1.20.1 - Dettaglio Importi

 

In questo paragrafo sono contenute le istruzioni ministeriali relative al Quadro RP e il manuale operativo "Spese relative ai righi da RP8 a RP14", "Quadro RP - Sezione III", Quadro RP Sezione III - C - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati (detrazione d'imposta del 50 per cento) , Quadro RP Sezione IV - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 55%, 65%, 70% e 75%", Quadro RP - Investimenti start up (rigo RP80).

 

Nel Dettaglio importi, attivo per ogni singolo rigo (ad esempio per RP1 cliccare sul bottone oppure per i righi in cui il dettaglio riguarda più campi cliccare sul bottone ) ,è possibile inserire i dati relativi ai righi del quadro RP (i quali verranno poi trasferiti nel relativo quadro RP).

ATTENZIONE: il riporto dei dati dal quadro Dettaglio importi nel quadro RP avviene se l’anno della data del documento è diversa da 2017, se nel dettaglio è presente un rigo con data documento 2017 e un rigo senza data documento, anche quest’ultimo rigo viene considerato documento del 2017 e verrà riportato nel quadro RP.

 

 

Note:

 

Contribuente

Indicare se la spesa è attribuita.

Verrà attribuito il 100% al dichiarante; nel caso in cui la percentuale sia diversa indicare "Manuale" nel campo che precede la percentuale per poterla modificare.

Occorre indicare la percentuale attribuita al dichiarante.

 

Tipo

Premere F9 o cliccare sul bottone per ricercare in Tabella i codici dei righi oppure indicare direttamente il codice e premere Invio per il riporto della descrizione.

Il campo Tipo viene utilizzato per riportare i dati nel corrispondente rigo selezionato.

Nella ricerca sul campo "Tipo" del dettaglio importi è stato inserito il rigo del quadro nel quale verrà riportato il codice (ad esempio: il codice P01A verrà riportato nel rigo RP1 col. 2 il codice P01B verrà riportato nel rigo RP1 col. 1, i codici da PC08 a PC99 verranno riportati nei righi da RP8 a RP14 nella ricerca però per semplicità è stato indicato solo il primo rigo ad esempio RP8).

 

Note relative alla compilazione dei dati per quadro RP

 

Se per un dato rigo del quadro RP si devono indicare più oneri si possono inserire tante sezioni con uguale "Tipo" quanti sono i documenti presentati; sarà poi in fase di riporto nel quadro RP che verranno sommati tutti gli importi con uguale Tipo.

 

 

 

 

 

Per il codice P23 è possibile, cliccando sul bottone inserire un dettaglio per calcolare l’importo contributi a carico del lavoratore, che rappresenta la parte non deducibile.

 

Descrizione Tipo

Descrizione del rigo nel quale riportare l'importo, nessuna stampa sul modello.

 

% Spettante Dichiarante

Riporto automatico della percentuale di spettanza delle spese relativa al dichiarante.

Nel caso in cui nel campo Contribuente sia indicato “Dichiarante” la procedura propone 100; indicare "Manuale" nel campo che precede la "% spettante dichiarante" per modificare la percentuale.

Viene utilizzata per suddividere le spese del quadro RP.

 

Nota:

Per gli oneri trasferiti da Redditi SP 2018 viene riportato "100", perchè l'importo dell'onere riportato è già la quota attribuita al socio.

 

Note per codice P07A e P07B:

 

Importo

Se nel campo Calcolo è indicato "Manuale" occorre indicare manualmente nel quadro RP  l'importo ammesso in detrazione (ultima colonna di RP7).

Per inserire gli interessi passivi, gli oneri accessori sui quali calcolare la detrazione, le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale utilizzare il codice "P07A".

Attenzione: se non viene compilato il dettaglio l'operatore deve indicare se l'importo inserito è al netto della quota a carico del lavoratore oppure nel caso contrario è necessario indicare nell'apposito campo anche la quota dei contributi a carico del lavoratore in quanto non deducibili.

Nel campo "Importo" verrà riportata la differenza fra "Totale contributi INPS versati" e "di cui a carico del lavoratore".

