Contiene i dati relativi agli oneri deducibili/detraibili dal reddito.
Consultare inoltre il manuale operativo dei seguenti paragrafi: "Spese relative ai righi da RP8 a RP14", "Quadro RP - Sezione III", Quadro RP Sezione III - C - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati (detrazione d'imposta del 50 per cento) , Quadro RP Sezione IV - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 55%, 65%, 70% e 75%", Quadro RP - Investimenti start up (rigo RP80).
Dettaglio importi
Attenzione:
Se viene cancellato il quadro RP con il tasto F7, viene cancellato anche tutto il Dettaglio Importi.
Forza dati provenienti da altre procedure
Calcolo
Riporto da dettaglio
Cliccare sul bottone (presente
nei campi per cui il dettaglio si riferisce al singolo campo, es. RP1)
oppure sul bottone
(se il dettaglio si riferisce a più campi
es. RP4)per compilare il dettaglio degli oneri; nel Dettaglio importi
dovranno essere inseriti tutti gli oneri detraibili/deducibili che verranno
poi riportati nel quadro RP.
Inserimento manuale importi
Selezionando "Inserimento manuale importi" è possibile inserire direttamente gli oneri nel quadro RP, senza dover compilare il dettaglio importi.
Nota:
Nel "Dettaglio importi" è possibile inserire tutti gli oneri detraibili/deducibili, ad eccezione dei contributi previdenziali ed assistenziali (IVS, contributo per professionisti) da indicare nel quadro RN, che verranno poi riportati nei relativi righi del quadro RP.
Non è possibile modificare il metodo di inserimento da "Inserimento manuale importi" a "Riporto da dettaglio" nel caso in cui il quadro RP sia compilato.
il riporto dei dati dal quadro Dettaglio importi nel quadro RP avviene se l’anno della data del documento è diversa da 2017, se nel dettaglio è presente un rigo con data documento 2017 e un rigo senza data documento, anche quest’ultimo rigo viene considerato documento del 2017 e non verrà riportato nel quadro RP.
Cliccare sul bottone per avere l’elenco dei righi e relativi
importi del quadro RP compilati nel 2016.
Se per il soggetto non è presente la dichiarazione Redditi PF dell’anno precedente, viene visualizzato il messaggio "Dichiarazione non presente".
E’ possibile eseguire la lista anche dal Menù Utilità selezionando la voce Elenco oneri/spese anno precedente.
Il bottone risulta essere attivo se il calcolo del quadro
RP è "Inserimento manuale importi".
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% E DEL 26%
Le spese mediche intestate al genitore e sostenute per il figlio, che nel corso dell'anno ha percepito reddito superiore al limite previsti per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione: nè alla persona che ha sostenuto l'onere, nè alla persona che ha beneficiato della prestazione (Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.2.4).
Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.
In particolare si precisa che la "qualità" (denominazione) del farmaco potrà essere indicata con il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice AIC) anziché con la denominazione specifica del medicinale. Per ulteriori chiarimenti si veda la circolare n. 40/E del 30 luglio 2009.
A seguito dell'introduzione dei nuovi, e più stringenti, obblighi concernenti la certificazione delle spese sostenute per l'acquisto di medicinali, si deve ritenere che non sia più necessario conservare la prescrizione medica poichè la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura "farmaco" o "medicinale" e della denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie.
Ne consegue che, anche per i ticket, il soggetto non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base (Risoluzione n. 10/E del 17/02/2010).
Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia; anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni sopra riportate tenendo conto di quanto precisato con Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 6.1.
In questo ambito, come indicato dalla Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.10, non risultano però detraibili le spese relative al trasferimento ed al soggiorno all’estero (anche se dovuto a gravi motivi di salute).
Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione, che può essere eseguita dallo stesso soggetto se trattasi di documentazione scritta in inglese, francese, tedesco e spagnolo. In caso contrario è necessaria una traduzione giurata.
Sono esentati dalla traduzione i soggetti residenti in Valle d’Aosta per la documentazione scritta in francese e quelli residenti a Bolzano se la documentazione è scritta in tedesco.
Spese sanitarie rimborsate
Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:
le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica. Se punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota.
Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:
le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);
le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.
Nella procedura non è presente un prospetto per poter calcolare la quota ammessa in detrazione delle spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.
La quota ammessa in detrazione dovrà essere determinata manualmente nel seguente modo:
ammontare contributo versati a enti o casse con fine
esclusivamente assistenziale che forma il reddito imponibile
% contributo tassabile = ---------------------------------------------------------------------------- x 100
ammontare contributo versati a enti o casse con fine
esclusivamente assistenziale
quota spesa detraibile = totale spese sanitarie rimborsate x % contributo tassabile / 100
spesa ammessa in detrazione = spesa non rimborsata + quota spesa detraibile
Esempio 1
Contributi versati a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale per € 3.200. Il contributo (di importo non superiore a € 3615,20) non forma reddito imponibile in capo al dipendente.
Spese sanitarie sostenute per € 2.000, l’ente o cassa con fine esclusivamente assistenziale le ha rimborsate integralmente. Le spese sanitarie rimborsate non sono ammesse in detrazione.
Esempio 2
Contributi versati a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale per € 3.200.
Spese sanitarie sostenute per € 6.000, l’ente o cassa con fine esclusivamente assistenziale le ha rimborsate per € 1.500. Le spese sanitarie ammesse in detrazione sono di € 4.500 (6.000 – 1.500)
Esempio 3
Contributi versati a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale per € 6.000 (di cui 2.384,80 formano il reddito imponibile di lavoro dipendente).
Spese sanitarie sostenute per € 7.000, l’ente o cassa con fine esclusivamente assistenziale le ha rimborsate per € 1.500.
Le spese sanitarie ammesse in detrazione sono di € 6.011,05 determinate nel seguente modo:
2.384,80
% contributo tassabile = ---------------- x 100 = 34,07
7.000,00
quota spesa detraibile = 1.500,00 x 34,07 / 100 = 511,05
spesa ammessa in detrazione = 5.500,00 + 511,05 = 6.011,05
Non sono detraibili dall’Irpef le spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso "autologo", cioè per future esigenze personali è, invece, detraibile laddove fosse per "uso dedicato" per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica (Risoluzione 12.06.2009, n. 155).
Le prestazioni di fisioterapia (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.5) e quelle rese dal dietista (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 1) sono detraibili solo in presenza di prescrizione medica.
Anche le prestazioni chiropratiche necessitano della prescrizione medica ai fini della relativa detraibilità ed inoltre è richiesto che le stesse siano eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 1).
Fra le spese sanitarie detraibili rientra anche l'acquisto della parrucca se volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana (Risoluzione n. 9/E del 16/02/2010).
Anche per l’acquisto di medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche) è necessario che la spesa sostenuta risulti certificata con documenti contenenti l’indicazione della natura ("farmaco" o "medicinale"), qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario. Se per tali medicinali la farmacia incontra difficoltà nell’emettere scontrini fiscali parlanti è necessario ricorrere all’emissione della fattura (Risoluzione 12.08.09, n. 218).
Con la Risoluzione 22.10.2008 n. 396, in relazione ad un quesito riguardante la possibilità di portare in detrazione scontrini fiscali riportanti la dicitura "parafarmaco", emessi in relazione all’acquisto di integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la detraibilità o deducibilità della spesa, richiamando, limitatamente agli integratori alimentari, anche una precedente Risoluzione del 20.06.2008 n. 256.
Attenzione le spese sanitarie vanno indicate per intero e pertanto, non devono essere ridotte della franchigia di euro 129,11.
RP2 - Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti
Indicare l'importo delle spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica che il soggetto sostiene per conto di familiari non fiscalmente a carico le cui detrazioni non trovano capienza nell'imposta dovuta da tali familiari.
La parte di detrazioni che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal quadro RN rigo RN47 col. 6 del Mod. Redditi di quest'ultimo.
RP2 - Spese sanitarie per familiari non a carico - Col. 2
Importo spesa di col. 1 nel limite di euro 6.197,48.
RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità col. 2
Indicare le spese sostenute per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locazione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione dei disabili
La detrazione spetta sull'intero importo.
RP4 - Spese veicoli per persone con disabilità
Se viene utilizzato il per
l'inserimento dei dati, si dovrà utilizzare il codice "P04A"
per riportare i dati sul primo rigo; gli oneri inseriti con i codici "P04B",
"P04C" e "P04D" verranno riportati nella sezione
Se nel calcolo del quadro RP è indicato "1 Inserimento manuale
importi" cliccare sul bottone per poter compilare gli
ulteriori righi RP4.
RP4 - Spese veicoli per persone con disabilità
SI - Calcolo automatico della rata (col. 6)
NO - Nessun calcolo, inserimento manuale dell'importo della rata (col. 6)
RP4 - Spese veicoli per persone con disabilità - N. rata (col. 1)
Indicare nella casella il numero della rata che si utilizza per il 2016 (per fruire della ripartizione in 4 rate annuali di pari importo).
RP4 - Spese veicoli per persone con disabilità - Rimborso
Indicare l'eventuale rimborso dell'assicurazione nel caso in cui il veicolo sia stato rubato e non trovato.
RP4 - Spese veicoli per persone con disabilità - Spesa
Indicare l'importo dell'intera spesa sostenuta, anche se deve essere ripartita tra più soggetti.
Per avere diritto alla detrazione è necessario che l’acquisto del veicolo e, l’intestazione al PRA, siano in capo al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico fiscalmente (Risoluzione 17.1.2007, n. 4/E).
RP4 - Spese veicoli per persone con disabilità - %
Indicare la percentuale di spesa sostenuta.
RP4 - Spese veicoli per persone con disabilità - Col. 6
Importo sostenuto eventualmente ricondotto al limite massimo di euro 18.075,99 ridotto dell'eventuale rimborso dell'assicurazione e rapportato alla percentuale.
La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18.075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo), a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile.
Se il veicolo e' stato rubato e non ritrovato, da euro 18.075,99, si sottrae l'eventuale rimborso dell'assicurazione. …
La detrazione si puo' dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicare il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che si vuole fruire della prima rata, e indicare in tale rigo l'importo della rata spettante.
Se la spesa è stata sostenuta nel 2014 o nel 2015 o nel 2016 e nella dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo:
indicare l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 o nel Mod. Unico PF presentato nel 2014 o nel 2015 o nel 2016);
nella casella contenuta in tale rigo riportare il numero 2 per segnalare che si vuol fruire della seconda rata (se presentato nel 2016), 3 per segnalare che si vuol fruire della terza rata (se presentato nel 2014), indicare 4 (se presentato nel 2014).
Se la spesa è stata sostenuta nel 2017 e si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo:
indicare l'intero importo della spesa;
indicare come numero rata 1.
RP4 - Spese veicoli per persone con disabilità (col. 2)
RP4 col. 6 / 4 se è indicato il numero di rata.
N.B.
Gli ulteriori righi per RP4 devono essere utilizzati nel caso in cui sia stato effettuato un nuovo acquisto di veicoli adattati oppure per indicare le spese sostenute per la manutenzione straordinaria del veicolo (si veda Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 20/04/2005 paragrafo 6).
