minor dimensioni (imprenditori o professionisti che svolgono attività raggiungendo ricavi o compensi non particolarmente elevati), introdotto dalla Legge n. 190 del 23/04/2014, art. 1, commi da 54 a 89.

In questo modo, nel campo "Spese di manutenzione deducibili" del rigo RE10, saranno riversate tutte le quote costanti relativi agli anni successivi il 2016.

 

IVA dovuta per adeguamento: ai parametri

Maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari ai parametri.

Nessuna stampa sul modello.

Il dato viene riportato dal prospetto di calcolo dei parametri (dalla procedura Studi di settore/Parametri), solo se nel campo "Adeguamento" del prospetto di calcolo dei parametri/studi di Settore (presente nella procedura Studi di settore/parametri)  è impostato "Si".

L'iva così calcolata viene riportata nella sezione "Debiti x F24" dell'Alt X.

 

Rientro lavoratrici/lavoratori L. 238/2010 - Art. 16 D.Lgs. 147/2015

Indicare in questo campo la tipologia di agevolazione, sulla base delle istruzioni sotto riportate.

 

La legge 30 dicembre 2010, n. 238 ha previsto degli incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, in favore dei soggetti individuati con Decreto 3 giugno 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tali benefici si applicano ai soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, e che avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia In particolare, concorre al reddito imponibile:

Il regime si applica per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo.

 

In alternativa ai predetti benefici fiscali, gli stessi soggetti, al ricorrerne dei presupposti, possono optare per il regime agevolativo di cui all’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

In tal caso il reddito prodotto dall’attività avviata concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70 per cento. (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 46244 del 29 marzo 2016) Pertanto, i soggetti di cui al citato decreto che avviano un’attività di lavoro autonomo in Italia in possesso dei predetti requisiti, qualora intendano avvalersi dei benefici di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, devono indicare il codice 1 nella casella posta a margine del quadro denominata “Rientro lavoratrici/lavoratori”.

Qualora invece tali soggetti intendano adottare il regime di determinazione del reddito previsto dall’art. 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, devono indicare il codice 2.

 

 

 

Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA

 

RQ80 – Maggiori corrispettivi ai fini Iva per adeguaemnto al ricavo - stimanto/minimo

Il dato viene riportato solo se nel campo "Adeguamento" del prospetto di calcolo dei parametri/studi di Settore (presente nella procedura Studi di settore/parametri) è impostato "Si".

 

RQ80 – Maggiori corrispettivi ai fini Iva per adeguamento al ricavo – Totale col. 1

Somma dei campi Stimato e Minimo.

 

RQ80 – Imposta dovuta per adeguaemnto agli studi di settore (col. 2)

Il dato viene riportato solo se nel campo "Adeguamento" del quadro Risultati (presente nella procedura Studi di settore/parametri) è impostato "Si".

 

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano gli Studi di settore o i Parametri devono:

 

RE2 - Compensi convenzionali ONG (col. 1)

Indicare i compensi convenzionali di cui all'art. 54, comma 8-bis, del TUIR percepiti da volontari e cooperanti a seguito di rapporti intercorrenti con O.N.G.

Attenzione: l'importo non deve essere riportato nella colonna 2 del rigo RE2; viene riportato in automatico nel rigo RE23.

 

RE2 – colonna 2

Indicare l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell’Iva, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero. Indicare anche i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell’oggetto proprio dell’arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l’ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti.

da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo, si ricorda che l’ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell’art. 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Non deve essere riportato in questa colonna l’importo eventualmente indicato nella colonna 1.

 

RE3 – Altri proventi lordi

Indicare l’ammontare lordo complessivo degli altri proventi.

 

RE5 - Parametri e studi di settore (col. 1)

Riporto automatico dalla procedura Studi di settore.

 

RE5 - Maggiorazione (col. 2)

La maggiorazione del 3% da versare entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito (art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria per il 2005)), viene calcolata per gli studi si settore, viene calcolata nella procedura Studi di settore nel caso di adeguamento e nel caso di studio applicato non rientra tra quelli di prima applicazione  e non rientra tra quelli revisionati.

 

RE5 - Compensi non annotati nelle scritture contabili (col. 3)

"Altro" + "Parametri e studi di settore (col. 1)".

 

RE6 - Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)

E’ uguale alla somma dei righi da RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3.