Se nel campo a fianco a "Totale spese " è indicato "Manuale" occorre indicare manualmente nel quadro RP, l'importo ammesso in detrazione.

 

Documento

Premere F9 o cliccare sul bottone per ricercare il codice documento oppure indicare il codice e premere Invio per il riporto della descrizione.

Nella ricerca sul campo "Documento" del dettaglio importi è possibile effettuare delle ricerche per parola ad esempio indicando "*mutu*" vengono visualizzati solo i documenti che contengono la parola "mutu" (mutuo, mutui).

 

 

 

ONERI DETRAIBILI

Si ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari.

 

Spese che danno diritto alla detrazione del 19%

  1. Spese sostenute dal soggetto nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (vedere Parte II, capitolo 9 “Quadro RP - Oneri e spese”):

La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:

Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta per il figlio a carico il programma non effettua controlli per segnalare che quella spesa può essere portata in detrazione solo a uno dei due coniugi o in percentuale diversa dal 50% ciascuno in relazione all'imposta dovuta.

 

  1. Spese sostenute dal soggetto nel proprio interesse:

 

Spese che danno diritto alla detrazione del 26%

 

 

 

ONERI DEDUCIBILI

 

  1. Spese sostenute dal soggetto nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (vedere Parte II, capitolo 9 “Quadro RP - Oneri e spese”):

Sono inoltre deducibili le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili sostenute anche nell’interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente (rigo RP25);

  1. Spese sostenute dal soggetto nel proprio interesse:

 

Spese sostenute per i figli

Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa.

 

Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta per il figlio a carico il programma non effettua controlli per segnalare che quella spesa può essere portata in detrazione solo a uno dei due coniugi o in percentuale diversa dal 50% ciascuno in relazione all'imposta dovuta.

 

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

 

Spese mediche sostenute all’estero

Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia; anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni sopra riportate tenendo conto di quanto precisato con Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 6.1.

In questo ambito, come indicato dalla Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.10, non risultano però detraibili le spese relative al trasferimento ed al soggiorno all’estero (anche se dovuto a gravi motivi di salute).

Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione, che può essere eseguita dallo stesso soggetto se trattasi di documentazione scritta in inglese, francese, tedesco e spagnolo. In caso contrario è necessaria una traduzione giurata.

Sono esentati dalla traduzione i soggetti residenti in Valle d’Aosta per la documentazione scritta in francese e quelli residenti a Bolzano se la documentazione è scritta in tedesco.

 

Acquisto di medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche)

Anche per l’acquisto di medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche) è necessario che la spesa sostenuta risulti certificata con documenti contenenti l’indicazione della natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario. Se per tali medicinali la farmacia incontra difficoltà nell’emettere scontrini fiscali parlanti è necessario ricorrere all’emissione della fattura (Risoluzione 12.08.09, n. 218).

 

Parafarmaci

Con la Risoluzione 22.10.2008 n. 396, in relazione ad un quesito riguardante la possibilità di portare in detrazione scontrini fiscali riportanti la dicitura “parafarmaco”, emessi in relazione all’acquisto di integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la detraibilità o deducibilità della spesa, richiamando, limitatamente agli integratori alimentari, anche una precedente Risoluzione del 20.06.2008 n. 256.

 

Spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”

Non sono detraibili dall’Irpef le spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future esigenze personali è, invece, detraibile laddove fosse per “uso dedicato” per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica (Risoluzione 12.06.2009, n. 155).

 

Prestazioni di fisioterapia, prestazioni rese dal dietista, prestazioni chiropratiche

Le prestazioni di fisioterapia (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.5) e quelle rese dal dietista (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 1) sono detraibili solo in presenza di prescrizione medica.

Anche le prestazioni chiropratiche necessitano della prescrizione medica ai fini della relativa detraibilità ed inoltre è richiesto che le stesse siano eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 1).

 

Spese sanitarie rimborsate

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

 

Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

 

Nella procedura non è presente un prospetto per poter calcolare la quota ammessa in detrazione delle spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal soggetto a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.