Nel caso in cui il rigo venga compilato per indicare le spese sostenute per la manutenzione straordinaria del veicolo:
non indicare il numero di rate in quanto l'importo delle spese per la manutenzione straordinaria non è rateizzabile;
nel campo importo indicare l'ammontare delle spese straordinarie che è possibile portare in detrazione (nel limite di euro 18.075,99 diminuito dell'eventuale rimborso dell'assicurazione e del costo di acquisto del veicolo).
Ad esempio:
Costo di acquisto del veicolo = 15.000
Rimborso dell'assicurazione = 2.000
Spese straordinarie = 4.000
Il rigo RP4 dovrà essere compilato nel seguente modo:
L'importo da indicare sul secondo rigo, pari a 1.076 euro, è ottenuto nel seguente modo:
Limite massimo = 19.076 - 2.000 (rimborso assicurazione) - 15.000 (costo di acquisto) = 1.076
Spese straordinarie 4.000 sono > limite massimo pertanto nel secondo rigo si deve inserire 1.076.
Con Risoluzione n. 113 del 09/04/2002 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per alcune categorie di disabili il limite di 35 milioni (euro 18.075,99) è riferito solo alla spese per l'acquisto del veicolo.
Le spese eventuali per l'installazione di una pedana sollevatrice non rientrano nel limite e danno diritto alla detrazione del 19%.
In questi casi è necessario impostare sul rigo RP4 Nessun calcolo (selezionare NO nel primo campo del rigo RP4) ed indicare manualmente l'importo della spesa totale su cui calcolare la detrazione.
Risoluzione n. 113 del 09/04/2002 l'Agenzia delle Entrate
Oggetto: Interpello n. 954-39/2002 – Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 13-bis, lett. c), del TUIR – Detrazione d'imposta per spese sanitarie.
Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' stato chiesto il parere della scrivente in merito alla questione di seguito rappresentata.
ESPOSIZIONE DEL QUESITO
Il signor Tizio ha chiesto di conoscere la disciplina applicabile, ai fini Irpef, per l'acquisto di una autovettura per il trasporto del figlio minore, fiscalmente a carico, al quale la commissione medica, di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, ha accertato una situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima legge.
Il contribuente ha fatto, inoltre, presente che provvedera' a far installare sull'autovettura anche una pedana sollevatrice, che verra' fatturata distintamente.
Cio' premesso, l'istante ha chiesto di conoscere se il limite di 35 milioni di lire, valido ai fini della detrazione IRPEF del 19 % riguardante l'acquisto dell'autovettura, includa o meno anche il costo della pedana sollevatrice.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Sig. Tizio ritiene che il limite di 35 milioni debba essere riferito al solo costo dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001) inteso quale mezzo necessario alla locomozione, e che il costo della pedana sollevatrice, in quanto mezzo necessario al sollevamento del disabile, dia diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 13-bis lett. c), del TUIR, senza tener conto, per l'appunto, del limite dei 35 milioni.
RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento all'interpello pervenuto, si formulano le seguenti osservazioni.
L'art. 13-bis, comma 1, lett. c), del TUIR, come modificato dall'art.8 della legge n.449 del 1997, dispone che tra le spese sanitarie, detraibili nel limite del 19%, rientrano quelle riguardanti "i mezzi necessari all'accompagnamento,……alla locomozione e al sollevamento … dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,….".
Tra i mezzi necessari per la locomozione, il medesimo articolo 13-bis, comma 1, lett.c), espressamente indica i veicoli adattati in funzione della limitazione permanente delle capacita' motorie, per i quali e' prevista una disciplina articolata e dettagliata, nel corpo della quale e' stabilito il tetto dei 35 milioni (oggi euro 18075,99) per la spesa. Per i soggetti portatori della predetta limitazione, la legge subordina, quindi, la spettanza dell'agevolazione alla circostanza che il veicolo acquistato sia adattato, in base alle specifiche prescrizioni della commissione medica locale di cui all'art.119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ragion per cui il limite di 35 milioni (euro 18075,99) si riferisce alla spesa per l'acquisto della vettura comprensiva dell'adattamento.
Tuttavia, l'articolo 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), ha esteso, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e delle tasse automobilistiche.
In virtu' della modifica legislativa sopra citata, hanno diritto ad una detrazione pari al 19% dell'ammontare della spesa riguardante l'acquisto dei mezzi di locomozione, nei limiti di un importo di 35 milioni (euro 18075,99), anche gli inabili psichici con indennita' di accompagnamento, gli invalidi con gravi limitazioni alla capacita' di deambulazione e i pluriamputati.
Il citato articolo 30 dispone che per tali categorie di soggetti, ai fini della concessione della agevolazione in questione, non e' richiesto alcun adattamento al veicolo in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap e' affetto.
Tutto cio' premesso, considerato che nel caso di specie l'agevolazione e' riferita ad un disabile grave, per il quale, ai sensi del richiamato art. 30 della legge n. 388 del 2000, l'applicazione del beneficio puo' interessare anche un veicolo non adattato, si ritiene che il limite dei 35 milioni (euro 18075,99) debba essere riferito alla sola spesa concernente l'acquisto della autovettura.
La successiva spesa, concernente l'installazione della pedana sollevatrice sul veicolo, di cui non deve tenersi conto ai fini del computo della soglia dei 35 milioni (euro 18075,99), puo' comunque legittimare la detrazione, nella misura del 19%, in quanto l'apparecchiatura montata e' riconducibile alla categoria dei mezzi necessari al sollevamento dei disabili, contemplata da richiamato art.13-bis, comma 1, lettera c), del TUIR.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
RP5 - Spese per l'acquisto di cani guida - N. Rata col. 1
Indicare il numero della rata in caso di rateizzazione della detrazione in 4 rate annuali di pari importo.
Indicare 1 per segnalare che la detrazione è ripartita in 4 rate annuali di pari importo e che si vuole fruire della I rata.
RP5 - Spese per l'acquisto di cani guida - Spesa
Indicare l'intero importo della spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida dei non vedenti.
La detrazione spetta una sola volta in quattro anni (a meno che non si verifichi la perdita dell'animale) e si riferisce all'intero costo sostenuto per l'acquisto di un solo animale.
RP5 - Spese per l'acquisto di cani guida - col. 2
Viene riportato l'importo indicato nel campo "Spesa" se non è compilato il campo "N. rata".
Se viene rateizzato (è stato compilato il campo "N. rata") viene riportato il risultato della seguente operazione: Importo presente nel campo "Spesa" / 4.
RP6 - Totale spese sanitarie rateizzate in precedenza
Questo rigo è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2013 e/o 2014 e/o 2015 per la rateazione di tali spese.
Se viene utilizzato il per
l'inserimento dei dati, si dovrà utilizzare il codice "P06A"
per riportare i dati sul primo rigo; gli oneri inseriti con i codici "P06B",
"P06C" verranno riportati nella sezione
Se nel calcolo del quadro RP è indicato "1 Inserimento manuale
importi" cliccare sul bottone per poter compilare gli
ulteriori righi RP6.
RP6 - Totale spese sanitarie rateizzate in precedenza - N. rata col. 1
Indica il numero della rata di cui si intende fruire.
Indicare 4 per le spese sostenute nel 2015.
Indicare 3 per le spese sostenute nel 2016.
Indicare 2 per le spese sostenute nel 2017.
RP6 - Spese sanitarie rateizzate in precedenza - Importo rata col. 2
Il rigo viene convertito da Redditi PF-2017 nel caso in cui l'anno precedente sia stata barrata la casella in RP15 e/o era presente il rigo RP6 per le spese sostenute nel 2014 e/o nel 2015.
RP7 - Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell'abitazione principale
Indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.
Attenzione: nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi indicati con il codice 7 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al soggetto acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare.
Se il soggetto contrae un mutuo per l'acquisto di un immobile adibito a propria abitazione principale e un mutuo per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione di un familiare, la detrazione deve essere riferita agli interessi pagati in corrispondenza dell'immobile adibito a propria abitazione (Circolare 12.06.2002, n. 50/E, risposta 4.4).
Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari (Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.3.3).
In caso di divorzio, anche al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta il beneficio della detrazione per la quota di competenza, purché presso l'immobile in oggetto abbiano la propria dimora abituale i suoi familiari (ad esempio figli) – (Circolare 29.01.2001, n. 7/E, risposta 2.2).
La detrazione è ammessa anche in presenza di contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti (Circolare 27.05.1974, n. 73, risposta 1.1.2).
Per il rigo RP7 sono previsti due sezioni da compilare nel caso in cui nel corso del 2016 l'originario contratto di mutuo sia stato rinegoziato oppure sia stato estinto e ne sia stato stipulato uno nuovo.
Se viene utilizzato il per l'inserimento dei dati, si
dovrà utilizzare il codice "P07A" per riportare i dati sul primo
rigo; gli oneri inseriti con i codici "P07B" verranno riportati
nella sezione
Le risposte dell'Agenzia - FAQ - Oneri e spese detraibili - Interessi su mutui - Immobile cointestato
D. Si chiede quale sia il comportamento corretto per la detrazione, in Unico 2006, degli interessi passivi pagati sul mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale nella seguente fattispecie: acquisto dell'abitazione principale da parte di tre soggetti: marito (33,33%), moglie (33,33%), figlio (33,33%). Contratto di mutuo per acquisto abitazione principale: parte mutuataria il figlio, marito e moglie prestano garanzia. Il figlio può detrarre tutti gli interessi sul mutuo o solo un terzo?
R. Come chiarito dalla circolare n. 17/E del 18 maggio 2006, al fine di calcolare l'effettivo ammontare degli interessi detraibili, è necessario confrontare l'ammontare della somma presa a mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale con il prezzo pattuito dalle parti quale risulta dall'atto di compravendita dell'abitazione stessa. La disposizione di cui all'articolo 15. comma 1. lettera b). del Tuir, mira ad agevolare l'acquisto dell'abitazione principale. In coerenza con tale ratio, la precisazione contenuta nella circolare tende ad escludere la detrazione per gli interessi relativi a mutui contratti per finalità diverse rispetto all'acquisto dell'abitazione principale. In tale ottica, infatti, è stato richiesto che ci sia congruenza tra l'ammontare del mutuo e il valore dell'immobile.
Risulta invece ininfluente la ripartizione della proprietà dell'immobile, alla quale non necessariamente corrisponde una identica ripartizione del costo di acquisto. Soprattutto nel quadro dei rapporti familiari può accadere, infatti, che la ripartizione del costo tra i soggetti acquirenti non corrisponda perfettamente alla percentuale di titolarità del diritto reale acquistato.
Quindi, il figlio che ha stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale in comproprietà con i genitori (che non hanno stipulato il contratto di mutuo) può esercitare la detrazione in relazione ci tutti gli interessi pagati (e non solo .sul 33,33 per cento).