 

Nel rigo RE7 col. 2  vanno indicati:

Nel rigo RE7 col. 1 va indicata:

Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

 

Nel rigo RE8 col. 2  vanno indicati:

Nel rigo RE8 col. 1 va indicata:

 

Nel rigo RE9 vanno indicati:

Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

 

RE10 – Spese relative agli immobili – Spese. Manutenzioni deducibili.

Viene riportata la somma tra il campo "Deduzione" del rigo 2016 e il totale della colonna 2017 della sezione "Spese manutenzione, riparazione, ammodernamento produzione"

 

RE10 – Spese relative agli immobili

Viene riportata la somma di “RE10 – Altre spese diverse da succ.” + “Spese Manutenzione deducibili“+ “Quote di ammortamento su beni immobili”.

 

RE11 - Di cui per collab. coord. contin. per trasferimento quadro G Studi/quadro Q param.

Nessuna stampa sul modello.

Indicare l'ammontare dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali, le quote di accantonamento relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione e i premi pagati alle assicurazioni.

E' un dato necessario per il trasferimento negli Studi di settore (quadro G) o nei Parametri (quadro Q).

 

RE15 - Spese

Indicare le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di bevande e alimenti in pubblici esercizi sostenute dai committenti per conto del professionista e da questi addebitate in fattura (c. 5 art, 54 TUIR).

 

RE15 – Spese alberghiere, alimenti e bevande (col.1)

Viene riportato il 75% dell’importo inserito in RE15 “Spese”.

 

RE15 col. 2 Altre spese

Indicare le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente   al committente.

 

RE15 - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande - Ammontare deducibile (col. 3)

Somma dei campi "Spese alberghiere, alimenti e bevandei (col. 1)" e "Ammontare deducibile ".

 

RE16 - Spese di rappresentanza  - Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande

Indicare le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di bevande  che si qualificano come spese di rappresentanza.

 

RE16 – Spese alberghiere, alimenti e bevande (col.1)

Viene riportato il 75% dell’importo inserito in RE16 “Spese prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande”.

 

RE16 - Spese di rappresentanza  - Altre spese (col. 2)

Indicare l'intero ammontare delle altre spese sostenute.

 

RE16 - Spese di rappresentanza   - Ammontare deducibile (col. 3)

(“RE16 - Spese prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande (col. 1)” + “RE16 col. 2”) con il limite massimo che è dato da (RE6 – RE4)* 1 /100

 

RE17 - Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili a corsi di aggiornamento professionale  - Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande

Indicare le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di bevande  sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale.

 

RE17 – Spese alberghiere, alimenti e bevande (col.1)

Viene riportato il 75% dell’importo inserito in RE17 “Spese prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande”.

 

RE17 - Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili a corsi di aggiornamento professionale  - Altre spese (col. 2)

Indicare l'intero ammontare delle altre spese sostenute.

 

RE17 - Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili a corsi di aggiornamento professionale   - Ammontare deducibile (col. 4)

(“RE17 75% (col. 1)” + “RE17 colonna 2”) * 50 / 100

 

RE19 Altre spese documentate - di cui Irap 10% (col.1)

Se il quadro RF o il quadro RG sono compilati:

di cui Irap 10%  (col. 1) =0,

Altrimenti

Se è presente il campo “Oneri finanziari indeducibili netti 2016” e il campo “Oneri finanziari indeducibili netti anno corrente”,

di cui Irap 10% (col. 1) = (minore tra il campo IR21 e “Acconti versati al lordo della compensazione interna D. lgs. 241/97” + Saldo Irap versato nel 2017) x 10 / 100.

Se presente il campo “Oneri finanziari indeducibili  netti 2016” e il campo “Oneri finanziari indeducibili netti anno corrente” è uguale a 0,

di cui Irap 10% (col. 1) = (Saldo Irap versato nel 2017) x 10 / 100.

Se il campo “Oneri finanziari indeducibili netti 2016” è uguale a 0 ed è presente il campo “Oneri finanziari indeducibili netti anno corrente”,

di cui Irap 10% (col. 1) = (minore tra IR21 e “Acconti versati al lordo della compensazione interna D. lgs. 241/97”) x 10 / 100

Inserimento manuale del 10% dell’Irap Deducibile

I campi utilizzati per il calcolo si trovano nella sezione “IS – Sez. I” del quadro Irap.