La quota ammessa in detrazione dovrà essere determinate manualmente nel seguente modo:   

                                        ammontare contributo versati a enti o casse con fine

                                        esclusivamente assistenziale che forma il reddito imponibile

% contributo tassabile = ----------------------------------------------------------------------- x      100

                                          ammontare contributo versati a enti o casse con fine

                                                esclusivamente assistenziale

quota spesa detraibile = totale spese sanitarie rimborsate x % contributo tassabile / 100

spesa ammessa in detrazione = spesa non rimborsata + quota spesa detraibile

 

Esempio 1

Contributi versati a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale per € 3.200. Il contributo (di importo non superiore a € 3615,20) non forma reddito imponibile in capo al dipendente.

Spese sanitarie sostenute per € 2.000, l’ente o  cassa con fine esclusivamente assistenziale le ha rimborsate integralmente. Le spese sanitarie rimborsate non sono ammesse in detrazione.

 

Esempio 2

Contributi versati a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale per € 3.200.

Spese sanitarie sostenute per € 6.000, l’ente o  cassa con fine esclusivamente assistenziale le ha rimborsate per € 1.500. Le spese sanitarie ammesse in detrazione sono di € 4.500 (6.000 – 1.500)

 

Esempio 3

Contributi versati a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale per € 6.000 (di cui 2.384,80 formano il reddito imponibile di lavoro dipendente).

Spese sanitarie sostenute per € 7.000, l’ente o  cassa con fine esclusivamente assistenziale le ha rimborsate per € 1.500.

Le spese sanitarie ammesse in detrazione sono di €  6.011,05  determinate nel seguente modo:

 

                                             2.384,80

% contributo tassabile =   ---------------- x 100 = 34,07

                                                7.000,00

 

quota spesa detraibile = 1.500,00 x 34,07 / 100 = 511,05

spesa ammessa in detrazione = 5.500,00 + 511,05 = 6.011,05

 

 

 

CODICE P01A/P01B/P02/P03

 

RP15 Rateizzazione spese RP1, RP2, RP3

Le detrazioni relative alle spese sanitarie indicate nei righi RP1, RP2 e RP3 possono essere suddivise in 4 rate annuali di pari importo, a condizione che l'ammontare complessivo delle spese sostenute sia superiore a euro 15.493,71 al lordo della franchigia.

Barrare la casella per scegliere di rateizzare le spese sanitarie relative ai campi RP1, RP2 e RP3.

 

 

 

CODICE P04A/P04B/P04C/P04D

 

Spese veicoli adattati (RP4)

N. Rata

Indicare nella casella il numero della rata che si utilizza per il 2017 (per fruire dalla ripartizione in 4 rate annuali di pari importo).

Indicare 1 per segnalare che si vuole fruire della I rata.

Indicare 2 per segnalare che si vuole fruire della II rata.

Indicare 3 per segnalare che si vuole fruire della III rata.

Indicare 4 per segnalare che si vuole fruire dell'ultima rata.

 

Rimborso veicoli adattati

Indicare l'eventuale rimborso dell'assicurazione nel caso in cui il veicolo sia stato rubato e non trovato.

 

 

CODICE P07A/P07B

 

Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale (RP7)

Si veda il paragrafo "Note relative alla compilazione dei dati per quadro RP" del Manuale Operativo.

 

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro  4.000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.

 

Contratti di mutuo stipulati dal 1993

A partire dal 1 gennaio 2003 la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00 da rapportare alla quota di spettanza.

 

Circolare n. 50/E del 12 giugno 2002

.. in caso di mutuo intestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote. ...

La disposizione in questione trova applicazione esclusivamente in relazione ai contratti di mutuo stipulati a partire da 1 gennaio 1993, .... Per quanto riguarda i contratti stipulati prima di tale data, resta ferma la previgente disciplina in base alla quale la detrazione è commisurata ad un ammontare di interessi passivi non superiore a euro 2.065,83 (lire 4 milioni), elevati a euro 3.615,20 (lire 7 milioni) in caso di acquisto di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per ciascun intestatario del mutuo.