Inoltre, ai fini della valutazione di congruità tra capitale preso a mutuo e valore dell'immobile, necessaria per la corretta detrazione degli interessi detraibili, può considerare l'intero prezzo pattuito per l'acquisto dell'immobile quale risulta dall'atto di acquisto.
RP7 – Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale col. 2 (1)
Viene riportata la somma degli interessi ammessi in detrazione (4) e (6).
RP7 – Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale col. 3 (2)
Viene stampato e scaricato nella fornitura da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
Se è stato compilato solo un rigo:
se nel campo "Mutuo contratto" è stato indicato "Ante 1993" e non è barrata la casella "Immobile non più utilizzato come abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro/ricoveri permanenti"viene riportato l'importo di RP7 col. 2 (al massimo uguale a 4.000);
se nel campo "Mutuo contratto" è stato indicato "Ante 1993" ed è barrata la casella "Immobile non più utilizzato come abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro/ricoveri permanenti"viene riportato l'importo di RP7 col. 2 (al massimo uguale a 2.062,83);
se nel campo "Mutuo contratto" è stato indicato "dal 1993" viene riportato l'importo di RP7 col. 2 (al massimo pari a 4.000 x %).
Se sono stati compilati entrambi i righi:
Importo detraibile primo rigo (4)
Se nel campo "Mutuo contratto" è stato indicato "Ante 1993" e non è barrata la casella "Immobile non più utilizzato come abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro/ricoveri permanenti"viene riportato l'importo del primo rigo (al massimo uguale a 4.000).
Se nel campo "Mutuo contratto" è stato indicato "dal 1993" viene riportato l'importo del primo rigo (al massimo pari a 4.000 x %).
Importo detraibile secondo rigo (6)
Occorre determinare la "Detrazione massima primo rigo ante 1993" (K) e la "Detrazione massima primo rigo dal 1993" (M)
Se nel campo "Mutuo contratto" è stato indicato "Ante 1993" e non è barrata la casella "Immobile non più utilizzato come abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro/ricoveri permanenti":
"Detrazione massima primo rigo ante 1993" (K) = 4.000 euro;
"Detrazione massima primo rigo dal 1993" (M) = 0 ;
Se nel campo "Mutuo contratto" è stato indicato "Ante 1993" ed è barrata la casella "Immobile non più utilizzato come abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro/ricoveri permanenti":
"Detrazione massima primo rigo ante 1993" (K) = 2.066 euro;
"Detrazione massima primo rigo dal 1993" (M) = 0 ;
Se nel campo "Mutuo contratto" è stato indicato "dal 1993"
"Detrazione massima primo rigo ante 1993" (K) = 0
"Detrazione massima primo rigo dal 1993" (M) = (4.000 euro x % primo rigo)
Occorre determinare la "Detrazione massima secondo rigo ante 1993" (L) e la "Detrazione massima secondo rigo dal 1993" (N)
Se nel campo "Mutuo contratto" è stato indicato "Ante 1993" e non è barrata la casella "Immobile non più utilizzato come abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro/ricoveri permanenti":
"Detrazione massima secondo rigo ante 1993" (L) = 4.000 euro;
"Detrazione massima secondo rigo dal 1993" (N) = 0 ;
Se nel campo "Mutuo contratto" è stato indicato "Ante 1993" ed è barrata la casella "Immobile non più utilizzato come abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro/ricoveri permanenti":
"Detrazione massima secondo rigo ante 1993" (L) = 2.066 euro;
"Detrazione massima secondo rigo dal 1993" (N) = 0 ;
Se nel campo "Mutuo contratto" è stato indicato "dal 1993"
"Detrazione massima secondo rigo ante 1993" (L) = 0
"Detrazione massima secondo rigo dal 1993" (N) = (4.000 euro x % secondo rigo)
Occorre determinare la "Aliquota media mutui dal 1993"
Se mutuo contratto "dal 1993" su entrambi i righi
"Aliquota media mutui dal 1993" = (% primo rigo + % secondo rigo) / 2
Se mutuo contratto "dal 1993" solo sul primo rigo
"Aliquota media mutui dal 1993" = % primo rigo
Se mutuo contratto "dal 1993" solo sul secondo rigo
"Aliquota media mutui dal 1993" = % secondo rigo
Se mutuo contratto "ante 1993" su entrambi i righi
"Aliquota media mutui dal 1993" = 0
Occorre determinare il "limite massimo per mutui contratti dal 1993"
"limite massimo per mutui contratti dal 1993" = "Detrazione massima primo rigo dal 1993" (M) + "Detrazione massima secondo rigo dal 1993" (N) (ricondotto eventualmente al limite di 4.000 euro x Aliquota media mutui dal 1993)
Occorre determinare la "detrazione massima"
"detrazione massima" = "Detrazione massima primo rigo ante 1993" (K) + "Detrazione massima secondo rigo ante 1993" (L) + "limite massimo per mutui contratti dal 1993" (la somma viene eventualmente ricondotta al limite di 4.000 euro)
Importo detraibile secondo rigo (6)
E' dato dal minore fra i seguenti importi:
"RP7 - Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale - Interessi ammessi in detrazione (secondo rigo) (5)"
differenza se positiva fra " detrazione massima" e "Importo detraibile primo rigo (4)"
RP7 col. 3 (2) = Importo detraibile primo rigo (4) + Importo detraibile secondo rigo (6)
(al massimo pari a 4.000 euro)
Circolare n. 50/E del 12 giugno 2002
.. in caso di mutuo intestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote. ...
La disposizione in questione trova applicazione esclusivamente in relazione ai contratti di mutuo stipulati a partire da 1 gennaio 1993, .... Per quanto riguarda i contratti stipulati prima di tale data, resta ferma la previgente disciplina in base alla quale la detrazione è commisurata ad un ammontare di interessi passivi non superiore a euro 2.065,83 (lire 4 milioni), elevati a euro 3.615,20 (lire 7 milioni) in caso di acquisto di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per ciascun intestatario del mutuo.
RP7 – Verifica quota interessi spettanti
Indicare "SI" per effettuare il calcolo degli interessi, come previsto dalle Istruzioni Ministeriali; in questo caso compilare anche i campi "Costo acquisto immobile", "Interessi pagati" e ,"Capitale dato in mutuo" ed eventualmente il campo "Residua quota di capitale da rimborsare del primo mutuo" e "Capitale nuovo mutuo" nel caso di estinzione anticipata del mutuo e successiva stipulazione di un nuovo contratto (Risoluzione n. 390/E del 21/12/2007 e Circolare n. 34/E del 04/04/2008 paragrafo 7.2).
Indicare "NO" se non si vuole effettuare il calcolo degli interessi sui quali calcolare la detrazione; compilare direttamente il campo "Totale interessi".
RP7 –Mutuo contratto
Ante 1993
dal 1993
Indicare "Ante 1993" se il mutuo è stato stipulato anteriormente al 1/1/1993.
In questo caso la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000 per ciascun intestatario del mutuo (indipendentemente dalla %).
Indicare "dal 1993" se il mutuo è stato stipulato in data 1/1/1993 o successiva.
In questo caso la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000 (da rapportare alla %).
RP7 - Immobile non più utilizzato come abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro/ricoveri permanenti
Barrare la casella se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro o di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, in quest’ultimo caso a condizione che l’immobile non sia locato).
Mutui stipulati anteriormente al 1 gennaio 1993:
il limite massimo detraibile è pari a euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo;
il nuovo limite opera già dal periodo d’imposta in cui avviene la variazione di destinazione;
Mutui stipulati dal 1 gennaio 1993:
il limite massimo detraibile è pari a euro 4.000,00 (da rapportare alla percentuale);
la detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale.
In entrambi i casi se il soggetto torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.
RP7 – Costo acquisto immobile
Indicare il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile indicato nel rogito, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, debitamente documentati relativi:
all'acquisto dell'immobile;
alla stipula del contratto di mutuo; questi ultimi andranno indicati anche nel campo "RP7 Oneri accessori relativi al contratto di mutuo
RP7 – Interessi pagati
Indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto degli immobili adibiti ad abitazione principale, pagati nel 2015, compresi gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.
RP7 – Capitale dato in mutuo (originario)
Indicare l’importo del capitale dato in mutuo.
RP7 – Residua quota di capitale da rimborsare del primo mutuo
Indicare la residua quota di capitale da rimborsare del primo mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri correlati, nel caso in cui l'originario contratto di mutuo sia stato estinto e ne sia stato stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati, così come previsto dall'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir.
La Risoluzione 390/E del 21 dicembre 2007 prevede che:
" Con particolare riferimento ai mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, il beneficio fiscale in esame è riconosciuto anche nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati, così come previsto dall’art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir.
………
Ne consegue che, al fine di fruire dell’agevolazione in esame, è necessario determinare la percentuale dell’importo del secondo mutuo rispetto all’importo della residua quota di capitale da rimborsare del primo.
Per determinare la percentuale (X) sulla quale è possibile fruire della detrazione degli interessi passivi è possibile adottare, così come prospettato dall’istante, la seguente formula:
X = 100 x (residua quota di capitale da rimborsare del primo mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri correlati) / importo del secondo mutuo."
RP7 - Capitale nuovo mutuo
Indicare l'importo del capitale del nuovo mutuo nel caso in cui l'originario contratto di mutuo è estinto e ne viene stipulato uno nuovo.
RP7 - Oneri Accessori ammessi in detrazione
Tra gli oneri accessori (relativi al contratto di mutuo) sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione bancaria, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.
RP7 – Totale interessi
Se nel campo "Verifica quota interessi spettanti" è stato indicato "SI" il campo "Totale interessi" è ottenuto applicando una delle seguenti formule:
Se non è compilato il campo "Residua quota di capitale da rimborsare del primo mutuo"
costo di acquisto immobile
----------------------------------------------------------
Capitale dato in mutuo (originario)
Totale Interessi = coefficiente A x (Interessi Pagati + Oneri accessori ammessi in detrazione)
Se è compilato il campo "Residua quota di capitale da rimborsare del primo mutuo"
costo di acquisto immobile
Coefficiente A = ----------------------------------------------------------
Capitale dato in mutuo (originario)
100 x residua quota di capitale da rimborsare del primo mutuo
Coefficiente B = --------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitale nuovo mutuo
Totale Interessi = [coefficiente A x (Interessi Pagati + Oneri accessori ammessi in detrazione)] x Coefficiente B / 100
Esempi:
1 - Mutuo per acquisto abitazione principale stipulato nel 2001 e intestato ad un solo soggetto
Capitale erogato a titolo di mutuo: € 170.000,00
Costo di acquisto dell'immobile (indicato nel rogito) : € 100.000,00
Interessi passivi pagati nel 2017: € 3.200,00
Coefficiente A = 100.000,00 / 170.000,00 = 0,5882
Interessi sui quali calcolare la detrazione = 3.200,00 x 0,5882 = 1.882,24
Se nel campo "Verifica quota interessi spettante" è stato indicato "SI", il rigo RP7 del quadro RP andrà compilato nel seguente modo:
Se nel campo "Verifica quota interessi spettante" è stato indicato "NO", il rigo RP7 del quadro RP andrà compilato nel seguente modo:
2 - Mutuo per acquisto abitazione principale stipulato nel 2000 e cointestato al 50% a due soggetti
Capitale erogato a titolo di mutuo: € 150.000,00
Costo di acquisto dell'immobile (indicato nel rogito) : € 140.000,00
Interessi passivi pagati nel 2017: € 5.000,00
Coefficiente A = 140.000,00 / 150.000,00 = 0,9333
Interessi sui quali calcolare la detrazione = 5.000,00 x 0,09333 = 4.666,5
Se nel campo "Verifica quota interessi spettante" è stato indicato "SI", il rigo RP7 del quadro RP andrà compilato nel seguente modo:
Se nel campo "Verifica quota interessi spettante" è stato indicato "NO", il rigo RP7 del quadro RP andrà compilato nel seguente modo:
3 - L’originario contratto di mutuo per acquisto abitazione principale stipulato nel 2001, intestato ad un solo soggetto, nel 2008 è stato estinto e ne è stato stipulato uno nuovo.