 

RE19 Altre spese documentate– di cui Irap personale dipendente (col. 2)

In questo campo viene calcolato “l’importo pari all’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il  personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lett.a), 1-bis, 4-bis. 4-bis.1 del decreto legislativo n. 446 del 1997, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d’impresa".

Più nello specifico:

  1. viene calcolato un limite pari al Minore tra (IR21 e Acconto versato al lordo della compensazione interna) + Saldo Irap versato nel 2017 – Variazione in diminuzione cod. 12.

  2. successivamente viene calcolata la quota di Irap deducibile relativa al personale dipendente, pari a (Saldo Irap versato nel 2017 * Quota del costo del lavoro imponibile ai fini Irap 2017 / 100) + ((minore tra (IR21 e Acconti versati al lordo della compensazione interna)) * Quota del costo del lavoro imponibile ai fini Irap 2017 / 100).

La variazione in diminuzione rilevante ai fini Ires è pari al minor valore tra il limite (a) e la quota di Irap deducibile relativa al personale dipendente (b) così come calcolata sopra.

I campi utilizzati per il calcolo si trovano nella sezione “IS – Sez. I” del quadro Irap.

 

RE20 - Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)

Somma dei righi da RE7 a RE19.

 

RE21 - Differenza

RE6 - RE20

 

RE21 - di cui reddito attività docenti e  ricercatori scientifici (col. 1)

Indicare il reddito derivante da attività di ricerca sui quali si applica l'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. 269/2003.

Il dato non può assumere valore negativo e non può eccedere la differenza calcolata in colonna 2.

Se il campo viene valorizzato, non può essere applicata l'imposta sostitutiva di rigo RE22.

 

RE21 - Reddito prima dell'adeguamento a studi/parametri

Reddito prima dell'adeguamento dei Ricavi ai Parametri/Studi di settore (nessuna stampa sul modello).

 

RE23 - Reddito (o perdita) delle attività professionali o artistiche

Viene calcolata Rigo Differenza = 0,30 * (RE21 col. 3 - RE21 col. 2)

Viene calcolata Rigo Differenza = 0,20 * (RE21 col. 3 - RE21 col. 2)

Viene calcolata Rigo Differenza = 0,70 * RE21 col. 2

Il Rigo Differenza = RE21 col. 3 - RE21 col. 2)

RE23 = Rigo Differenza - RE21 col. 1 + (RE21 col. 1 * 0,1) + RE2 col. 1 + RE21 col. 2

In presenza di una perdita questa viene riportata nel prospetto perdite (Ctrl S) e utilizzata per compensare l'eventuale reddito di RH14.

 

RE24 – Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti

Viene riportata dal prospetto perdite (Ctrl S) la perdita risultante da RH14 per compensare il reddito di rigo RE23 (solo se maggiore di zero).

 

RE25 – Reddito. (o perdita)

Viene indicata la differenza tra il campo RE23 e RE24.

 

RE26 – Ritenute d’acconto

Va indicato l’ammontare delle ritenute d’acconto.

 

 

 

DATI PER CALCOLO ACCONTO IRPEF 2018

 

Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche (RE23)

Viene riportato il valore presente in RE23.

 

Maggior valore quote di ammortamento e canoni di locazione finanziaria

viene riportata la somma tra RE7 col.1 e RE8 col.1

 

Reddito (o perdita) rideterminato per calcolo acconto

“Reddito (o perdita) rideterminato” – Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti.

 

 

 

PROSPETTO SPESE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, AMMODERNAMENTO PER DEDUZIONE RE10

Selezionare:

 

Ragguaglio “Deduzione” anno 2012 – GG periodo D’imposta

Inserire in questo campo la durata del periodo d’imposta espresso in giorni.

Viene proposto in automatico 366 ma il campo rimane editabile dall’utente.

 

Ragguaglio “Deduzione” anno 2012 – GG anno solare

Il campo viene impostato in automatico a 366. Il dato non deve essere modificato dall’utente.

 

Ragguaglio “Deduzione” anno 2013 – GG periodo D’imposta

Inserire in questo campo la durata del periodo d’imposta espresso in giorni.

Viene proposto in automatico 365 ma il campo rimane editabile dall’utente.

 

Ragguaglio “Deduzione” anno 2013 – GG anno solare

Il campo viene impostato in automatico a 365. Il dato non deve essere modificato dall’utente.

 

Ragguaglio “Deduzione” anno 2014 – GG periodo d’imposta

Inserire in questo campo la durata del periodo d’imposta espresso in giorni.