 

Verifica quota interessi spettanti

Indicare "SI" per effettuare il calcolo degli interessi, come previsto dalle Istruzioni Ministeriali; in questo caso compilare anche i campi "Costo acquisto immobile", "Interessi pagati" e ,"Capitale dato in mutuo" ed eventualmente il campo "Residua quota di capitale da rimborsare del primo mutuo" e "Capitale nuovo mutuo" nel caso di estinzione anticipata del mutuo e successiva stipulazione di un nuovo contratto (Risoluzione n. 390/E del 21/12/2007 e Circolare n. 34/E del 04/04/2008 paragrafo 7.2).

Indicare "NO" se non si vuole effettuare il calcolo degli interessi sui quali calcolare la detrazione; compilare direttamente il campo "Totale interessi".

 

CODICE PC08A/PC08B

 

Interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (codice 8)

Si veda il paragrafo "Note relative alla compilazione dei dati per quadro RP" del Manuale Operativo.

 

 

CODICE PC09

 

Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (codice 9)

Si veda il paragrafo "Note relative alla compilazione dei dati per quadro RP" del Manuale Operativo.

 

Totale interessi

Se nel campo "Calcolo " è stato indicato "Manuale" indicare gli interessi passivi e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.

In base a quanto riportato nella Circolare n. 17/E del 03/05/2005, per fruire della detrazione degli interessi pagati in dipendenza di mutui, devono essere presentati i seguenti documenti: quietanza di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di costruzione o di ristrutturazione e copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

 

 

 

CODICE PC10A/PC10B

 

Mutui ipotecari costruzione abitazione principale (codice 10)

Si veda il paragrafo "Note relative alla compilazione dei dati per quadro RP" del Manuale Operativo.

 

Totale interessi

Se nel campo "Calcolo " è stato indicato "Manuale" indicare gli interessi passivi e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

In base a quanto riportato nella Circolare n. 17/E del 03/05/2005, per fruire della detrazione degli interessi pagati in dipendenza di mutui, devono essere presentati i seguenti documenti: quietanza di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di costruzione o di ristrutturazione e copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

 

 

 

CODICE PC16

 

Spese per attività sportive per ragazzi (codice 16)

Indicare se la spesa è stata sostenuta per:

Se sono presenti più inserimenti con uguale praticante, nel quadro RP verrà riportato un solo rigo riepilogativo.

 

Si veda il paragrafo "Note relative alla compilazione dei dati per quadro RP" del Manuale Operativo.

 

 

CODICE PC25

 

Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (cod. 25) - Barrare la casella se per tali spese si usufruisce anche della Detrazione  del 50%

Per gli oneri inseriti con cod. PC25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico, se viene chiesto di fruire anche della detrazione del 50% questi devono essere ridotti al 50% e nel limite di euro 96.000.

Nel caso in cui sia barrata la casella occorre compilare anche il campo “Importo”.

Se non viene barrata la casella compilare il campo “Importo” presente di fianco al campo “Tipo”.

 

 

CODICE PC28

 

Erogazioni Liberali a favore di fondazioni musicali (cod. 28) - Barrare la casella se le somme sono versate al momento  della costituzione della fondazione

Se le somme sono versate alla fondazione al momento della costituzione, sono detraibili per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato.

Se non viene barrata la casella sono detraibili per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.

 

 

CODICE PC33

 

Spesa per frequenza asili nido (codice PC33)

 

Si veda il paragrafo "Note relative alla compilazione dei dati per quadro RP" del Manuale Operativo.

 

 

CODICE P22A/P22B/P22C

 

Assegno al coniuge (RP22)

Indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. Si precisa che in asserzione del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione.

 

 

CODICE P23

 

Si veda il paragrafo "Note relative alla compilazione dei dati per quadro RP" e "Dettaglio per codice RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari anno 2015" del Manuale Operativo.

 

 

CODICE P266/P267/P268/P269/P2611

 

Altri oneri deducibili (RP26)

Viene riportato, in base al tipo, il codice relativo agli altri oneri deducibili diversi da quelli indicati nei righi precedenti.

La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico indicate per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

L'importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo.

Se per la stessa somma si intende fruire della detrazione per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (cod. 41 altri oneri detraibili) non indicare niente in questo rigo.