Capitale erogato (originario) : € 300.000,00
Capitale erogato a titolo di mutuo nel 2007: € 240.000,00
Costo di acquisto dell'immobile (indicato nel rogito) : € 200.000,00
Interessi passivi pagati nel 2017: € 3.200,00
Residua quota di capitale da rimborsare del primo mutuo: 170.000,00
Coefficiente A = 200.000,00 / 300.000,00 = 0,6666
Coefficiente B = 170.000 / 240.000 x 100 = 70,83%
Interessi sui quali calcolare la detrazione = (3.200,00 x 0,6666) x 70,83 / 100 = 1.511,04
Se nel campo "Verifica quota interessi spettante" è stato indicato "SI", il rigo RP7 del quadro RP andrà compilato nel seguente modo:
Se nel campo "Verifica quota interessi spettante" è stato indicato "NO", il rigo RP7 del quadro RP andrà compilato nel seguente modo:
Se nel campo "Verifica quota interessi spettante" è stato indicato "NO" nel campo "Totale interessi" indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale, pagati nel 2017.
Contratti di mutuo stipulati prima del 1993
Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.
In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.
Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.
Contratti di mutuo stipulati dal 1993
A partire dal 1 gennaio 1993 la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000 da rapportare alla quota di spettanza.
RP7 - Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale - %
Indicare la percentuale di spettanza (ad esempio mutuo cointestato al 50%, indicare 50).
Nel caso in cui il soggetto detrae oltre alla propria quota anche quella del coniuge fiscalmente a carico deve indicare nel campo % entrambe le quote (ad esempio mutuo cointestato al 50%, indicare 100 (50 soggetto + 50 coniuge)).
La percentuale viene utilizzata sia per calcolare la quota di interessi passivi di spettanza del soggetto sia la quota detraibile (sull'importo massimo di euro 4.000,00).
RP7 - Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale – Interessi ammessi in detrazione (3) e (5)
E' uguale a RP7 Totale Interessi x %.
RP7 - Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale - Interessi ammessi in detrazione – importo detraibile
Importo detraibile primo rigo (4)
Se nel campo "Mutuo contratto" è stato indicato "Ante 1993" e non è barrata la casella "Immobile non più utilizzato come abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro/ricoveri permanenti"viene riportato l'importo del primo rigo (al massimo uguale a 4.000).
Se nel campo "Mutuo contratto" è stato indicato "Ante 1993" ed è barrata la casella "Immobile non più utilizzato come abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro/ricoveri permanenti"viene riportato l'importo del primo rigo (al massimo uguale a 2.066).
Se nel campo "Mutuo contratto" è stato indicato "dal 1993" viene riportato l'importo del primo rigo (al massimo pari a 4.000 x %).
Importo detraibile secondo rigo (6)
Occorre determinare la "Detrazione massima primo rigo ante 1993" (K) e la "Detrazione massima primo rigo dal 1993" (M)
Se nel campo "Mutuo contratto" è stato indicato "Ante 1993" e non è barrata la casella "Immobile non più utilizzato come abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro/ricoveri permanenti:
"Detrazione massima primo rigo ante 1993" (K) = 4.000 euro;
"Detrazione massima primo rigo dal 1993" (M) = 0 ;
Se nel campo "Mutuo contratto" è stato indicato "Ante 1993" ed è barrata la casella "Immobile non più utilizzato come abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro/ricoveri permanenti :
"Detrazione massima primo rigo ante 1993" (K) = 2.066 euro;
"Detrazione massima primo rigo dal 1993" (M) = 0 ;
Se nel campo "Mutuo contratto" è stato indicato "dal 1993"
"Detrazione massima primo rigo ante 1993" (K) = 0
"Detrazione massima primo rigo dal 1993" (M) = (4.000 euro x % primo rigo)
Occorre determinare la "Detrazione massima secondo rigo ante 1993" (L) e la "Detrazione massima secondo rigo dal 1993" (N)
Se nel campo "Mutuo contratto" è stato indicato "Ante 1993" e non è barrata la casella "Immobile non più utilizzato come abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro/ricoveri permanenti:
"Detrazione massima secondo rigo ante 1993" (L) = 4.000 euro;
"Detrazione massima secondo rigo dal 1993" (N) = 0 ;
Se nel campo "Mutuo contratto" è stato indicato "Ante 1993" ed è barrata la casella "Immobile non più utilizzato come abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro/ricoveri permanenti:
"Detrazione massima secondo rigo ante 1993" (L) = 2.066 euro;
"Detrazione massima secondo rigo dal 1993" (N) = 0 ;
Se nel campo "Mutuo contratto" è stato indicato "dal 1993"
"Detrazione massima secondo rigo ante 1993" (L) = 0
"Detrazione massima secondo rigo dal 1993" (N) = (4.000 euro x % secondo rigo)
Occorre determinare la "Aliquota media mutui dal 1993"
Se mutuo contratto "dal 1993" su entrambi i righi
"Aliquota media mutui dal 1993" = (% primo rigo + % secondo rigo) / 2
Se mutuo contratto "dal 1993" solo sul primo rigo
"Aliquota media mutui dal 1993" = % primo rigo
Se mutuo contratto "dal 1993" solo sul secondo rigo
"Aliquota media mutui dal 1993" = % secondo rigo
Se mutuo contratto "ante 1993" su entrambi i righi
"Aliquota media mutui dal 1993" = 0
Occorre determinare il "limite massimo per mutui contratti dal 1993"
"limite massimo per mutui contratti dal 1993" = "Detrazione massima primo rigo dal 1993" (M) + "Detrazione massima secondo rigo dal 1993" (N) (ricondotto eventualmente al limite di 4.000 euro x Aliquota media mutui dal 1993)
Occorre determinare la "detrazione massima"
"detrazione massima" = "Detrazione massima primo rigo ante 1993" (K) + "Detrazione massima secondo rigo ante 1993" (L) + "limite massimo per mutui contratti dal 1993" (la somma viene eventualmente ricondotta al limite di 4.000 euro)
Importo detraibile secondo rigo
E' dato dal minore fra i seguenti importi:
"RP7 - Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale - Interessi ammessi in detrazione (secondo rigo)"
differenza se positiva fra " detrazione massima" e "Importo detraibile primo rigo"
Cod. 8 - Altre spese - Interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili
Indicare, per un importo non superiore a euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.
Cod. 8 - Altre spese - Interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili – SP-2018 RO sez. II
Viene trasferito dal quadro RO sez. II di REDDITI SP 2018 (nessuna stampa sul modello).
Cod. 8 - Verifica quota interessi spettante
Indicare;
SI
per effettuare il calcolo degli interessi come previsto dalle Istruzioni Ministeriali; in questo caso compilare anche i campi "Costo di acquisto dell'immobile", "Interessi pagati", "Capitale dato in mutuo", "Oneri accessori ammessi in detrazione ";
NO
se non si vuole effettuare il calcolo degli interessi sui quali calcolare la detrazione; in questo caso compilare direttamente il campo "Totale Interessi".
Cod. 8 - Costo di acquisto dell'immobile
Indicare il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, indicato nel rogito comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, debitamente documentati relativi:
all'acquisto dell'immobile;
alla stipula del contratto di mutuo; questi ultimi andranno indicati anche nel campo "Oneri accessori ammessi in detrazione"
Cod. 8 - Capitale dato in mutuo
Indicare l'importo del capitale dato in mutuo.
Cod. 8 - Interessi pagati
Indicare gli interessi passivi, le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale, pagati nel 2016.
Cod. 8 - Oneri Accessori ammessi in detrazione
Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo.
Tra gli oneri accessori ammessi in detrazione sono compresi anche:
l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita);
le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca;
l’imposta per l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca;
l’imposta sostitutiva sul capitale prestato;
le spese di istruttoria;
le spese di perizia tecnica;
commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione;
l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta;
la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
la penalità per anticipata estinzione del contratto di mutuo.
Non sono ammessi in detrazione e pertanto non vanno indicati nel campo "Oneri accessori ammessi in detrazione":
le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia stata richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando un riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato (Circolare n. 15 del 20 aprile 2005, punto 4.4);
le spese di mediazione immobiliari (agenzie immobiliari);
l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;
le imposte di registro, l’Iva, le imposte ipotecarie e catastali
Cod. 8 –Mutuo contratto
Fino al 31/12/1990
Per i mutui stipulati fino al 31/12/1990 la detrazione spetta per qualsiasi tipo di immobile e per motivi diversi dall’acquisto (ad esempio costruzione o ristrutturazione).
dal 01/01/1991 al 31/12/1992
Per i mutui stipulati dal 01/01/1991 fino al 31/12/1992 la detrazione spetta soltanto per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione diversa da quella principale .
dal 01/01/1993
Per i mutui stipulati a partire dal 01/01/1993 non spetta alcuna detrazione per gli immobili non adibiti ad abitazione principale .
Cod. 8 - Totale interessi
Se nel campo "Verifica quota interessi spettante" è indicato "SI", il totale interessi viene determinato nel seguente modo:
costo di acquisto immobile
Coefficiente A = --- --------------------------------------
Capitale dato in mutuo
Cod. 8 - %
Indicare la percentuale di spettanza (ad esempio mutuo cointestato al 50%, indicare 50).
La percentuale viene utilizzata per calcolare la quota di interessi passivi di spettanza del soggetto.
Cod. 8 – Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili – primo campo calcolato
E’ uguale a Totale interessi x %.
Cod. 8 - Interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili - col. 2
Viene stampato e scaricato.
Se RP7 col.2 = 0 Cod. 8 al massimo pari a euro 2.065,83.
Se RP7 col.2 > euro 2.065,83 Cod. 8 = 0
Se RP7 col.2 < euro 2.065,83 (Cod. 8) al massimo = euro 2.065,83 - RP7 col. 2
Righi da RP8 a RP13
Consultare inoltre "Spese relative ai righi da RP8 a RP14".