Viene proposto in automatico 365 ma il campo rimane editabile dall’utente.

 

Ragguaglio “Deduzione” anno 2014 – GG anno solare

Il campo viene impostato in automatico a 365. Il dato non deve essere modificato dall’utente.

 

Ragguaglio “Deduzione” anno 2015 – GG periodo D’imposta

Inserire in questo campo la durata del periodo d’imposta espresso in giorni.

Viene proposto in automatico 365 ma il campo rimane editabile dall’utente.

 

Ragguaglio “Deduzione” anno 2015 – GG anno solare

Il campo viene impostato in automatico a 365. Il dato non deve essere modificato dall’utente.

 

Ragguaglio “Deduzione” anno 2016 – GG periodo D’imposta

Inserire in questo campo la durata del periodo d’imposta espresso in giorni.

Viene proposto in automatico 366 ma il campo rimane editabile dall’utente.

 

Ragguaglio “Deduzione” anno 2016 – GG anno solare

Il campo viene impostato in automatico a 366. Il dato non deve essere modificato dall’utente.

 

Ragguaglio “Deduzione” anno 2017 – GG periodo d’imposta

Il conteggio viene effettuato in automatico: se nel Frontespizio sono state indicate le date di inizio e fine esercizio, il campo è dato dalla differenza espressa in giorni; se le date non sono state indicate, il campo viene impostato a 365.

 

Ragguaglio “Deduzione” anno 2017 – GG anno solare

Il campo viene impostato in automatico a 365. Il dato non deve essere modificato dall’utente.

 

 

Costo complessivo

Inserire, in corrispondenza dell'esercizio d'imputazione delle spese a conto economico, il costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.

 

Spese

Inserire l'ammontare delle spese imputate a conto economico.

 

D.M. 13/10/1994 Art. 1 c. 1 - Modalita' di deduzione per le imprese siderurgiche e le imprese di fonderia di 2a fusione

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di pubblicazione (12/ 11/1994) nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, i soggetti che svolgono le attivita' indicate nel gruppo VII ,specie 1a/A e 1a/C, della tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Dm 31/12/1988, ai fini della determinazione del reddito di impresa, possono dedurre le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative ai cespiti utilizzati nelle predette attivita', fino al limite dell'11% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta, all'inizio dell'esercizio, dal registro dei beni ammortizzabili.

 

D.M. 13/07/1981 Art. 1 c. 1 - Modalita' di deduzione dei costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento, per il settore dell'autotrasporto

……..

i soggetti che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, i soggetti concessionari di autoservizi pubblici di linea o titolari di licenze per il trasporto di persone con autoveicoli da piazza e da noleggio con conducente, i soggetti esercenti l'attivita' di locazione di autoveicoli senza conducente e i titolari di scuole per conducenti di veicoli a motore, ai fini della determinazione del reddito d'impresa possono dedurre i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione  fino al limite del 25%. L'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei tre periodi d'imposta successivi.

 

D.M. 09/05/1989

Per le attività indicate nel gruppo IV della Tabella dei coefficienti di ammortamento allegato al D.M. 31 Dicembre 1988 (miniere di Zolfo, Cave di sabbia, miniere di Salgemma, ecc..) le spese sostenute per cespiti utilizzati nell'attività sono deducibili nell'esercizio nel limite del 15% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili.

L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 esercizi successivi.

 

I limiti di deducibilità per il settore estrattivo e per il settore delle telecomunicazioni non sono gestiti.

 

Deduzione - (Anni dal 2012 al 2017)

In base al limite di deducibilità, in questo campo viene riportata la quota deducibile nell'esercizio.

In presenza di esercizi diversi dall’anno solare, la deduzione deve essere ragguagliata al durata del periodo d’imposta.

In corrispondenza di ogni esercizio, la relativa quota deducibile viene calcolata rapportando il limite del 5% alla durata del periodo d’imposta ovvero:

[(Costo complessivo * % deducibilità) * GG periodo D’imposta] / GG anno solare

Il calcolo viene effettuato in automatico solo se il campo di calcolo in alto a destra della videata è impostato a “Automatismi attivi”.

Negli altri casi la colonna “Deduzione” è a inserimento manuale.

 

Residuo amm.(anni dal 2012 al 2017)

Viene riportata la differenza tra l’ammontare delle spese e la deduzione applicata a ciascun anno