Per tali liberalità è possibile indicare, in alternativa al codice 2, il codice 3 in presenza del quale chi presta l’assistenza fiscale dedurrà tali importi nella misura massima del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro.

Dette liberalità possono essere dedotte, se erogate in favore di:

Le erogazioni in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica possono essere dedotte se effettuate dopo l’entrata in vigore del DPCM che individua dette fondazioni e associazioni.

Il soggetto che presta l’assistenza fiscale dedurrà tali importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque nella misura massima di 70.000 euro.

ATTENZIONE Non vanno indicate in questo rigo le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 41) e delle associazioni di promozione sociale (codice 23).

Dette liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

Si tratta in particolare di: rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anno precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; 50 per cento delle imposte arretrate; 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 9 marzo 2001, n. 134.

 

 

 

CODICE P27/P28/P29/P30/P31

 

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

Attenzione: il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da RP27 a RP31 quando non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 413 della Certificazione unica.

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 252 del 5/12/2005 i contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.

Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche, per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell’anno d’imposta.

Attenzione: nel caso in cui il contribuente sia iscritto a più tipologie di fondi pensione e pertanto siano stati compilati più righi da RP27 a RP31, per l’individuazione del limite di deducibilità e dell’importo da indicare nella colonna 2, vedere le istruzioni di seguito fornite nel paragrafo “Iscrizione a più tipologie di fondi pensione”.

In presenza di Certificazione unica 2017 conguagliato, tale ipotesi è evidenziata dall’indicazione del codice “1” nel punto 411 della Certificazione unica.

 

Circolare n.70/E del 18 dicembre 2007 dell'Agenzia delle Entrate:

....

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto (decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252), possono aderire alle forme pensionistiche complementari:

  1. i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. legge Biagi);

  2. i lavoratori autonomi (compresi i titolari di reddito d'impresa) e i liberi professionisti;

  3. i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;

  4. i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 (soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti dalle responsabilità familiari), anche se non iscritti al fondo ivi previsto.

Inoltre, possono aderire alle forme pensionistiche complementari anche i soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2 (ad esempio, i soggetti privi di reddito di lavoro), ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto e, in base all'art. 8, commi 1 e 5, i soggetti fiscalmente a carico di altri.

...

2.3 Deducibilità del contributo

...

Il rinvio dell'art. 10 del TUIR all'art. 8 del decreto (che concerne solo i lavoratori dipendenti) ha la sola funzione di individuare le condizioni e i limiti di deducibilità, fermo restando che la previsione dello stesso articolo 10 riveste carattere generale e ha come destinatari tutti i contribuenti interessati, a prescindere dalle tipologie di reddito prodotte e dalla individuazione del soggetto che versa i contributi. ...

...

 

Consultare le Istruzioni Ministeriali Redditi PF 2018 fascicolo 1.

 

Dedotti dal sostituto

Se nel campo Tipo è stato indicato il codice "P27" indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile di cui al punto 412 della Certificazione unica.

Se nel campo Tipo è stato indicato il codice "P27" qualora risulti compilato il punto 421 della Certificazione unica (previdenza per familiari a carico) l'ammontare da riportare nella colonna 1 è quello indicato nel punto 412 della Certificazione unica diminuito dell'importo escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni dal punto 422 della Certificazione unica.

Se nel campo Tipo è stato indicato il codice "P28" indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della Certificazione unica.

Se nel campo Tipo è stato indicato il codice "P29" o “P31” indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile di cui al punto 412 della Certificazione unica.

Se nel campo Tipo è stato indicato il codice "P30" indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile, tale importo è desumibile dal punto 422 della Certificazione unica

 

RP31 Quota TFR

Riportare l’importo indicato nelle Annotazioni del relativo all’ammontare della quota TFR destinata al fondo.

 

 

 

CODICE P34

 

RP34 – Quota investimento in start-up

I soggetti che hanno optato per il regime della trasparenza di cui all’art. 116 del Tuir possono trasferire ai soci, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione agli utili, la quota di conferimento in start up eccedente il reddito complessivo.

Il socio può dedurre dal proprio reddito il predetto ammontare trasferitogli dalla società .