Cliccare sul bottone per accedere alla sezione relativa
agli Altri oneri detraibili, righi da RP8 a RP13.
In questi righi devono essere indicati solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 9 a 39, codice 99 e codici 41 e 42.
Se viene utilizzato il per l'inserimento dei dati, si
dovrà ulizzare il codice "PC..." seguito dal codice onere, ad
esempio "PC09" per inserire il codice "9"
Se nel calcolo del quadro RP è indicato "1 Inserimento manuale
importi" cliccare sul bottone per poter compilare i
righi da RP8 a RP13
N. inserimenti
Viene riportato il numero di inserimenti presente nella "Distinta delle spese relative ai righi da RP8 a RP13".
Viene sommato anche il rigo Cod. 8 se compilato.
Totale spese con detrazione del 19%
Viene riportato il totale delle spese soggette a detrazione del 19%, somma dei codici da 9 a 39 e codice 99.
Totale spese con detrazione del 26%
Viene riportato il totale delle spese soggette a detrazione del 26%, somma dei codici 41 e 42.
RP14 - Spese per canoni di leasing
Se viene utilizzato il ad ogni sezione inserita come
tipo "P14" corrisponderà un rigo RP14, gli ulteriori righi RP14
verranno riportati nella sezione
.
Se nel calcolo del quadro RP è indicato "1 Inserimento manuale
importi" cliccare sul bottone per poter compilare gli
ulteriori righi RP14.
Importo canone leasing col. 3 (campo calcolato) / Prezzo di riscatto col. 4 (campo calcolato)
Gli importi del canone di leasing e del prezzo di riscatto hanno limite diversi di detraibilità a seconda dell’età che il contribuente aveva alla data della stipula del contratto di leasing (meno di 35 anni ovvero uguale o superiore a 35 anni)
A tal fine operare come di seguito descritto.
Determinare la Data_Riferimento_Contribuente calcolando sulla base della data di nascita presente nel frontespizio del modello Redditi PF la data in cui il contribuente compie (o ha compiuto) 35 anni e confrontare tale data con quella di colonna 1 del rigo RP14.
Data_Riferimento_Contribuente = giorno e mese di nascita e come anno quello di nascita + 35
(Esempio contribuente nato il 09/09/1983, abbiamo che Data_Riferimento_Contribuente = 09/09/2018)
Verifica Importo Canone di leasing
Se la Data di stipula del contratto di col. 1 è antecedente a Data_Riferimento_Contribuente,
Limite_Importo_Canone = 8.000, altrimenti Limite_Importo_Canone = 4.000,
Se l’importo indicato dal contribuente nella colonna 3 del rigo RP14, è superiore a Limite_Importo_Canone come sopra determinato, l’importo della colonna 3 deve essere ricondotto al suddetto limite.
Verifica Prezzo di riscatto
Se la Data di stipula del contratto di col. 1 è antecedente a Data_Riferimento_Contribuente,
Limite_Prezzo_Riscatto = 20.000, altrimenti Limite_Prezzo_Riscatto = 10.000,
Se l’importo indicato dal contribuente nella colonna 4 del rigo RP14, è superiore a Limite_Prezzo_Riscatto come sopra determinato, l’importo della colonna 4 deve essere ricondotto al suddetto limite.
RP15 - Rateizzazione spese righi RP1, RP2 e RP3 (col. 1)
Le detrazioni relative alle spese sanitarie indicate nei campi RP1, RP2, RP3 possono essere suddivise in 4 rate annuali di pari importo, a condizione che l'ammontare complessivo delle spese sia superiore a euro 15.493,71 al lordo della franchigia.
Barrare la casella se viene scelta di rateizzare le spese sanitarie relative ai campi RP1, RP2 e RP3.
RP15 - Totale spese sanitarie
Viene riportata la somma dei campi RP1 col. 1 e RP1 col. 2, RP2 col. 2 e del campo RP3 (al lordo della franchigia di euro 129,11).
RP15 - Se risulta barrata la casella di col. 1, indicare l’Importo della rata, altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3 (col. 2)
Se non è barrata la casella "Rateizzazione spese righi RP1, RP2 e RP3 (col. 1)"
Viene determinato "SpeseSenzaFranchigia" = RP1 col. 2 + RP2 – 129 ricondotto a zero se il risultato è negativo
RP15 - Se risulta barrata la casella di col. 1, indicare l’Importo della rata, altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3 (col. 2) è dato da il risultato della seguente operazione:
SpeseSenzaFranchigia + RP3
Se la somma delle spese sanitarie indicate nei righi RP1 col. 1, RP1 col. 2, RP2 e RP3, eccede euro 15.493,71:
se non è barrata la casella "Rateizzazione spese righi RP1, RP2 e RP3 (col. 1)"
RP15 - Se risulta barrata la casella di col. 1, indicare l’Importo della rata, altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3 (col. 2) è dato da il risultato della seguente operazione:
RP1 col. 2 + RP2 – 129 + RP3
se è barrata la casella "Rateizzazione spese righi RP1, RP2 e RP3 (col. 1)"
viene determinato "SpeseSenzaFranchigiaRateazione" = RP1 col. 1 + RP1 col. 2 + RP2 – 129 ricondotto a zero se il risultato è negativo
RP15 - Se risulta barrata la casella di col. 1, indicare l’Importo della rata, altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3 (col. 2) è dato da il risultato della seguente operazione:
(SpeseSenzaFranchigiaRateazione + RP3)/4
RP15 – Altre spese con detrazione 19% (col. 3)
Viene riportata la somma degli oneri indicati nei campi da RP4 a cod. 8, codici da 9 a 37 e codice 99, RP14 col. 3 e RP14 col. 4.
RP15 - Totale spesa con detrazione al 19% (col. 2 + col. 3) (col. 4)
Viene riportato il totale degli importi indicati nel campo " Se risulta barrata la casella di col. 1, indicare l’Importo della rata, altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3 (col. 2)" e " Altre spese con detrazione 19%".
RP15 -– Totale spese con detrazione al 26% (col. 5)
Viene riportato il totale degli importi indicati nel campo Totale spese con detrazione del 26% presente nel rigo RP8.
Detrazione 19% dell'importo di colonna 1 del rigo RP1 (per detrazione RN23)
Viene calcolato il 19% di RP1 col. 1 solo nel caso in cui non venga effettuata la rateizzazione delle spese indicate nei righi RP1, RP2 e RP3.
SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO
In questa sezione indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.
Non vanno indicate le spese e gli oneri considerati dal datore di lavoro nella determinazione delle imposte dovute sul reddito di lavoro dipendente o assimilato. Queste spese sono indicate nel punto 161 della Certificazione Unica e nel punto 431 della Certificazione Unica.
RP21 – Prof.
In fase di Conversione da Redditi PF-2017 gli acconti relativi alla contribuzione liberi professionisti L. 335/95 art. 2 c. 26, pagati nel 2017 e i contributi relativi alla Cassa Geometri pagati nel 2017, vengono riportati nel quadro "Versamenti/Eccedenze 2017" nella sezione "Contributi previdenziali ed assistenziali versati nel corso del 2016 (per LM7 o LM35 e/o RP21)"..
Se il soggetto nel 2017 applica il regime a favore dell’imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità, i contributi versati devono essere dedotti in via prioritaria nel quadro LM nel limite del reddito, quindi vengono riportati nel rigo LM7 e nel campo "RP21 Prof." non vengono riportati. L’eventuale eccedenza non dedotta, indicata nel rigo LM49 viene riportata nel rigo RP21, campo "LM49" per poterla dedurre nel quadro RN. Se invece non si applica il regime a favore dell’imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità, i contributi versati per liberi professionisti e/o per la Cassa Geometri vengono riportati esclusivamente nel rigo RP21.
RP21 - IVS Ecc. min.
In fase di Conversione da Redditi PF-2017, i contributi versati (saldo 2016 + le rate di acconto per il 2017) sul reddito eccedente il minimale (escluse le rate pagate sul minimale) vengono riportati nel quadro "Versamenti 2016" nella sezione "Contributi previdenziali ed assistenziali versati nel corso del 2017 (per LM7 o LM35 e/o RP21)"; se il soggetto nel 2017 applica il regime a favore dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, i contributi versati devono essere dedotti in via prioritaria nel quadro LM nel limite del reddito, quindi vengono riportati nel rigo LM7 e nel campo "RP21 IVS Ecc. min." non vengono riportati. L’eventuale eccedenza non dedotta, indicata nel rigo LM49 viene riportata nel rigo RP21, campo "LM49" per poterla dedurre nel quadro RN.
Se invece non si applica il regime a favore dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, i contributi versati eccedenti il minimale vengono riportati esclusivamente nel rigo RP21.
Qualora il credito IVS sia compensato con un debito IVS relativo allo stesso soggetto non è necessario indicarlo nel quadro RM; è infatti possibile ridurre i contributi versati del credito compensato da indicare nel quadro RP. Sono quindi possibili due alternative:
indicare nel quadro RM il credito compensato e nel quadro RP il debito IVS (anche se compensato)
non indicare niente nel quadro RM e nel quadro RP indicare il credito compensato nel campo "Credito IVS utilizzato in compensazione debito IVS (in alternativa al quadro RM)".
RP21 - IVS min.
Consultare le istruzioni ministeriali.
Indicare l'importo delle rate pagate sul minimale nell'anno 2017.
In fase di Conversione da Redditi PF-2017, i contributi versati sul minimale, se indicati nella sezione "Rate fisse sul Reddito Minimali per l'anno 2017", le tre rate, pagate nel 2017 ("I rata (2017/05 n. 2)", "II rata (2017/08 n. 02)", "III rata (2017/11 n. 02)" e la quarta rata relativa all'IVS sul minimale pagate nel 2015 (periodo 2017/02) indicata nel campo "IV rata su min. pagata nel 2016", vengono riportati nel quadro "Eccedenze/Versamenti 201 "nella sezione "Contributi previdenziali ed assistenziali versati nel corso del 2017 (per LM7 o LM35 e/o RP21)"; se il soggetto nel 2017 applica il regime a favore dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, i contributi versati devono essere dedotti in via prioritaria nel quadro LM nel limite del reddito, quindi vengono riportati nel rigo LM7 e nel campo "RP21 IVS min." non vengono riportati. L’eventuale eccedenza non dedotta, indicata nel rigo LM49 viene riportata nel rigo RP21, campo "LM49" per poterla dedurre nel quadro RN.
Se invece non si applica il regime dei contribuenti minimi, i contributi versati sul minimale vengono riportati esclusivamente nel rigo RP21.
Nel rigo RP21 non deve essere indicata la quota di contributo previdenziale a carico dei collaboratori coordinati e continuativi, in quanto tali somme sono già state trattenute al collaboratore e l'importo indicato nel reddito imponibile è già al netto di tale quota.
Nel rigo RP21 non devono essere indicate le quote associative ed eventuali oneri accessori, perchè costituiscono costo aziendale e quindi sono dedotte dal reddito d'impresa e non nel quadro RP.