Le modalità di attuazione di questa agevolazione sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

 

 

CODICE PIII

 

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (sez. III)

Anno (col. 1)

Indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese.

 

2012(col. 2)

Compilare questa colonna solo nei seguenti casi:

 

Per le spese sostenute nel 2006 è necessario indicare

In tal caso la percentuale di detrazione spettante ammonta al 41%;

In tal caso la percentuale di detrazione spettante ammonta al 36%.

Per le spese relative a fatture emesse in data antecedente al 2006 barrare la casella "Spese relative al 2006 con fatture antecedenti 01/01/2006".

In tal caso la percentuale di detrazione spettante ammonta al 36%.

Nel caso di spese sostenute per interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (codice 3 in Interventi particolari (col. 4)) il campo "2006 e 2012 (antisismico dal 2013 al 2015) (col. 2)" non deve essere compilato perchè la % da applicare a tali spese è sempre del 36%.

 

Per le spese sostenute nel 2012 è necessario indicare

In tal caso la percentuale di detrazione spettante ammonta al 36%.

In tal caso la percentuale di detrazione spettante ammonta al 50%.

 

Per le spese sostenute nel 2013, nel 2014 e nel 2015 è necessario indicare

In tal caso la percentuale di detrazione spettante ammonta al 65%.

 

Codice fiscale del soggetto che ha presentato la comunicazione (col. 3)

Deve essere compilato solo nei seguenti casi:

Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 "Condominio" di uno dei righi da RP51 a RP52, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa senza compilare la sezione III-B del quadro RP.

Per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III-B del quadro RP.

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell'art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.

Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

 

Interventi particolari (col. 4)

Per le spese sostenute nel 2006 indicare il codice:

Il soggetto che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

 

Per le spese sostenute nel 2007 o nel 2008 o nel 2009 o nel 2010 o nel 2011 o nel 2012 o nel 2013 o nel 2014 o nel 2015 indicare il codice:

Il soggetto che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

 

Codice situazioni particolari (col. 5)

E' riservata ai soggetti che si trovano in situazioni particolari.

 

Indicare il codice:

1 nel caso in cui il soggetto ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 5 rate;

Attenzione:

Nella situazione particolare di cui al codice 1 (soggetto che ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo un’ètà non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rideterminare la spesa in 5 rate) occorre indicare:

 

4 nel caso in cui, nell’anno 2015, il soggetto ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che aveva ripartito la spesa in 10 rate.

 

Anno (col. 6)

Indicare l’anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate.

 

Rideterminazione rate (col. 7)

Indicare il numero delle rate in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa (può essere indicato solo il valore "10").

 

ESEMPI

 

Spese sostenute nel 2010 per intervento di recupero del patrimonio edilizio con rateizzazione in 10 rate.

 

 

 

Soggetto che ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare la spesa in 5.

L’erede può portare in detrazione le spese proseguendo la stessa rateizzazione, a condizione che mantenga la “detenzione materiale e diretta del bene”

 

 

 

Soggetto che nell’anno 2014 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che aveva ripartito la spesa in 10 rate

 

 

Numero rate 5/10

Indicare il numero della rata corrente nella corrispondente casella (5 o 10) per le quali si intende suddividere la detrazione d'imposta delle spese sostenute.

 

Spesa

Indicare l'intero importo delle spese sostenute, anche nel caso in cui si sia optato per la rideterminazione delle rate.

Per gli immobili ristrutturati l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile può fruire di una detrazione del 50 per cento (o del 36 % o del 41% in base all’anno) da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.

Esempio  di acquisto di immobile ristrutturato avvenuto nel 2015 per un importo inferiore al limite;

Prezzo di vendita dell’immobile ristrutturato: 200.000 euro

Nel campo spesa indicare 50.000 euro (200.000 x 25),  nel campo percentuale spettante dichiarante indicare la quota di proprietà (ad esempio 70).

Nel quadro RP sez. III-A la spesa di 35.000 euro (50.000 x 70%) verrà ripartita in 10 rate e sull’importo della rata verrà calcolata la detrazione spettante del 50%.

 

 

 

 

Esempio  di acquisto di immobile ristrutturato avvenuto nel 2015 per un importo superiore al limite;

Prezzo di vendita dell’immobile ristrutturato: 400.000 euro

Nel campo spesa indicare 100.000 euro (400.000 x 25),  nel campo percentuale spettante dichiarante indicare la quota di proprietà (ad esempio 70).

Nel quadro RP sez. III-A la spesa di 70.000 euro (100.000 x 70%) verrà ricondotta la limite rapportato alla percentuale e poi ripartita in 10 rate e sull’importo della rata verrà calcolata la detrazione spettante del 50%.

 

 

 

Nel caso in cui l’importo delle spese sostenute nel 2015 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare, l’importo da indicare non può essere superiore alla differenza tra euro 96.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal soggetto, in relazione al medesimo intervento.

Esempio:

Spese di ristrutturazione sostenute nel 2012: 30.000 euro;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2013, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000 euro;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2015, in prosecuzione del medesimo intervento: 60.000 euro.

In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 96.000 euro, nel campo “Spesa” occorre indicare 56.000 dato dalla seguente operazione:

96.000 (limite massimo) – 40.000 (somma complessiva sostenuta negli anni 2012 e 2013).

 

Data vendita o donazione dell'unità immobiliare se avvenuta nel 2015 o 2016

Indicare la data di vendita dell'immobile o la data in cui è avvenuta la donazione dell'immobile solo se avvenuta nel 2015 o nel 2016.

Tale informazione verrà utilizzata nella conversione da Unico PF 2016 a Unico PF 2017 per non trasferire gli immobili non più posseduti.

 

Acquisto di box pertinenziale nel 2010 (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 01/06/2012)

Barrare la casella per segnalare che le spese sostenute nel 2010 (anno indicato in colonna 1) sono relative all’acquisto di box pertinenziali.

Nel caso in cui sia barrata la casella occorre indicare anche i dati catastali dell’immobile, che verranno poi riportati nella sezione III-B del quadro RP.

 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E

1.2 Soppressione dell’obbligo di preventiva comunicazione - Acquisto box pertinenziali

 

D. Alla luce dell’abolizione dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara si chiede di conoscere se per gli acquisti di box avvenuti nel corso del 2010 – per i quali non sia stata inviata la comunicazione nel 2011, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi – il contribuente possa ugualmente fruire della detrazione.

 

R. Con risoluzione n. 166 del 20/12/1999 è stato chiarito che, nell’ipotesi di acquisto di box pertinenziali, la comunicazione all’Ufficio finanziario da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione d’imposta poteva essere successiva alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall’impresa di costruzione). Era necessario, comunque, che la suddetta comunicazione pervenisse all’Amministrazione finanziaria entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale s’intende fruire della detrazione [Cfr. anche circolare del 10/06/2004 n. 24 (punto 1.2)].

 

Nel caso di acquisto del box pertinenziale nel 2010, il contribuente avrebbe potuto inviare la comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2011. Dato che a partire dal 14 maggio 2011 l’obbligo di comunicazione all’Agenzia è stato sostituito dall’indicazione di taluni dati nella dichiarazione dei redditi, in caso di acquisto di box il contribuente che non avesse già inviato prima di detta data la comunicazione relativa all’acquisto di box effettuati nel 2010, potrà fruire della detrazione a condizione che compili le colonne relative ai dati catastali dell’immobile dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012.

 

I dati catastali dell’immobile (box pertinenziale) acquistato nel 2010 saranno associati alle spese sostenute, indicate nelle sezioni III-A del quadro E modello 730/2012 o del quadro RP dal modello UNICO PF 2012, mediante l’apposito numero d’ordine presente nell’ultima colonna della sezione III-A e nella prima colonna della sezione III-B.

 

Si ricorda che, al di fuori di tale specifica ipotesi, la sezione III-B deve essere compilata solo con riferimento ai lavori iniziati nell’anno 2011.

 

Barrare la casella per non determinare il n. ordine immobile (col. 10) e non riportare i dati nella sezione III-B

Per le spese sostenute nell'anno 2011, 2012, 2013 e 2014 barrando la casella non viene determinato il n. ordine (col. 11) e non vengono riportati i dati nella sezione III-B.