Se in Redditi 2017 nel quadro RR, in corrispondenza della sezione "Rate fisse sul reddito minimale per l'anno 2017" era presente anche la quota associativa, al termine della conversione è necessario ridurre l'importo riportato nel campo "Contributi IVS versati sul minimale" (presente nel quadro "Versamenti/Eccedenze 2017" nella sezione "Contributi previdenziali ed assistenziali versati nel corso del 2017 per RP21") della quota associativa.
RP21 - Altro
Indicare gli altri contributi previdenziali ed assistenziali diversi da quelli indicati nei campi precedenti.
Indicare fra gli altri anche:
i contributi versati obbligatoriamente all'ONAOSI (Opera Nazionale per l'Assistenza degli Orfani di Sanitari Italiani) dai sanitari iscritti agli ordini professionali dei farmacisti, dei medici chirurghi, odontoiatri e veterinari (Circolare n. 17 del 18 maggio 2006);
il contributo versato al cosiddetto "fondo casalinghe";
i contributi agricoli unificati versati alla gestione ex Scau per la parte che non si riferisce ai lavoratori dipendenti (Circolare Ministeriale 15 maggio 1997, n. 137/E);
gli importi versati nel corso del 2017 a titolo di assicurazione obbligatorio INAIL per la tutela degli infortuni domestici (Circolare 7 giugno 2002, n.48);
i premi relativi all'assicurazione obbligatoria che l'imprenditore agricolo versa per la propria posizione (Circolare n. 15/2005, punto 9).
RP21 - Credito IVS utilizzato in compensazione debito IVS (in alternativa al quadro RM)
Qualora il credito IVS sia compensato con un debito IVS relativo allo stesso soggetto non è necessario indicarlo nel quadro RM; è infatti possibile ridurre i contributi versati del credito compensato da indicare nel quadro RP.
Sono possibili due alternative:
indicare nel quadro RM il credito compensato e nel quadro RP il debito IVS (anche se compensato);
non indicare niente nel quadro RM e nel quadro RP indicare il debito IVS (anche se compensato) ed il credito utilizzato in compensazione.
Viene riportato in base alla scelta effettuata nel quadro "Versamenti/Eccedenze 2017" nella sezione "Altri dati per quadro RP (RP21) e RM sez. III.
Le Risposte dell'Agenzia - FAQ - Oneri deducibili - Contributi Cassa professionale - Contributo integrativo
D. Il contributo soggettivo versato alla cassa nazionale di previdenza dei ragionieri e periti commerciali è deducibile ai fini IRPEF. Ciò vale anche per il contributo integrativo?
R. Si conferma che il contributo soggettivo versato alla cassa di previdenza è integralmente deducibile, mentre per il contributo integrativo, vista la Risoluzione n. 69/E del 18 maggio 2006, è necessario fare alcune distinzioni. Quest'ultimo contributo, infatti, è assistito dal meccanismo della rivalsa in quanto il professionista addebita in fattura al cliente il 2% sul compenso richiesto come contributo integrativo; pertanto, lo stesso non figurerà più come onere a suo carico e quindi è indeducibile. Se però gli iscritti alla cassa nell'anno non raggiungono il volume d'affari teorico e sono obbligati a versare il contributo integrativo minimo che, necessariamente, sarà superiore al contributo che il professionista ha potuto addebitare al committente, ne consegue che la differenza che rimane a completo suo carico può essere dedotta dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10. comma 1 lettera e) del Tuir, come espressamente precisato nella risoluzione sopra citata.
RP22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge
Se viene utilizzato il per
l'inserimento dei dati, si dovrà utilizzare il codice "P22"
per riportare i dati nel primo modulo; gli oneri inseriti con codice "P22B"
e "P22C" verranno riportati nella sezione
.
Se nel calcolo del quadro RP è indicato "1 Inserimento manuale
importi" cliccare sul bottone per poter compilare gli
ulteriori righi RP22.
Codice fiscale del coniuge
Indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.
Si precisa che in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione dal reddito.
Importo
Indicare gli assegni periodici corrisposti al coniuge ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli.
Nel caso di erogazione degli assegni periodici al coniuge occorre indicare anche il codice fiscale.
Importo col. 2 (campo calcolato)
Viene riportato l'importo presente nel campo precedente se è presente il codice fiscale.
(viene stampato e scaricato).
RP23 - Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari
Per il rigo RP23 è possibile inserire un dettaglio per lo scorporo dei contributi Inps relativi a collaboratori domestici (colf e badanti) a carico del lavoratore in quanto non deducibili.
Cliccare sul bottone ed inserire i dati relativi ai contributi
versati.
Dettaglio per codice RP23 Contributi per adetti ai servizi domestici e familiari anno 2017
Comprensivi della quota a carico del lavoratore
Indicare "No" se l'importo inserito è già stato scorporato della quota dei contributi a carico del lavoratore in quanto non deducibili.
Indicare "Si" se l'importo inserito è comprensivo della quota dei contributi a carico del lavoratore.
Totale contributi Inps versati
Nel caso in cui nel campo "Comprensivi della quota a carico del lavoratore" sia stato indicato No, occorre inserire l'importo dei contributi per addetti ai servizi domestici e familiari al netto della quota a carico del lavoratore.
Nel caso in cui nel campo "Comprensivi della quota a carico del
lavoratore" sia stato indicato SI e sia stato compilato l'apposito
prospetto , viene riportata la somma degli importi presenti
nel campo "Totale contributi INPS versati (compresi quelli a carico
del lavoratore)" del prospetto.
Nel caso in cui nel campo "Comprensivi della quota a carico del
lavoratore" sia stato indicato SI e non è stato compilato l'apposito
prospetto , indicare l'ammontare dei contributi INPS versati
(compresi quelli a carico del lavoratore).
di cui a carico del lavoratore
Nel caso in cui nel campo "Comprensivi della quota a carico del lavoratore" sia stato indicato No, il campo viene ricondotto a zero in quanto l'importo presente nel campo precedente è già al netto della quota a carico del lavoratore.
Nel caso in cui nel campo "Comprensivi della quota a carico del
lavoratore" sia stato indicato SI e sia stato compilato l'apposito
prospetto, viene riportata la somma degli importi presenti
nel campo "di cui a carico lavoratore" del prospetto.
Nel caso in cui nel campo "Comprensivi della quota a carico del
lavoratore" sia stato indicato SI e non è stato compilato l'apposito
prospetto , indicare:
nel campo che precede l'importo indicare "Automatismi
disattivi ";
nel campo successivo (importo) indicare l'ammontare dei contributi INPS versati a carico del lavoratore.
Se gli importi provengono dal il lucchetto viene impostato
a
.
RP23 - Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari - col. 1
Contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare, per la parte a carico del datore di lavoro.
Per i contributi per addetti ai servizi domestici, è necessario che l'operatore verifichi che l'importo inserito sia stato scorporato della quota dei contributi a carico del lavoratore in quanto non deducibili.
Se gli importi provengono dal il lucchetto viene impostato
a
.
RP23 - Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari - Col. 2
Viene riportato l'importo di RP23 col. 1 (al massimo fino a euro 1.549).
(viene stampato e scaricato)
RP24 - Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose - Istituzione 1
Indicare l'importo delle erogazioni liberali in denaro a favore della prima istituzione religiosa.
RP24 - Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose - Istituzione 2
Indicare l'importo delle erogazioni liberali in denaro a favore della seconda istituzione religiosa.
RP24 - Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose - Col. 1
Se il lucchetto è chiuso viene riportato l'importo deducibile indicato dal soggetto fino ad un massimo di 1032,91 euro per ciascuna erogazione.
Se gli importi provengono dal il lucchetto viene impostato
a
.
Cliccare sul lucchetto per aprirlo nel caso in cui siano state fatte erogazioni a più di due istituzioni religiose.
Esempio di compilazione:
Un contribuente ha versato:
Euro 1.400,00 a favore dell'Istituzione religiosa 1
Euro 900,00 a favore dell'Istituzione religiosa 2
Euro 700,00 a favore dell'Istituzione religiosa 3
Il contribuente potrà indicare nel rigo RP24 l'importo di Euro 2.633,00 dato dalla seguente operazione:
Euro 1.032,91 + (importo massimo deducibile erogazione per l'Istituzione religiosa 1)
Euro 900,00 + (importo deducibile erogazione per l'Istituzione religiosa 2)
Euro 700,00 = (importo deducibile per l'Istituzione religiosa 3)
Euro 2.632,91 arrotondato a Euro 2633,00 (totale deduzione spettante)
RP24 - Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose – Col. 2
Viene riportato l’importo di col. 1eventualmente ricondotto a euro 13.428 (1.032,91 euro per ciascuna erogazione).
(viene stampato e scaricato)
RP25 - Spese mediche e di assistenza dei disabili
Indicare le spese mediche per assistenza dei disabili dalla distinta oneri.
RP26 - Altri oneri deducibili
Se viene utilizzato il per
l'inserimento dei dati, si dovrà utilizzare il codice "P266"
per inserire gli oneri con il codice "6", "P267" per
inserire gli oneri con il codice "7", "P268" per inserire
gli oneri con il codice "8", "P269" per inserire gli
oneri con il codice "9", "P2612" per inserire gli
oneri con il codice "12", "P2613" per inserire gli
oneri con il codice "13" e "P2621" per inserire gli
oneri con il codice "21".
Se si devono inserire più codici diversi,
oppure nel sono presenti due o più codici diversi, cliccare
sul bottone
per visualizzare gli ulteriori righi RP26.
Se nel calcolo del quadro RP è indicato "1 Inserimento manuale
importi" cliccare sul bottone per poter compilare gli ulteriori righi RP26.
Codice
Indicare il codice relativo agli altri oneri deducibili diversi da quelli indicati nei righi precedenti.
"6" i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a euro 3.615,20.
Nella verifica di tale limite concorre anche l’importo indicato nel punto 441 della Certificazione Unica, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo.
La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico per la sola parte da questi ultimi non dedotta.
"7" i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
L'importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo (RN1 col. 1). Poiché a partire dall’anno 2005, le ONG sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, è possibile usufruire delle più ampie agevolazioni previste per le ONLUS, indicando il codice "8".
Se per la stessa somma si intende fruire della detrazione per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (cod. 41 sezione altri oneri detraibili) non indicare niente in questo rigo.
"8" le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.
Dette liberalità possono essere dedotte nel limite le 10 per cento del reddito complessivo dichiarato (RN1 col. 1), e comunque nella misura massima di 70.000 euro.
Le erogazioni in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica possono essere dedotte se effettuate dopo l’entrata in vigore del DPCM che individua dette fondazioni e associazioni.
ATTENZIONE Non vanno indicate in questo rigo le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (righi da RP8 a RP13, codice 41) e delle associazioni di promozione sociale (righi da RP8 a RP13 codice 23).
"9" le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali
Dette liberalità possono essere dedotte, se erogate a decorrere dal 17 marzo 2005, in favore di:
università, fondazioni universitarie (di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
istituzioni universitarie pubbliche;
enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
enti parco
enti parco regionali e nazionali.
"12" le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.
Queste liberalità possono essere dedotte nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui, se erogate in favore di:
trust
fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, dell’assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno definite le modalità di fruizione di tale agevolazione.
"13" i contributi versati direttamente dai pensionati, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali istituite da appositi accordi collettivi, che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. Tali versamenti devono essere d’importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro.
Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre anche l’importo indicato con il codice "6".
"21" gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici.
Indicare ad esempio le rendite, vitalizi ed assegni alimentari; le indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento; le somme restituite dal soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; 50% delle imposte arretrate.
NOTA:
Il contributo ai consorzi di bonifica può essere portato in deduzione nella dichiarazione dei redditi.
La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 4 Luglio 2013 ha precisato (diversamente da quanto stabilito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 11/03/2013 che stabiliva la deduzione delle somme pagate ai consorzi di bonifica, solo quegli immobili per i quali l'IMU non sostituisce l'IRPEF (immobili locati o esenti IRPEF) ) che la deducibilità dei contributi ai consorzi dal reddito complessivo è ammessa nei casi in cui, in assenza dell'IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi abbiano concorso al reddito complessivo e se il contributo obbligatorio non è già stato considerato nella determinazione della rendita catastale.
La deduzione di questi contributi non è ammessa invece in caso di applicazione dell'opzione per la cedolare secca.
RP26 - Altri oneri deducibili - SP-2018 RO
Viene trasferito dal quadro RO Sez. II di REDDITI SP 2018 (nessuna stampa sul modello).
RP26 - Importo col. 4
Viene stampato e scaricato.
Viene riportato l'importo indicato in col. 3 più l'importo indicato in SP RO Sez. II.
Se nel campo Codice è stato indicato il codice
"6" l'importo non può superare euro 3.615.20; se superiore viene ricondotto a tale limite;
"7" l'importo non può superare il 2% del reddito complessivo (RN1 col. 1); se superiore viene ricondotto a tale limite;
"8" l’importo riportato da col. 1 non può superare il 10% del reddito complessivo (RN1 col. 1) e comunque nella misura massima di 70.000 euro; se superiore viene ricondotto a tale limite;
"12" l’importo riportato da col. 1 non può superare il 20% del reddito complessivo (RN1 col. 1) e comunque nella misura massima di 100.000 euro; se superiore viene ricondotto a tale limite;
"13" l'importo riportato da col. 1 non può superare:
euro 3.615 se in nessuno degli altri righi RP26 è presente il codice "6";
euro 3.615 ridotto dell'importo di col. 2 del rigo RP26 in cui è indicato il codice "6"
se superiore viene ricondotto a tale limite;
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da RP27 a RP31 quando non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 413 della Certificazione Unica 2018
Circolare n.70/E del 18 dicembre 2007 dell'Agenzia delle Entrate:
....
Ai sensi dell'articolo 2 del decreto (decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252), possono aderire alle forme pensionistiche complementari:
i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. legge Biagi);
i lavoratori autonomi (compresi i titolari di reddito d'impresa) e i liberi professionisti;
i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 (soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti dalle responsabilità familiari), anche se non iscritti al fondo ivi previsto.
Inoltre, possono aderire alle forme pensionistiche complementari anche i soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2 (ad esempio, i soggetti privi di reddito di lavoro), ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto e, in base all'art. 8, commi 1 e 5, i soggetti fiscalmente a carico di altri.
...
2.3 Deducibilità del contributo
...
Il rinvio dell'art. 10 del TUIR all'art. 8 del decreto (che concerne solo i lavoratori dipendenti) ha la sola funzione di individuare le condizioni e i limiti di deducibilità, fermo restando che la previsione dello stesso articolo 10 riveste carattere generale e ha come destinatari tutti i contribuenti interessati, a prescindere dalle tipologie di reddito prodotte e dalla individuazione del soggetto che versa i contributi. ...
...
Consultare le Istruzioni Ministeriali Redditi PF 2017 fascicolo 1.
RP27 – Deducibilità ordinaria
Se viene eseguito l'import da file telematico della Certificazione Unica, viene impostato il valore "Riporto da CU".
Nel caso sia necessario modificare l’importo importato da CU, impostare il valore "No riporto da CU".
RP28 – Lavoratori di prima occupazione
Se viene eseguito l'import da file telematico della Certificazione Unica, viene impostato il valore "Riporto da CU".
Nel caso sia necessario modificare l’importo importato da CU, impostare il valore "No riporto da CU".
RP29 – Fondi di squilibrio finanziario
Se viene eseguito l'import da file telematico della Certificazione Unica, viene impostato il valore "Riporto da CU".
Nel caso sia necessario modificare l’importo importato da CU, impostare il valore "No riporto da CU".
RP31 – Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici
Se viene eseguito l'import da file telematico della Certificazione Unica, viene impostato il valore "Riporto da CU".
Nel caso sia necessario modificare l’importo importato da CU, impostare il valore "No riporto da CU".
Il programma effettua i calcoli previsti nel Paragrafo 1.20.13 Previdenza complementare (specifiche tecniche).
RP32 – Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione
Se viene utilizzato il ad ogni sezione inserita corrisponderà un rigo RP32,
, cliccare sul bottone
per visualizzare gli ulteriori righi RP32.
Se nel calcolo del quadro RP è indicato "1 Inserimento manuale
importi" cliccare sul bottone per poter compilare gli ulteriori righi RP26.
E' riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo nel caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione.
L’agevolazione riguarda:
l’acquisto dal 1 gennaio 2014 al 31/12/2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
l’acquisto dal 1 gennaio 2014 al 31/12/2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
la costruzione da utilizzarsi entro il 31/12/2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal soggetto prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.
Per fruire dell’agevolazione l’immobile deve essere destinato, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni.
La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unita immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, attestate dall’impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa,anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro.
La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non e cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
Data stipula locazione
Indicare la data di stipula del contratto di locazione dell’immobile acquistato o costruito.
La data di stipula di locazione non può essere minore del 12 novembre 2014.
Spesa acquisto/costruzione col. 2 (campo manuale)
Indicare la spesa sostenuta per l’acquisto o la costruzione dell’immobile dato in locazione.
Spesa acquisto/costruzione col. 2 (campo calcolato)
Se la spesa di acquisto/costruzione indicata nel primo campo è maggiore del limite di 300.000 euro, la spesa indicata nel primo campo viene ricondotta al suddetto limite.
Viene stampato e scaricato
Interessi mutuo col. 3
Indicare l’importo degli interessi passivi dipendenti dai mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dell’agevolazione.
RP32 – Spese acquisto/costruzione (primo campo)
Viene riportata la somma del campo “Spesa acquisto/costruzione” (campo calcolato) presente su ogni figlio.
RP32 – Spese acquisto/costruzione (secondo campo)
Se “Spesa acquisto/costruzione” (primo campo) è maggiore di 300.000 euro il campo viene ricondotto a suddetto limite.
RP32 – Totale interessi
Viene riportata la somma del campo “Interessi” presente su ogni figlio.
RP32 - Totale importo deducibile (col. 4)
(Spesa acquisto/costruzione ((secondo campo calcolato) * 20/100)/8 + (Totale Interessi * 20/100)
RP34 – Quota investimento in start-up
Se nel calcolo del quadro RP è indicato:
"0 Riporto da dettaglio" cliccare sul
bottone . per poter
inserire i dati da riportare in RP34, per verificare poi i dati inseriti
cliccare sul bottone
.
"1 Inserimento manuale importi" cliccare
sul bottone per poter compilare il rigo RP34.
RP34 – Detrazione non fruita anno 2016 (RN47 col. 33 Redditi 2017)
Viene riportata dalla conversione da Redditi PF 2017 l’importo presente in RN47colonna 33.
RP34 – RL32 colonna 3
Viene riportato dal quadro RL l’importo presente nel rigo RL32 colonna 3.
RP34 – Totale Importo RPF 2018 col. 3
Viene riportata la somma degli importi indicati nelle colonne 2 di ogni inserimento.
RP34 – Importo residuo UPF 2017 (col. 4)
Deduzione non fruita anno 2016 - RL32 col. 3.
RP34 - Importo residuo UPF 2016
Deduzione non fruita relativa al 2015, da Redditi PF - 2017 rigo RN47 col. 32.
RP34 - Importo residuo UPF 2015
Deduzione non fruita relativa al 2014, da Redditi PF - 2017 rigo RN47 col. 31.
SEZIONE IIIA/B/C - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 36%, DEL 50%, DEL 65%, DEL 70%, DEL 75%, DELL' 80% O DELL'85 %)
Consultare inoltre "Quadro RP - Sezione III".
Se nel calcolo del quadro RP è indicato:
"0 Riporto da dettaglio" cliccare sul
bottone . per poter
inserire i dati da riportare nella sezione III-A e III-B, per verificare
poi i dati inseriti cliccare sul bottone
.
"1 Inserimento manuale importi" cliccare
sul bottone per accedere alla Sez. IIIA e IIIB.
RP48 - Totale rate - detrazione del 36% (col. 1)
(Viene stampato e scaricato).
Viene riportata la somma delle rate delle spese sostenute negli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e delle spese del 2012 con "2012 (antisismica dal 2013 al 2017)"= 2
Sull’importo indicato in RP48 col. 1 verrà applicata la detrazione del 36%.
RP48 - Totale rate - detrazione del 50% (col. 2)
(Viene stampato e scaricato).
Viene riportata la somma delle rate delle spese sostenute:
nel 2012 se il campo "2012 (antisismica dal 2013 al 2017)"= "3"
nel 2013 se il campo "2012 (antisismica dal 2013 al 2017)" = " "
nel 2014 se il campo "2012 (antisismica dal 2013 al 2017)" = " "
nel 2015 se il campo "2012 (antisismica dal 2013 al 2017)" = " "
nel 2016 se il campo "2012 (antisismica dal 2013 al 2017)" = " "
nel 2017 se il campo "2012 (antisismica dal 2013 al 2017)" = " "
nel 2017 se il campo "2012 (antisismica dal 2013 al 2017)" = "5"
Sull’importo indicato in RP48 col. 2 verrà applicata la detrazione del 50%.
RP48 - Totale rate - detrazione del 65% (col. 3)
(Viene stampato e scaricato).
Viene riportata la somma delle rate delle spese sostenute negli anni:
nel 2013 se il campo "2012 (antisismica dal 2013 al 2016)" = "4"
nel 2014 se il campo "2012 (antisismica dal 2013 al 2016)" = "4"
nel 2015 se il campo "2012 (antisismica dal 2013 al 2016)" = "4"
nel 2016 se il campo "2012 (antisismica dal 2013 al 2016)" = "4"
Sull’importo indicato in RP48 col. 3 verrà applicata la detrazione del 65%.
RP48 Totale rate - detrazione del 70% (col. 4)
(Viene stampato e scaricato).
Viene riportata la somma delle rate del 2017 con "2012 (antisismico dal 2013 al 2017)"= 6.
RP48 Totale rate - detrazione del 75% (col. 5)
(Viene stampato e scaricato).