 

 

 

DATI PER SEZIONE III-B (per rigo RP51/RP52)

 

 

Cliccare sul bottone per riportare dal quadro "Fabbricati" i dati identificativi dell’immobile per il quale nel corso del 2015 sono state sostenute spese per interventi per recupero del patrimonio edilizio.

 

Condominio

La colonna deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro RP si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio, mentre non devono essere compilate le successive colonne dei righi RP51 e RP52, relative ai dati catastali dell’immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall’amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

La barratura verrà riportata nel rigo RP51 o RP52.

 

ATTENZIONE:

 

 

 

CODICE PIV1, PIV2, PIV3, PIV4, PIV5, PIV6

 

Spese per interventi di risparmio energetico

Tipo intervento

Viene riportato, in base al tipo, il codice relativo al tipo di intervento effettuato.

 

Anno

Indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese (2008 o 2011 o 2012 o 2013 o 2014 o 2015 o 2016, o 2017).

 

Periodo 2013

Compilare solo se l’anno è 2013, indicare:

  1. Spese sostenute dal 1 gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione 55%);

  2. Spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione 65%).

 

Casi particolari (col. 4)

Indicare nella casella il codice:

 

Periodo 2008 rideterminazione rate (col. 5)

La colonna 5 è riservata ai soggetti che dall’anno 2011 al 2017 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori di riqualificazione energetica nel corso del 2008 e che intendono rideterminare il numero delle rate.

 

Numero rata (col. 7)

Indicare il numero della rata che il soggetto utilizza nel 2017.

Per le spese sostenute nel 2008, nel caso in cui non sia compilata la colonna "Rideterminazione rate (col. 4)", indicare "10".

Per le spese sostenute nel 2008, nel caso in cui nella colonna "Rideterminazione rate (col. 4)" sia indicato 10”, indicare "1" o “2” o "3" o "4" o "5" o "6" o "7".

Per le spese sostenute nel 2011 indicare "7".

Per le spese sostenute nel 2012 indicare "6".

Per le spese sostenute nel 2013 indicare "5".

Per le spese sostenute nel 2014 indicare "4".

Per le spese sostenute nel 2015 indicare "3".

Per le spese sostenute nel 2016 indicare "2".

Per le spese sostenute nel 2017 indicare "1".

 

 

CODICE P711/P712/P713/P714

 

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (RP71)

RP71 Tipologia

Viene riportato, in base al tipo, il codice relativo al tipo di contratto effettuato.

 

 

 

CODICE P831/P832

 

Altre detrazioni (RP83)

Viene riportato, in base al tipo, il codice relativo agli altri oneri detraibili diversi da quelli indicati nei righi precedenti.

 

 

 

ULTERIORI DATI PER STAMPA AUTOCERTIFICAZIONE

I dati vengono utilizzati solo per la stampa del modello Autocertificazione.

Se sono presenti più inserimenti relativi ad un rigo di questa sezione, nel quadro RP verranno riportate le somme.

I dati possono essere inseriti se è selezionato un codice relativo al quadro RP (es. P01A).

Nel caso in cui si è già in possesso della documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti richiesti è necessario barrare la casella "Barrare la casella se si è già in possesso della documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti richiesti (es. per contratti di mutuo o di assicurazione)".

Nel caso in cui sia stato indicato il codice "PC17 - Spese per intermediazione immobiliare" viene barrato in automatico la relativa casella presente nell'autocertificazione.

 

Percettore - Facoltativo

Indicare il codice del percettore relativo agli oneri da indicare nel quadro RP.

Nessuna stampa sul modello o scaricamento.

Premere F9 o cliccare sul bottone per ricercare il percettore in tabella oppure indicare direttamente il codice e premere Invio per il riporto della descrizione.

Per inserire il percettore nella tabella si può utilizzare il tasto CTRL K, o cliccare  sul bottone .

 

Onere proveniente da

Nota:

Per gli oneri trasferiti da Redditi SP 2018 viene riportata già la quota di ciascun socio e nella "%Spettante Dichiarante" viene riportato "100".