Viene riportata la somma delle rate delle spese sostenute negli anni:
nel 2017 se il campo "2012 (antisismica dal 2013 al 2017)" = "8"
nel 2017 se il campo "2012 (antisismica dal 2013 al 2017)" = "10"
RP48 Totale rate - detrazione del 80% (col. 5)
(Viene stampato e scaricato).
Viene riportata la somma delle rate delle spese sostenute nel 2017 con il campo "2012 (antisismica dal 2013 al 2017)" = "7"
RP48 Totale rate - detrazione del 85% (col. 5)
(Viene stampato e scaricato).
Viene riportata la somma delle rate delle spese sostenute negli anni:
nel 2017 se il campo "2012 (antisismica dal 2013 al 2017)" = "9"
nel 2017 se il campo "2012 (antisismica dal 2013 al 2017)" = "11"
Cliccare sul bottone per accedere alla Sez. III-B.
SEZIONE III C - SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI
Consultare inoltre Quadro RP Sezione III - C - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati (detrazione d'imposta del 50 per cento).
Importo spesa
Indicare l’importo della spesa sostenuta.
Acquisti per arredo degli immobili ristrutturati effettuati in anni diversi (ad esempio acconto pagato nel 2016 e saldo nel 2017)
Nel caso in cui l’importo delle spese sostenute nel 2017 sia relativo allo stesso immobile per cui negli anni precedenti è stato versato un acconto, l’importo da indicare non può essere superiore alla differenza tra euro 10.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal soggetto, in relazione al medesimo immobile.
La procedura non effettua il controllo se le spese sostenute su una singola unità immobiliare superano l'importo massimo (€ 10.000).
Esempio:
Acconto Spese per arredo immobili ristrutturati sostenute nel 2016: 4.000 euro;
Saldo Spese per arredo immobili ristrutturati sostenute nel 2017: 7.000 euro;
In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 10.000 euro, nel campo “Spesa arredo immobile” occorre indicare 6.000 dato dalla seguente operazione:
10.000 (limite massimo) – 4.000 (Acconto sostenuto nel 2016).
%
Indicare la percentuale spettante della spesa sostenuta.
Spesa arredo immobile (primo campo calcolato)
Importo spesa * % / 100 (arrotondato all’unità di euro)
Spesa arredo immobile (col. 2)
Spese sostenute nel limite di 10.000 euro rapportato alla percentuale.
La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro ed è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Il limite di spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.
Importo rata (primo rigo) e Importo rata (secondo rigo)
Spesa arredo immobile col. 2 / 10 (arrotondato all’unità di euro)
Totale rate ulteriori moduli RP57
Viene eseguita la somma del campo Importo Rata presente nella sezione
.
RP58 - SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE
Importo spesa
Indicare l’importo della spesa sostenuta.
%
Indicare la percentuale spettante della spesa sostenuta.
Spesa arredo immobile (primo campo calcolato)
Importo spesa * % / 100 (arrotondato all’unità di euro)
Spesa arredo immobile (col. 3)
Viene riportato l'importo presente in "Spesa arredo immobile (primo campo calcolato) nel limite di euro 16.000.
RP59 - IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B
Importo rata
Importo IVA pagata / 10 (arrotondato all’unità di euro)
SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55%, DEL 65%. DEL 70% O DEL 75%)
Consultare inoltre Quadro RP Sezione IV - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 55%, 65%, 70% e 75%".
Cliccare sul bottone per poter inserire gli importi da
indicare nella sezione IV.
RP65 - Totale rate detrazione 55%
Viene riportato il totale delle rate presenti in con indicato
in colonna 2 un anno inferiore al 2013 oppure indicato in colonna 2 l’anno
2013 e colonna 3 compilata con codice 1.
(Viene stampato e scaricato).
Detrazione 55%
Viene calcolata la deduzione pari al 55% dell'importo presente in "Totale rate detrazione 55%".
RP66 - Totale rate detrazione 65%
Viene riportato il totale delle rate presenti in con indicato
l’anno 2013 nella colonna 2 e colonna 3 compilata con codice 2 oppure
è indicato l’anno 2014 o 2015 o 2016 oppure è indicato l'anno 2017 e in
colonna 1 è indicato il codice 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7.
(Viene stampato e scaricato).
RP66 - Totale rate detrazione 70%
Viene riportato il totale delle rate presenti in con indicato
l’anno 2017 nella colonna 2 e colonna 1 compilata con codice 8.
(Viene stampato e scaricato).
RP66 - Totale rate detrazione 75%
Viene riportato il totale delle rate presenti in con indicato
l’anno 2017 nella colonna 2 e colonna 4 compilata con codice 9.
(Viene stampato e scaricato).
SEZIONE V - DETRAZIONI PER INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE
RP71 – Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Se viene utilizzato il per
l'inserimento dei dati, si dovrà utilizzare il codice "P711"
per inserire gli oneri con il codice "1", "P712" per
inserire gli oneri con il codice "2", "P713" per inserire
gli oneri con il codice "3", "P714" per inserire gli
oneri con il codice "4".
Se si devono compilare più righi, oppure
nel sono presenti più inserimenti, cliccare sul bottone
per visualizzare
gli ulteriori righi RP71.
RP71 – Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale – tipologia
(Viene stampato e scaricato).
Qualora nel corso dell’anno il soggetto si trova in situazioni identificate con codici differenti occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP71.
RP71 – Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale - N. di giorni (col. 2)
(Viene stampato e scaricato).
Viene riportato il numero di giorni indicati nel campo precedente.
Se nel corso dell'anno si sono verificate più situazioni che hanno comportato diverse percentuali di spettanza, occorre compilare per ognuna di essere un rigo RP71.
La somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei righi RP71 non può essere superiore a 365; se superiore il numero di giorni dei righi successivi viene ridotto.
RP71 – Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale – Percentuale
Indicare la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione sia intestato a più soggetti (se contratto di locazione è stipulato da un unico soggetto indicare "100").
Se nel corso dell'anno si sono verificate più situazioni che hanno comportato diverse percentuali di spettanza, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP71.
RP71 – Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale – Percentuale (col. 3)
(Viene stampato e scaricato).
Viene riportato la percentuale indicata nel campo precedente.
RP72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Se viene utilizzato il per l'inserimento dei dati, si
dovrà utilizzare il codice "P72A" per inserire il primo modulo,
il codice "P72B" per inserire il secondo modulo
Se si devono compilare più righi, oppure nel sono presenti più inserimenti, cliccare sul bottone per visualizzare gli ulteriori righi RP72.
Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP72.
RP72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro - N. di giorni (col. 1)
(Viene stampato e scaricato).
Viene riportato il numero di giorni indicati nel campo precedente.
La somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365; se superiore il numero di giorni del secondo rigo viene ridotto.
Nel caso in cui siano presenti anche i righi RP72, la somma dei giorni indicati nei righi RP71 e nei righi RP72 non può essere superiore a 365 giorni; se superiore, il numero dei giorni dei righi RP72 viene ridotto.
RP72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro – Percentuale (col. 2)
(Viene stampato e scaricato).
Viene riportato la percentuale indicata nel campo precedente.
RP73 – Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani
Indicare le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d’affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori). La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di 1.200 euro annui (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo RP73: 6.318,00 euro). Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.
SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI
RP80 Investimenti start up
Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto alcuni incentivi fiscali per l’investimento in start-up innovative. Le modalità di attuazione di questa agevolazione sono individuate con decreto del 30/01/2014 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Cliccare sul bottone per inserire gli investimenti in
start up.
Consultare inoltre Quadro RP - Investimenti start up (rigo RP80).
RP80 - Totale detrazione (col. 7)
Somma del campo Ammontare detraibile presente in tutti i figli.
RP81 - Mantenimento dei cani da guida
Cliccare sul bottone per barrare la casella per usufruire
della detrazione forfetaria di euro 516,46 spettante esclusivamente al
soggetto non vedente, per le spese di mantenimento dei cani guida, a prescindere
dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.
RP83 - Altre detrazioni
Se viene utilizzato il per l'inserimento dei dati, si dovrà utilizzare il codice
"P831" per inserire gli oneri con il codice "1", "P832"
per inserire gli oneri con il codice "2".
Se si devono compilare più righi, oppure
nel sono presenti più inserimenti con codici diversi, cliccare
sul bottone per
visualizzare l'ulteriore rigo RP83.
Codice detrazione
Indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice:
"1 Borsa di studio"
Indicare il codice 1 se è stata percepita la borsa di studio assegnata dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione.
"2 Donazioni ospedale Galliera (GE)"
Indicare il codice 2 se sono state effettuate delle donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.
L'importo è detraibile nella misura massima del 30 per cento dell'imposta lorda dovuta (il limite verrà fatto nel rigo RN17).
RP83 - Altre detrazioni - importo col. 3
Viene riportato l'importo indicato in col. 2.
ULTERIORI DATI PER STAMPA AUTOCERTIFICAZIONE
I dati vengono utilizzati solo per la stampa del modello Autocertificazione.
Nel caso in cui si è già in possesso della documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti richiesti è necessario barrare la casella "Barrare la casella se si è già in possesso della documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti richiesti (es. per contratti di mutuo o di assicurazione)".
DATI PER ACCONTI
Spese rideterminate da utilizzare per il calcolo degli acconti Irpef
In questa sezione vengono rideterminate alcune spese presenti nel quadro RP da utilizzare nel calcolo degli acconti Irpef 2018.
Ai fini del calcolo degli acconti Irpef 2018 il reddito presente nel quadro RN deve essere rideterminato tenendo conto delle seguenti disposizioni relative:
alla deduzione riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso autotrazione
Istruzioni ministeriali – Novità della disciplina del reddito d’impresa
L’art. 4, commi 72 e 73, ha modificato i limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni di cui all’art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del TUIR, prevedendo che:
per i mezzi di trasporto indicati alla lettera b) del citato art. 164, la misura del 40 per cento sia sostituita con quella del 27,5 per cento (per le ulteriori modifiche si veda più avanti la voce "Legge 24 dicembre 2012, n. 228");
per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta di cui alla lettera b-bis) dell’art. 164 del TUIR, la misura del 90 per cento sia sostituita con quella del 70 per cento.
I nuovi limiti si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
ai redditi frontalieri
Redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera: reddito considerato al lordo della franchigia di esenzione di 6.700 euro;
ai proventi per attività di noleggio occasionale imbarcazioni
In presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM). l’acconto Irpef per l’anno 2014 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59- ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).
ai residenti all’estero
Per i residenti all’estero ai fini degli acconti non rilevano le detrazioni per carichi di famiglia.
Di conseguenza, si rende necessario procedere anche alla rideterminazione dei righi del quadro RN relativo agli oneri deducibili e agli oneri detraibili.
In questa sezione vengono rideterminate le spese tenendo conto, ai fini della verifica dei limiti previsti e del calcolo delle detrazioni spettanti, degli importi rideterminati con riferimento all’imposta lorda ed al reddito di riferimento per agevolazioni fiscali.